Agli assessorati per l'agricoltura
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Cia
                                  Alla Copagri
                                  All'Unalat
                                  All'Azoolat
  A  seguito  dell'emanazione  del decreto-legge n. 124, del 15 marzo
1996, l'Aima ha predisposto un  aggiornamento  del  Bollettino  quote
latte  n.  1  1995-96;  contestualmente  all'emissione della presente
circolare, si trasmettono pertanto 2  copie  cartacee  ed  una  copia
magnetica del Bollettino Aima n. 2 1995-96, contenente l'accertamento
definitivo  delle  "Quote  Latte" individuali valevoli per il periodo
aprile 1995-marzo 1996.
  Oltre alle 2 copie  del  citato  Bollettino,  al  fine  di  rendere
possibile  a  codesta Amministrazione di informare gli interessati in
ordine  all'iter  procedurale  che  ha  portato  all'assegnazione  di
ciascuna singola quota, saranno trasmesse, entro il 5 aprile 1996, le
schede individuali di tutte le imprese, in produzione e non, presenti
nell'anagrafica Aima.
  Come  anticipato  con la nota n. 288/COM del 19 marzo 1996, codesta
Amministrazione  regionale  dovra'  pubblicare  il  Bollettino  n.  2
1995-96  entro  e  non  oltre  cinque  giorni dalla consegna, dandone
contestualmente comunicazione all'Aima.
  Nel Bollettino, predisposto ai sensi della legge n.  468/92,  della
legge n. 46/95 e del citato decreto-legge n. 124/96, sentito anche il
parere  del  Comitato  permanente,  sono  riportati, per ogni singola
impresa produttiva, le quote  di  produzione  di  latte  vaccino  che
possono  essere  commercializzate  in esenzione dall'applicazione del
prelievo  supplementare  previsto  dalle  vigenti  normative   UE   e
nazionali.
  I  produttori  ai  quali,  in applicazione di quanto disposto dalla
legge n. 46/95, sono state apportate  riduzioni  della  quota  A  e/o
della  quota  B  disponibili,  sono  evidenziati con l'indicazione di
specifici  richiami  il  cui  significato  e'  illustrato   sia   nel
frontespizio del Bollettino che in chiusura di ogni sua pagina.
 Modalita' di presentazione dei "ricorsi in opposizione" al
  Bollettino n. 2 1995-96.
  Viene  di  seguito  definita  la procedura per la presentazione dei
ricorsi contro le assegnazioni  di  quota  eseguite  nell'ambito  del
Bollettino  n.  2  1995-96; detta procedura e' destinata a concludere
definitivamente il processo di integrazione e/o modifica dei dati  di
base  iniziata  all'indomani della diffusione del Bollettino n. 1 del
periodo 1994-95, pubblicato il 29 aprile 1994;  la  pubblicazione  di
tale Bollettino e' avvenuta a seguito del completamento dei controlli
a  tappeto eseguiti dall'Aima presso tutte le aziende che risultavano
titolari di quota nel bollettino n. 3 del periodo 1993-94.
  Dai  controlli suddetti le aziende titolari di quota nel Bollettino
n. 1 1994-95 sono risultate 107.250, rispetto alle  165.454  titolari
quota nel Bollettino n. 3 1993-94.
