Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla Cia Alla Copagri All'Unalat All'Azoolat A seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 124, del 15 marzo 1996, l'Aima ha predisposto un aggiornamento del Bollettino quote latte n. 1 1995-96; contestualmente all'emissione della presente circolare, si trasmettono pertanto 2 copie cartacee ed una copia magnetica del Bollettino Aima n. 2 1995-96, contenente l'accertamento definitivo delle "Quote Latte" individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo 1996. Oltre alle 2 copie del citato Bollettino, al fine di rendere possibile a codesta Amministrazione di informare gli interessati in ordine all'iter procedurale che ha portato all'assegnazione di ciascuna singola quota, saranno trasmesse, entro il 5 aprile 1996, le schede individuali di tutte le imprese, in produzione e non, presenti nell'anagrafica Aima. Come anticipato con la nota n. 288/COM del 19 marzo 1996, codesta Amministrazione regionale dovra' pubblicare il Bollettino n. 2 1995-96 entro e non oltre cinque giorni dalla consegna, dandone contestualmente comunicazione all'Aima. Nel Bollettino, predisposto ai sensi della legge n. 468/92, della legge n. 46/95 e del citato decreto-legge n. 124/96, sentito anche il parere del Comitato permanente, sono riportati, per ogni singola impresa produttiva, le quote di produzione di latte vaccino che possono essere commercializzate in esenzione dall'applicazione del prelievo supplementare previsto dalle vigenti normative UE e nazionali. I produttori ai quali, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 46/95, sono state apportate riduzioni della quota A e/o della quota B disponibili, sono evidenziati con l'indicazione di specifici richiami il cui significato e' illustrato sia nel frontespizio del Bollettino che in chiusura di ogni sua pagina. Modalita' di presentazione dei "ricorsi in opposizione" al Bollettino n. 2 1995-96. Viene di seguito definita la procedura per la presentazione dei ricorsi contro le assegnazioni di quota eseguite nell'ambito del Bollettino n. 2 1995-96; detta procedura e' destinata a concludere definitivamente il processo di integrazione e/o modifica dei dati di base iniziata all'indomani della diffusione del Bollettino n. 1 del periodo 1994-95, pubblicato il 29 aprile 1994; la pubblicazione di tale Bollettino e' avvenuta a seguito del completamento dei controlli a tappeto eseguiti dall'Aima presso tutte le aziende che risultavano titolari di quota nel bollettino n. 3 del periodo 1993-94. Dai controlli suddetti le aziende titolari di quota nel Bollettino n. 1 1994-95 sono risultate 107.250, rispetto alle 165.454 titolari quota nel Bollettino n. 3 1993-94. A partire dal 29 aprile 1994, su richiesta delle Organizzazioni di categoria, sono stati messi in atto i seguenti interventi: verifica delle istanze di riesame delle quote assegnate con il Bollettino n. 1 1994-95 presentate per il tramite delle Associazioni produttori latte (APL), corredate della documentazione probatoria non prodotta al momento dei controlli a tappeto presso le aziende precedenti la pubblicazione del Bollettino n. 1 1994-95; a seguito del trattamento delle istanze di riesame e' stato pubblicato il Bollettino n. 2 1994-95, in data 15 dicembre 1994; attivazione, dopo la pubblicazione del Bollettino n. 2 1994-95, di uno "sportello latte" presso la Divisione Aima competente; in tale sede sia i singoli produttori che le APL hanno potuto presentare direttamente nuova documentazione ad ulteriore integrazione dei dati di base gia' conosciuti dall'Aima; tale documentazione e' stata esaminata in contraddittorio con gli interessati e, qualora ritenuta ammissibile, ha dato luogo all'aggiornamento diretto dei dati di base; lo "sportello latte" e' stato attivo fino al 13 febbraio 1996; distribuzione, per il tramite delle regioni e delle organizzazioni di categoria, dei moduli per la comunicazione all'Aima di modifiche e/o integrazioni ai dati relativi ai contratti di affitto/acquisto di quota e/o di azienda con quota; l'accettazione delle informazioni inviate tramite i moduli suddetti e' stata continuativamente consentita sino al 23 febbraio 1996; successivamente alla pubblicazione del Bollettino n. 1 1995-96 sono stati attivati, presso gli assessorati regionali per l'agricoltura, gli "sportelli latte regionali", presso i quali i singoli produttori e le APL hanno potuto presentare ulteriore documentazione a sostegno della richiesta di modifica dei dati il cui controllo e la cui validazione sono demandati alle regioni dalla normativa vigente; gli "sportelli latte regionali" hanno operato con modalita' analoghe a quelle dello "sportello latte" Aima, comunicando all'Aima stessa le risultanze della propria attivita'; e' stato inoltre consentito alle organizzazioni di categoria, per il tramite delle Unioni nazionali delle associazioni di prodotto, di presentare documentazione a sostegno del diritto alla quota da parte di soggetti