  A  partire dal 29 aprile 1994, su richiesta delle Organizzazioni di
categoria, sono stati messi in atto i seguenti interventi:
   verifica delle istanze di riesame delle  quote  assegnate  con  il
Bollettino  n. 1 1994-95 presentate per il tramite delle Associazioni
produttori latte (APL), corredate della documentazione probatoria non
prodotta al  momento  dei  controlli  a  tappeto  presso  le  aziende
precedenti  la  pubblicazione  del Bollettino n. 1 1994-95; a seguito
del trattamento delle istanze  di  riesame  e'  stato  pubblicato  il
Bollettino n. 2 1994-95, in data 15 dicembre 1994;
   attivazione, dopo la pubblicazione del Bollettino n. 2 1994-95, di
uno  "sportello  latte"  presso la Divisione Aima competente; in tale
sede sia i singoli produttori che  le  APL  hanno  potuto  presentare
direttamente  nuova documentazione ad ulteriore integrazione dei dati
di base gia'  conosciuti  dall'Aima;  tale  documentazione  e'  stata
esaminata  in contraddittorio con gli interessati e, qualora ritenuta
ammissibile, ha dato luogo  all'aggiornamento  diretto  dei  dati  di
base; lo "sportello latte" e' stato attivo fino al 13 febbraio 1996;
   distribuzione, per il tramite delle regioni e delle organizzazioni
di  categoria,  dei moduli per la comunicazione all'Aima di modifiche
e/o integrazioni ai dati relativi ai contratti di affitto/acquisto di
quota e/o di azienda con  quota;  l'accettazione  delle  informazioni
inviate   tramite   i  moduli  suddetti  e'  stata  continuativamente
consentita sino al 23 febbraio 1996;
   successivamente alla pubblicazione del  Bollettino  n.  1  1995-96
sono   stati   attivati,   presso   gli   assessorati  regionali  per
l'agricoltura, gli "sportelli latte  regionali",  presso  i  quali  i
singoli  produttori  e  le  APL  hanno  potuto  presentare  ulteriore
documentazione a sostegno della richiesta di modifica dei dati il cui
controllo e la cui validazione  sono  demandati  alle  regioni  dalla
normativa  vigente; gli "sportelli latte regionali" hanno operato con
modalita' analoghe a quelle dello "sportello latte" Aima, comunicando
all'Aima stessa le risultanze della propria attivita';
   e' stato inoltre consentito alle organizzazioni di categoria,  per
il  tramite delle Unioni nazionali delle associazioni di prodotto, di
presentare documentazione a sostegno del diritto alla quota da  parte
di   soggetti   non   compresi   nel   Bollettino  n.  3  1993-94,  e
conseguentemente non  sottoposti  ai  controlli  a  tappeto  eseguiti
dall'Aima e non "conosciuti" agli archivi anagrafici del settore;
   le  Unioni  nazionali hanno ripetutamente comunicato, nell'arco di
tempo compreso tra aprile 1994 e febbraio 1996, modifiche  in  merito
alla  posizione  associativa  dei  singoli produttori; tali modifiche
sono state recepite nell'ambito degli archivi del settore.
  Pur ritenendo che i procedimenti suddescritti  siano  esaustivi  ai
fini  della  determinazione  dei dati sulla base dei quali sono state
assegnate le quote individuali, viene tuttavia definita  nel  seguito
la  procedura  di  ricorso in opposizione al presente Bollettino n. 2
1995-96.
  Qualora i produttori ravvisino che le quantita' loro attribuite non
corrispondono, fatta eccezione per le riduzioni  apportate  dall'Aima
in  applicazione della legge n. 46/95, a quanto di propria spettanza,
i produttori stessi  potranno  proporre,  come  previsto  dal  citato
decreto-legge  n. 124/96, singolo "ricorso in opposizione" motivato e
corredato  dalla  documentazione a sostegno, presentandolo all'Aima -
Div. I - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
  Il ricorso in  opposizione  dovra'  essere  presentato  utilizzando
esclusivamente il modulo allegato alla presente circolare.
  Detto  modulo, utilizzabile anche in copia, dovra' essere compilato
in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal   produttore   con   firma
autenticata,  nelle  forme previste dall'art. 4 della legge n. 15/68,
del 4 gennaio 1968.
  Unitamente al modulo dovra' essere obbligatoriamente  trasmessa  la
documentazione  appresso indicata; detta documentazione dovra' essere
prodotta in originale o copia conforme ai sensi della citata legge n.
15/68.
  Tenuto  conto  delle  casistiche  alla   base   del   "ricorso   in
opposizione"  indicate  nel citato modulo allegato, la documentazione
da produrre a sostegno dei motivi  di  ricorso  e'  costituita  dalle
seguenti  tipologie  di documenti indicate, nell'ambito del modulo, a
fianco della specifica casistica di ricorso cui si riferiscono:
   fatture/autofatture;
   dichiarazione rilasciata dal  legale  rappresentante  dell'azienda
acquirente,   con   firma   autenticata  dello  stesso,  indicante  i
quantitativi mensili di prodotto ritirati;
   registro dei corrispettivi;
   certificazione degli "eventi eccezionali" di cui all'art. 3, comma
3, del Regolamento (CEE) n. 857/84 da parte del Servizio  veterinario
locale  e/o dell'autorita' di P.S. limitatamente agli eventi inerenti
la stalla;
   contratto di affitto/acquisto di azienda registrato stipulato  con
cedente presente sul Bollettino n. 2 1995-96 o con produzione 1988-89
certificata e allegata;
   validazione regionale dei contratti di affitto/acquisto di quota;
   validazione regionale del piano di sviluppo, contenente la data di
approvazione   e   la   data  di  realizzazione  del  piano,  nonche'
l'ammontare dell'obiettivo di produzione previsto nel piano stesso;
   documenti catastali relativi all'ubicazione dell'azienda;
   dichiarazione di successione  mortis  causa  ed  atto  notorio  di
rinuncia degli eventuali altri eredi;
   certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
   estratto  della  delibera di ammissione all'associazione, delibera
di recesso dall'associazione di provenienza (ad esclusione dei  nuovi
produttori),  comunicazione ad Aima di appartenenza all'associazione,
ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  569/93,
articoli 4 e 5.
  L'Aima  provvedera'  nei  termini  di  cui all'art. 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 124/96 ad accertare la validita' del  ricorso
e   in   ogni   caso   comunichera'   al  produttore  interessato  ed
all'amministrazione regionale competente per territorio la  decisione
del ricorso.
Modalita' di esecuzione della compensazione.
  1.   La   compensazione   viene  eseguita  dalle  Associazioni  tra
produttori di latte (APL) ai sensi dell'art. 5, comma 5, della  legge
n.  468/92 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 569/93, nonche'  secondo  le  priorita'  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge n. 124/96.
  2.  Ciascun  APL  puo'  ammettere alla compensazione esclusivamente
produttori che risultino:
   associati all'APL in questione in base al bollettino n. 2 1995-96;
   titolari di quota in base al bollettino n. 2 1995-96.
  Non sono pertanto ammesse in sede di compensazione sistemazioni  di
presunte  discrepanze  di posizione associativa da parte delle APL; i
produttori non presenti nel bollettino n. 2 1995-96  potranno  essere
ammessi   esclusivamente  alla  compensazione  nazionale,  che  sara'
eseguita dall'Aima, qualora ne ricorrano i  presupposti,  secondo  le
modalita' di cui al successivo punto 10 della presente circolare.
  3. I quantitativi commercializzati sulla base dei quali puo' essere
eseguita   la  compensazione  devono  risultare  esclusivamente,  per
ciascun produttore, dai singoli allegati  L1  alle  dichiarazioni  di
consegna  trasmesse all'Aima, alle regioni ed alle APL dalle latterie
acquirenti.
  Le regioni, ove possibile, dovranno verificare  preventivamente  la
completezza   e   correttezza   degli  allegati  L1  trasmessi  dagli
acquirenti e della compensazione  eseguita  dalle  APL,  al  fine  di
evitare  eventuali  errori o duplicazioni che provocherebbero ritardi
nell'esecuzione della compensazione nazionale.
  Il quantitativo presente sull'allegato L1 da  considerare  ai  fini
della  compensazione  e' il quantitativo rettificato consegnato (mod.
L1 1995-96, sezione 3, campo 7), previa  verifica  della  correttezza
del   calcolo  del  quantitativo  rettificato  da  parte  di  ciascun
acquirente ai sensi delle "Note esplicative per la compilazione delle
dichiarazioni di consegna di latte o equivalente latte 1995-96".
  In sede di controllo delle dichiarazioni di consegna verra' infatti
eseguito il ricalcolo del quantitativo rettificato consegnato  e,  in
ipotesi  di  errore  da  parte dell'acquirente, verra' utilizzato per
tutte le finalita' previste (consuntivazione consegne, compensazione,
ecc.) il "quantitativo rettificato ricalcolato".
  E' pertanto di immediata evidenza che  qualora  l'APL  utilizzi  ai
fini   della   compensazione   quantitativi   errati  indicati  dagli
acquirenti  senza  ricalcolarli  giungera'  inevitabilmente   ad   un
risultato  difforme  da  quello  dell'Aima  e  quindi  ad  una errata
compensazione.
  4. Prima di eseguire il calcolo della compensazione  a  livello  di
APL  devono  essere  eseguiti  i  passaggi  operativi propedeutici di
seguito descritti.
  4.1. Calcolo del monte quote APL: e'  costituito  dalla  sommatoria
delle  quote  individuali per consegne (quota A + quota B) attribuite
nel bollettino n. 2 1995-96 a produttori che  dal  bollettino  stesso
risultino soci dell'APL in questione.