non compresi nel Bollettino n. 3 1993-94, e conseguentemente non sottoposti ai controlli a tappeto eseguiti dall'Aima e non "conosciuti" agli archivi anagrafici del settore; le Unioni nazionali hanno ripetutamente comunicato, nell'arco di tempo compreso tra aprile 1994 e febbraio 1996, modifiche in merito alla posizione associativa dei singoli produttori; tali modifiche sono state recepite nell'ambito degli archivi del settore. Pur ritenendo che i procedimenti suddescritti siano esaustivi ai fini della determinazione dei dati sulla base dei quali sono state assegnate le quote individuali, viene tuttavia definita nel seguito la procedura di ricorso in opposizione al presente Bollettino n. 2 1995-96. Qualora i produttori ravvisino che le quantita' loro attribuite non corrispondono, fatta eccezione per le riduzioni apportate dall'Aima in applicazione della legge n. 46/95, a quanto di propria spettanza, i produttori stessi potranno proporre, come previsto dal citato decreto-legge n. 124/96, singolo "ricorso in opposizione" motivato e corredato dalla documentazione a sostegno, presentandolo all'Aima - Div. I - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma. Il ricorso in opposizione dovra' essere presentato utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente circolare. Detto modulo, utilizzabile anche in copia, dovra' essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal produttore con firma autenticata, nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 15/68, del 4 gennaio 1968. Unitamente al modulo dovra' essere obbligatoriamente trasmessa la documentazione appresso indicata; detta documentazione dovra' essere prodotta in originale o copia conforme ai sensi della citata legge n. 15/68. Tenuto conto delle casistiche alla base del "ricorso in opposizione" indicate nel citato modulo allegato, la documentazione da produrre a sostegno dei motivi di ricorso e' costituita dalle seguenti tipologie di documenti indicate, nell'ambito del modulo, a fianco della specifica casistica di ricorso cui si riferiscono: fatture/autofatture; dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda acquirente, con firma autenticata dello stesso, indicante i quantitativi mensili di prodotto ritirati; registro dei corrispettivi; certificazione degli "eventi eccezionali" di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 857/84 da parte del Servizio veterinario locale e/o dell'autorita' di P.S. limitatamente agli eventi inerenti la stalla; contratto di affitto/acquisto di azienda registrato stipulato con cedente presente sul Bollettino n. 2 1995-96 o con produzione 1988-89 certificata e allegata; validazione regionale dei contratti di affitto/acquisto di quota; validazione regionale del piano di sviluppo, contenente la data di approvazione e la data di realizzazione del piano, nonche' l'ammontare dell'obiettivo di produzione previsto nel piano stesso; documenti catastali relativi all'ubicazione dell'azienda; dichiarazione di successione mortis causa ed atto notorio di rinuncia degli eventuali altri eredi; certificato di attribuzione della partita I.V.A.; estratto della delibera di ammissione all'associazione, delibera di recesso dall'associazione di provenienza (ad esclusione dei nuovi produttori), comunicazione ad Aima di appartenenza all'associazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/93, articoli 4 e 5. L'Aima provvedera' nei termini di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124/96 ad accertare la validita' del ricorso e in ogni caso comunichera' al produttore interessato ed all'amministrazione regionale competente per territorio la decisione del ricorso. Modalita' di esecuzione della compensazione. 1. La compensazione viene eseguita dalle Associazioni tra produttori di latte (APL) ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 468/92 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/93, nonche' secondo le priorita' di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124/96. 2. Ciascun APL puo' ammettere alla compensazione esclusivamente produttori che risultino: associati all'APL in questione in base al bollettino n. 2 1995-96; titolari di quota in base al bollettino n. 2 1995-96. Non sono pertanto ammesse in sede di compensazione sistemazioni di presunte discrepanze di posizione associativa da parte delle APL; i produttori non presenti nel bollettino n. 2 1995-96 potranno essere ammessi esclusivamente alla compensazione nazionale, che sara' eseguita dall'Aima, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le modalita' di cui al successivo punto 10 della presente circolare. 