  4.2.  Calcolo  delle  consegne  totali  APL:  e'  costituito  dalla
sommatoria dei  quantitativi  rettificati  consegnati  (eventualmente
ricalcolati,  vedi  precedente  punto 3) risultanti dagli allegati L1
riferiti a produttori che nel bollettino n. 2 1995-96 risultino  soci
dell'APL in questione.
  4.3.  Calcolo  monte esuberi lordo: e' costituito, relativamente ai
produttori che hanno consegnato  quantitativi  maggiori  della  quota
loro  spettante  in base al bollettino n. 2 1995-96, dalla sommatoria
delle differenze tra il  quantitativo  rettificato  consegnato  e  la
quota consegne (A+B).
  Ai  sensi  del  disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 124/96 e'
necessario calcolare separatamente:
   il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera a), dell'art.  2
del   citato   decreto-legge,   costituito   dalla  sommatoria  delle
differenze tra quantitativo rettificato consegnato e  quota  consegne
(A+B)  dei  soli produttori nei confronti dei quali e' stata disposta
la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo  ridotto;  in
altri  termini  se al produttore X e' stata ridotta la quota B di 100
kg ed egli ha eseguito consegne in esubero rispetto alla quota pari a
150 kg, soltanto 100 kg concorreranno  a  formare  il  monte  esuberi
lordo,  mentre  i residui 50 kg di esubero concorreranno a formare il
monte esuberi lordo di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  citato
decreto-legge;
  il  monte  esuberi lordo di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2
del  decreto-legge  citato,   costituito   dalla   sommatoria   delle
differenze  tra  quantitativo rettificato consegnato e quota consegne
(solo quota A) dei produttori titolari nel bollettino  n.  2  1995-96
della   sola   quota   A   e  che  hanno  conseguito  un  esubero  di
commercializzazione di qualsiasi entita', per  la  parte  di  esubero
compresa  entro  il  5%  della  quota  stessa; in altri termini se il
produttore Y ha una quota A consegne di 100 kg ed ha  consegnato  tra
101  e  105 kg il suo esubero concorre interamente a formare il monte
esuberi lordo in questione; se per contro il produttore ha consegnato
120 kg il suo esubero  viene  sommato  nel  monte  esuberi  lordo  in
questione per 5 kg, ed i restanti 15 kg concorrono a formare il monte
esuberi  lordo  di  cui al comma 2, lettera d) dell'art. 2 del citato
decreto-legge (ved. appresso);
   il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera c), dell'art.  2
del   decreto-legge   citato,   costituito   dalla  sommatoria  delle
differenze tra quantitativo rettificato consegnato e  quota  consegne
(A+B) dei produttori titolari di quota nel bollettino n. 2 1995-96 le
cui aziende sono ubicate in zone di montagna e/o in zone svantaggiate
ai  sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975
e relativi aggiornamenti;
   il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera d), dell'art.  2
del   decreto-legge   citato,   costituito   dalla  sommatoria  delle
differenze tra quantitativo rettificato consegnato e  quota  consegne
(solo  A) dei produttori titolari di sola quota A nel bollettino n. 2
1995-96 che hanno conseguito un esubero  di  consegne  rispetto  alla
quota  A posseduta, per la parte non compresa nel monte esuberi lordo
di cui alla lettera b); inoltre concorre a formare il  monte  esuberi
lordo   in   questione  anche  la  sommatoria  delle  differenze  tra
quantitativo  rettificato  consegnato  e  quota  consegne  (A+B)  dei
produttori  nei  confronti  dei  quali e' stata disposta la riduzione
della quota B, per la parte di esubero che oltrepassa  i  limiti  del
quantitativo  ridotto; in altri termini, come detto in precedenza, se
al produttore X e' stata ridotta la quota B di  100  kg  ed  egli  ha
eseguito  consegne  in  esubero  rispetto  alla  quota pari a 150 kg,
soltanto 100 kg hanno concorso a formare il monte  esuberi  lordo  di
cui  alla  lettera a), mentre i residui 50 kg di esubero concorrono a
formare il monte  esuberi  lordo  di  cui  alla  lettera  d);  infine
concorrono  a  formare  il monte esuberi lordo in questione tutti gli
esuberi residui rispetto al monte esuberi lordo di cui  alle  lettere
a),  b),  c)  del  comma  2  dell'art.  2 del citato decreto-legge n.
124/96.
  Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
n.  124/96,  nel  monte  esuberi  lordo in questione devono confluire
contemporaneamente tutti gli  esuberi  non  compresi  nei  precedenti
monte  esuberi  lordo (lettere a), b), c)); in altri termini non sono
ammissibili ulteriori determinazioni di priorita' da parte delle APL.
  4.4. Calcolo del monte quote non commercializzato:  e'  costituito,
relativamente  ai produttori che hanno consegnato quantitativi minori
rispetto alla quota  loro  spettante  in  base  al  bollettino  n.  2
1995-96,  dalla  sommatoria  delle  differenze  tra la quota consegne
(A+B) e il quantitativo rettificato consegnato.
  4.5 Calcolo del monte esuberi netto: e' costituito dalla differenza
tra il monte esuberi lordo e il monte quote non commercializzato, che
a sua volta e' pari alla differenza tra le consegne totali APL ed  il
monte  quote  APL; se il monte esuberi netto risulta positivo, vale a
dire gli esuberi superano complessivamente i quantitativi disponibili
per mancate produzioni, si  procedera'  alla  compensazione  parziale
secondo le regole esposte nell'immediato seguito.
  Qualora invece il monte esuberi netto risulti negativo, vale a dire
gli   esuberi   sono   complessivamente   inferiori  ai  quantitativi
disponibili per mancate produzioni, si procedera' alla  compensazione
totale   di  tutti  gli  esuberi  ed  al  calcolo  del  residuo  dopo
compensazione,  che  dovra'  essere  espressamente   indicato   nella
delibera  di  compensazione  dell'APL  ed  utilizzato  ai  fini della
compensazione nazionale.
  5. Le disposizioni che seguono  riguardano  soltanto  l'ipotesi  di
monte  esuberi netto positivo, vale a dire il caso in cui gli esuberi
superano  complessivamente,  a  livello  di   APL,   i   quantitativi
disponibili  per  mancate  produzioni; il residuo dopo compensazione,
derivante dalle  ipotesi  di  monte  esuberi  netto  negativo,  viene
utilizzato  ai  fini  della compensazione nazionale (ved. succ. punto
10).
  6. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del decreto-legge  n.  124/96,
qualora  il  monte esuberi lordo di cui alla lettera a) sia superiore
al  monte  quote  non  commercializzato   e'   possibile   compensare
parzialmente,  secondo  le  regole  di  cui  al  successivo  punto 7,
soltanto gli esuberi conseguiti  dai  produttori  nei  confronti  dei
quali  e' stata disposta la riduzione della quota B, compresi appunto
nel monte esuberi lordo di  cui  alla  lettera  a),  nei  limiti  del
quantitativo ridotto; gli esuberi compresi nei monte esuberi lordo di
cui  alle  lettere  b), c), d) non potranno essere compensati neanche
parzialmente a  livello  di  APL  ma  potranno  beneficiare,  ove  ne
ricorrano  le  condizioni,  della compensazione nazionale (ved. succ.
punto 10).
  Qualora viceversa il monte esuberi lordo di cui alla lettera a) sia
inferiore al  monte  quote  non  commercializzato,  gli  esuberi  che
formano  il  monte  esuberi  lordo  in  questione vengono interamente
compensati ed al monte quote non commercializzato vengono sottratti i
quantitativi  compensati,  cosi'  formando   il   monte   quote   non
commercializzato residuo.
  Il  monte  quote  non  commercializzato residuo viene confrontato a
questo punto con il monte esuberi lordo di  cui  alla  lettera  b)  e
vengono  applicate  le  stesse  logiche appena descritte per il monte
esuberi lordo di cui alla lettera a) e cosi' via fino a giungere, ove
possibile, alla compensazione parziale del monte esuberi lordo di cui
alla lettera d).
  Si   sottolinea   che  nel  caso  in  esame  non  e'  possibile  la
compensazione totale degli esuberi compresi nel monte  esuberi  lordo
di  cui alla lettera d), in quanto ci si troverebbe in presenza di un
caso di monte esuberi netto negativo e quindi di compensazione totale
a livello di APL.