3. I quantitativi commercializzati sulla base dei quali puo' essere eseguita la compensazione devono risultare esclusivamente, per ciascun produttore, dai singoli allegati L1 alle dichiarazioni di consegna trasmesse all'Aima, alle regioni ed alle APL dalle latterie acquirenti. Le regioni, ove possibile, dovranno verificare preventivamente la completezza e correttezza degli allegati L1 trasmessi dagli acquirenti e della compensazione eseguita dalle APL, al fine di evitare eventuali errori o duplicazioni che provocherebbero ritardi nell'esecuzione della compensazione nazionale. Il quantitativo presente sull'allegato L1 da considerare ai fini della compensazione e' il quantitativo rettificato consegnato (mod. L1 1995-96, sezione 3, campo 7), previa verifica della correttezza del calcolo del quantitativo rettificato da parte di ciascun acquirente ai sensi delle "Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni di consegna di latte o equivalente latte 1995-96". In sede di controllo delle dichiarazioni di consegna verra' infatti eseguito il ricalcolo del quantitativo rettificato consegnato e, in ipotesi di errore da parte dell'acquirente, verra' utilizzato per tutte le finalita' previste (consuntivazione consegne, compensazione, ecc.) il "quantitativo rettificato ricalcolato". E' pertanto di immediata evidenza che qualora l'APL utilizzi ai fini della compensazione quantitativi errati indicati dagli acquirenti senza ricalcolarli giungera' inevitabilmente ad un risultato difforme da quello dell'Aima e quindi ad una errata compensazione. 4. Prima di eseguire il calcolo della compensazione a livello di APL devono essere eseguiti i passaggi operativi propedeutici di seguito descritti. 4.1. Calcolo del monte quote APL: e' costituito dalla sommatoria delle quote individuali per consegne (quota A + quota B) attribuite nel bollettino n. 2 1995-96 a produttori che dal bollettino stesso risultino soci dell'APL in questione. 4.2. Calcolo delle consegne totali APL: e' costituito dalla sommatoria dei quantitativi rettificati consegnati (eventualmente ricalcolati, vedi precedente punto 3) risultanti dagli allegati L1 riferiti a produttori che nel bollettino n. 2 1995-96 risultino soci dell'APL in questione. 4.3. Calcolo monte esuberi lordo: e' costituito, relativamente ai produttori che hanno consegnato quantitativi maggiori della quota loro spettante in base al bollettino n. 2 1995-96, dalla sommatoria delle differenze tra il quantitativo rettificato consegnato e la quota consegne (A+B). Ai sensi del disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 124/96 e' necessario calcolare separatamente: il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 2 del citato decreto-legge, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A+B) dei soli produttori nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; in altri termini se al produttore X e' stata ridotta la quota B di 100 kg ed egli ha eseguito consegne in esubero rispetto alla quota pari a 150 kg, soltanto 100 kg concorreranno a formare il monte esuberi lordo, mentre i residui 50 kg di esubero concorreranno a formare il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera d), del citato decreto-legge; il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (solo quota A) dei produttori titolari nel bollettino n. 2 1995-96 della sola quota A e che hanno conseguito un esubero di commercializzazione di qualsiasi entita', per la parte di esubero compresa entro il 5% della quota stessa; in altri termini se il produttore Y ha una quota A consegne di 100 kg ed ha consegnato tra 101 e 105 kg il suo esubero concorre interamente a formare il monte esuberi lordo in questione; se per contro il produttore ha consegnato 120 kg il suo esubero viene sommato nel monte esuberi lordo in questione per 5 kg, ed i restanti 15 kg concorrono a formare il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 2 del citato decreto-legge (ved. appresso); il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A+B) dei produttori titolari di quota nel bollettino n. 2 1995-96 le cui aziende sono ubicate in zone di montagna e/o in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e relativi aggiornamenti; il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (solo A) dei produttori titolari di sola quota A nel bollettino n. 2 1995-96 che hanno conseguito un esubero di consegne rispetto alla quota A posseduta, per la parte non compresa nel monte esuberi lordo di cui alla lettera b); inoltre concorre a formare il monte esuberi lordo in questione anche la sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A+B) dei produttori nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, per la parte di esubero che oltrepassa i limiti del quantitativo ridotto; in altri termini, come detto in precedenza, se al produttore X e' stata ridotta la quota B di 100 kg ed egli ha eseguito consegne in esubero rispetto alla quota pari a 150 kg, soltanto 100 kg hanno concorso a formare il monte esuberi lordo di cui alla lettera a), mentre i residui 50 kg di esubero concorrono a formare il monte esuberi lordo di cui alla lettera d); infine concorrono a formare il monte esuberi lordo in questione tutti gli esuberi residui rispetto al monte esuberi lordo di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 124/96. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, nel monte esuberi lordo in questione devono confluire contemporaneamente tutti gli esuberi non compresi nei precedenti monte esuberi lordo (lettere a), b), c)); in altri termini non sono ammissibili ulteriori determinazioni di priorita' da parte delle APL. 4.4. Calcolo del monte quote non commercializzato: e' costituito, relativamente ai produttori che hanno consegnato quantitativi minori rispetto alla quota loro spettante in base al bollettino n. 2 1995-96, dalla sommatoria delle differenze tra la quota consegne (A+B) e il quantitativo rettificato consegnato. 4.5 Calcolo del monte esuberi netto: e' costituito dalla differenza tra il monte esuberi lordo e il monte quote non commercializzato, che a sua volta e' pari alla differenza tra le consegne totali APL ed il monte quote APL; se il monte esuberi netto risulta positivo, vale a dire gli esuberi superano complessivamente i quantitativi disponibili per mancate produzioni, si procedera' alla compensazione parziale secondo le regole esposte nell'immediato seguito. Qualora invece il monte esuberi netto risulti negativo, vale a dire gli esuberi sono complessivamente inferiori ai quantitativi disponibili per mancate produzioni, si procedera' alla compensazione totale di tutti gli esuberi ed al calcolo del residuo dopo compensazione, che dovra' essere espressamente indicato nella delibera di compensazione dell'APL ed utilizzato ai fini della compensazione nazionale. 5. Le disposizioni che seguono riguardano soltanto l'ipotesi di monte esuberi netto positivo, vale a dire il caso in cui gli esuberi superano complessivamente, a livello di APL, i quantitativi disponibili per mancate produzioni; il residuo dopo compensazione, derivante dalle ipotesi di monte esuberi netto negativo, viene utilizzato ai fini della compensazione nazionale (ved. succ. punto 10). 6. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 124/96, qualora il monte esuberi lordo di cui alla lettera a) sia superiore al monte quote non commercializzato e' possibile compensare parzialmente, secondo le regole di cui al successivo punto 7, soltanto gli esuberi conseguiti dai produttori nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, compresi appunto nel monte esuberi lordo di cui alla lettera a), nei limiti del quantitativo ridotto; gli esuberi compresi nei monte esuberi lordo di cui alle lettere b), c), d) non potranno essere compensati neanche parzialmente a livello di APL ma potranno beneficiare, ove ne ricorrano le condizioni, della compensazione nazionale (ved. succ. punto 10). Qualora viceversa il monte esuberi lordo di cui alla lettera a) sia inferiore al monte quote non commercializzato, gli esuberi che formano il monte esuberi lordo in questione vengono interamente compensati ed al monte quote non commercializzato vengono sottratti i quantitativi compensati, cosi' formando il monte quote non commercializzato residuo. Il monte quote non commercializzato residuo viene confrontato a questo punto con il monte esuberi lordo di cui alla lettera b) e vengono applicate le stesse logiche appena descritte per il monte esuberi lordo di cui alla lettera a) e cosi' via fino a giungere, ove possibile, alla compensazione parziale del monte esuberi lordo di cui alla lettera d). Si sottolinea che nel caso in esame non e' possibile la compensazione totale degli esuberi compresi nel monte esuberi lordo di cui alla lettera d), in quanto ci si troverebbe in presenza di un caso di monte esuberi netto negativo e quindi di compensazione totale a livello di APL. 7. La compensazione totale di un qualunque monte esuberi lordo, in ipotesi di monte quote non commercializzato superiore al monte esuberi lordo in questione, non necessita di ulteriori spiegazioni; nel presente punto vengono quindi dettate le regole per la compensazione parziale di un monte esuberi lordo, a fronte di un monte quote non commercializzate inferiore al monte esuberi lordo stesso: a livello di singolo produttore calcolare il peso percentuale dell'esubero compensabile rispetto al monte esuberi lordo in questione; si precisa che per il monte esuberi lordo di cui alla lettera c) l'esubero compensabile in via prioritaria corrisponde sempre all'esubero complessivo del produttore, mentre nel caso di monte esuberi lordo di cui alla lettera a) l'esubero e' compensabile prioritariamente soltanto entro i limiti della riduzione di quota B subita dal produttore e nel caso del monte esuberi lordo di cui alla lettera b) soltanto nei limiti del 5% dell'esubero stesso rispetto alla quota A; nel monte esuberi lordo di cui alla lettera d) confluiscono, come detto, tutti gli esuberi compensabili residui; applicare il peso percentuale dell'esubero compensabile al monte quote non commercializzato (residuo, nel caso di compensazioni totali di monte esuberi lordo precedenti) ricavando il quantitativo che puo' essere compensato per il singolo produttore e l'esubero residuo sul quale