  7. La compensazione totale di un qualunque monte esuberi lordo,  in
ipotesi  di  monte  quote  non  commercializzato  superiore  al monte
esuberi lordo in questione, non necessita di  ulteriori  spiegazioni;
nel   presente   punto  vengono  quindi  dettate  le  regole  per  la
compensazione parziale di un monte esuberi  lordo,  a  fronte  di  un
monte  quote  non  commercializzate  inferiore al monte esuberi lordo
stesso:
   a livello di singolo  produttore  calcolare  il  peso  percentuale
dell'esubero   compensabile   rispetto  al  monte  esuberi  lordo  in
questione; si precisa che per il monte  esuberi  lordo  di  cui  alla
lettera  c)  l'esubero  compensabile  in  via prioritaria corrisponde
sempre all'esubero complessivo del produttore,  mentre  nel  caso  di
monte  esuberi lordo di cui alla lettera a) l'esubero e' compensabile
prioritariamente soltanto entro i limiti della riduzione di  quota  B
subita  dal produttore e nel caso del monte esuberi lordo di cui alla
lettera b) soltanto nei limiti del 5%  dell'esubero  stesso  rispetto
alla  quota  A;  nel  monte  esuberi  lordo  di  cui  alla lettera d)
confluiscono, come detto, tutti gli esuberi compensabili residui;
   applicare il peso percentuale dell'esubero compensabile  al  monte
quote non commercializzato (residuo, nel caso di compensazioni totali
di monte esuberi lordo precedenti) ricavando il quantitativo che puo'
essere  compensato  per il singolo produttore e l'esubero residuo sul
quale e' applicabile il superprelievo,  qualora  non  intervenga  una
successiva compensazione nazionale.
  Esempio:
   monte quote non commercializzato dell'APL pari a 80 kg;
   monte esuberi lordo = 100 kg, costituito da:
    esubero  compensabile  prod.  1  =  25  kg (25% del monte esuberi
lordo);
    esubero compensabile prod. 2 =  30  kg  (30%  del  monte  esuberi
lordo);
    esubero  compensabile  prod.  3  =  10  kg (10% del monte esuberi
lordo);
    esubero compensabile prod. 4 =  35  kg  (35%  del  monte  esuberi
lordo).
  Calcolo della compensazione:
   compensazione   prod.   1,   pari   a  25%  del  monte  quote  non
commercializzato = 20 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 5 kg;
   compensazione  prod.  2,  pari  a  30%   del   monte   quote   non
commercializzato = 24 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 6 kg;
   compensazione   prod.   3,   pari   a  10%  del  monte  quote  non
commercializzato = 8 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 2 kg;
   compensazione  prod.  4,  pari  a  35%   del   monte   quote   non
commercializzato = 28 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 7 kg.
  Ne deriva complessivamente che, essendo disponibili
80 kg a fronte di 100 kg di esuberi, 80 kg vengono compensati e 20 kg
vengono sottoposti al prelievo.
  8.  Una  volta  eseguita  la compensazione, sulla base delle regole
suesposte, ciascuna APL emette la  delibera  di  compensazione  e  la
trasmette  all'Aima  ed  alla regione di competenza; alla delibera di
compensazione dovra' essere allegato un elenco nel quale, per ciascun
singolo produttore titolare di quota e socio dell'APL in questione in
base al bollettino n. 2 1995-96, dovranno essere indicati i  seguenti
dati:
    1) numero d'ordine su bollettino n. 2 1995-96;
    2) denominazione da bollettino n. 2 1995-96;
    3) partita I.V.A. da bollettino n. 2 1995-96;
    4) codice fiscale da bollettino n. 2 1995-96;
    5) quota A consegne da bollettino n. 2 1995-96;
    6) quota B consegne da bollettino n. 2 1995-96;
    7) codice APL da bollettino n. 2 1995-96;
    8)   quantitativo   rettificato   consegnato   da   L1  1995-1996
(eventualmente ricalcolato in ipotesi di errata indicazione da  parte
dell'acquirente);
    9)  eventuale  quantitativo  in  esubero  compensabile  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge  n.  124/96,  che
puo' essere uguale a zero;
   10)  eventuale  quantitativo  in  esubero  compensabile  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge  n.  124/96,  che
puo' essere uguale a zero;
   11)  eventuale  quantitativo  in  esubero  compensabile  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge  n.  124/96,  che
puo' essere uguale a zero;
   12)  eventuale  quantitativo  in  esubero  compensabile  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge  n.  124/96,  che
puo' essere uguale a zero;
   13)   eventuale  minor  commercializzazione  rispetto  alla  quota
consegne (A+B) risultante dal  bollettino  n.  2  1995-96,  che  puo'
essere uguale a zero;
   14)  eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera a), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale  a
zero;
   15)  eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale  a
zero;
   16)  eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera c), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale  a
zero;
   17)  eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera d), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale  a
zero;
   18)  eventuale esubero non compensato dall'APL, da assoggettare al
prelievo supplementare ai sensi dell'art. 5 della  legge  n.  468/92,
qualora  non  assorbito  in sede di compensazione nazionale, che puo'
essere uguale a zero.
  Per ciascuna delle colonne  numeriche  contenenti  quantitativi  di
latte  devono  essere  forniti  i  totali;  inoltre,  come  detto  in
precedenza, in caso di compensazione totale da parte dell'APL  dovra'
essere  indicato  il residuo dopo compensazione, che sara' utilizzato
dall'Aima,  ove  ne  ricorrano   i   presupposti,   ai   fini   della
compensazione nazionale.
  I  dati  di  cui  ai  punti  da 1) a 7) sono contenuti nei supporti
magnetici che l'Aima distribuira'  alle  Unioni  nazionali  Unalat  e
Azoolat,   contestualmente   alla   trasmissione   alle  regioni  del
bollettino n. 2 1995-96; i dati di cui  al  punto  8)  devono  essere
desunti  dagli  allegati  L1  alle  dichiarazioni  di  consegna latte
1995-96 trasmessi in copia dagli acquirenti alle APL; i dati  di  cui
ai punti da 9) a 18) derivano dai calcoli eseguiti da ciascuna APL in
base alle regole dettate nella presente circolare.
  9.  Ai  sensi  dell'art.  5, comma 7, della legge n. 468/92, le APL
trasmettono all'Aima ed alle regioni le  delibere  di  compensazione;
l'Aima  eseguira'  i  controlli  di  correttezza dei dati di base (da
bollettino n. 2 1995-96 e da allegati L1 1995-96) e comunichera' alle
regioni le anomalie eventualmente riscontrate.
  Qualora le delibere di compensazione, unitamente ai dati di cui  al
precedente  punto 8, non pervengano all'Aima entro i termini previsti
dall'art. 5,  comma  5,  della  legge  n.  468/92,  l'Aima  eseguira'
comunque il calcolo della compensazione a livello nazionale anche con
riferimento ai produttori aderenti alle APL inadempienti.
  Contestualmente   alla  compensazione  da  parte  delle  APL  viene
eseguita,  da  parte  dell'Aima,  la  compensazione  a   favore   dei
produttori  non associati, nel rispetto delle stesse priorita' di cui
all'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  124/96,  con  le  stesse
regole di calcolo dettate per la compensazione a livello di APL.
  10.  Il  presupposto per l'esecuzione della compensazione nazionale
e' che almeno in una  APL  i  quantitativi  disponibili  per  mancate
produzioni  risultino  maggiori degli esuberi conseguiti, vale a dire
che almeno in una APL si verifichi un caso  di  monte  esuberi  netto
negativo,   con   conseguente   costituzione   di   un  residuo  dopo
compensazione;  la  sommatoria   dei   residui   dopo   compensazione
costituira' il "Monte nazionale delle quote non commercializzate".
  Il  totale degli esuberi non compensati dalle APL ed assoggettabili
al superprelievo costituira' il "Monte  esuberi  residuo  nazionale",
nel   quale   confluiranno  anche  gli  esuberi  residui  relativi  a
produttori non associati.
  L'Aima eseguira' la  compensazione  nazionale  nel  rispetto  delle
priorita'  di  cui  all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96,
con le stesse regole  di  calcolo  dettate  per  la  compensazione  a
livello di APL.
  11.   Qualora   a  seguito  della  compensazione  nazionale  per  i
produttori titolari di  quota  con  esuberi  residui  non  compensati
sussista  tuttavia  la possibilita' di eseguire compensazione, vale a
dire se la commercializzazione complessiva dei produttori associati e
non associati titolari di quota risulti  globalmente  inferiore  alle
quote  per  le  consegne  assegnate  con  il bollettino n. 2 1995-96,
l'Aima  procedera'  alla  compensazione  nazionale   a   favore   dei
produttori  non  titolari  di  quota  sul  bollettino  n.  2  1995-96
ripartendo  il  residuo  del  "Monte  nazionale   delle   quote   non
commercializzate" in proporzione alle quantita' prodotte dai soggetti
non titolari di quota.
                              Il commissario di Governo: DE FABRITIIS