e' applicabile il superprelievo, qualora non intervenga una successiva compensazione nazionale. Esempio: monte quote non commercializzato dell'APL pari a 80 kg; monte esuberi lordo = 100 kg, costituito da: esubero compensabile prod. 1 = 25 kg (25% del monte esuberi lordo); esubero compensabile prod. 2 = 30 kg (30% del monte esuberi lordo); esubero compensabile prod. 3 = 10 kg (10% del monte esuberi lordo); esubero compensabile prod. 4 = 35 kg (35% del monte esuberi lordo). Calcolo della compensazione: compensazione prod. 1, pari a 25% del monte quote non commercializzato = 20 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 5 kg; compensazione prod. 2, pari a 30% del monte quote non commercializzato = 24 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 6 kg; compensazione prod. 3, pari a 10% del monte quote non commercializzato = 8 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 2 kg; compensazione prod. 4, pari a 35% del monte quote non commercializzato = 28 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 7 kg. Ne deriva complessivamente che, essendo disponibili 80 kg a fronte di 100 kg di esuberi, 80 kg vengono compensati e 20 kg vengono sottoposti al prelievo. 8. Una volta eseguita la compensazione, sulla base delle regole suesposte, ciascuna APL emette la delibera di compensazione e la trasmette all'Aima ed alla regione di competenza; alla delibera di compensazione dovra' essere allegato un elenco nel quale, per ciascun singolo produttore titolare di quota e socio dell'APL in questione in base al bollettino n. 2 1995-96, dovranno essere indicati i seguenti dati: 1) numero d'ordine su bollettino n. 2 1995-96; 2) denominazione da bollettino n. 2 1995-96; 3) partita I.V.A. da bollettino n. 2 1995-96; 4) codice fiscale da bollettino n. 2 1995-96; 5) quota A consegne da bollettino n. 2 1995-96; 6) quota B consegne da bollettino n. 2 1995-96; 7) codice APL da bollettino n. 2 1995-96; 8) quantitativo rettificato consegnato da L1 1995-1996 (eventualmente ricalcolato in ipotesi di errata indicazione da parte dell'acquirente); 9) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 10) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 11) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 12) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 13) eventuale minor commercializzazione rispetto alla quota consegne (A+B) risultante dal bollettino n. 2 1995-96, che puo' essere uguale a zero; 14) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 15) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 16) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 17) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 124/96, che puo' essere uguale a zero; 18) eventuale esubero non compensato dall'APL, da assoggettare al prelievo supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 468/92, qualora non assorbito in sede di compensazione nazionale, che puo' essere uguale a zero. Per ciascuna delle colonne numeriche contenenti quantitativi di latte devono essere forniti i totali; inoltre, come detto in precedenza, in caso di compensazione totale da parte dell'APL dovra' essere indicato il residuo dopo compensazione, che sara' utilizzato dall'Aima, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della compensazione nazionale. I dati di cui ai punti da 1) a 7) sono contenuti nei supporti magnetici che l'Aima distribuira' alle Unioni nazionali Unalat e Azoolat, contestualmente alla trasmissione alle regioni del bollettino n. 2 1995-96; i dati di cui al punto 8) devono essere desunti dagli allegati L1 alle dichiarazioni di consegna latte 1995-96 trasmessi in copia dagli acquirenti alle APL; i dati di cui ai punti da 9) a 18) derivano dai calcoli eseguiti da ciascuna APL in base alle regole dettate nella presente circolare. 9. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 468/92, le APL trasmettono all'Aima ed alle regioni le delibere di compensazione; l'Aima eseguira' i controlli di correttezza dei dati di base (da bollettino n. 2 1995-96 e da allegati L1 1995-96) e comunichera' alle regioni le anomalie eventualmente riscontrate. Qualora le delibere di compensazione, unitamente ai dati di cui al precedente punto 8, non pervengano all'Aima entro i termini previsti dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/92, l'Aima eseguira' comunque il calcolo della compensazione a livello nazionale anche con riferimento ai produttori aderenti alle APL inadempienti. Contestualmente alla compensazione da parte delle APL viene eseguita, da parte dell'Aima, la compensazione a favore dei produttori non associati, nel rispetto delle stesse priorita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, con le stesse regole di calcolo dettate per la compensazione a livello di APL. 10. Il presupposto per l'esecuzione della compensazione nazionale e' che almeno in una APL i quantitativi disponibili per mancate produzioni risultino maggiori degli esuberi conseguiti, vale a dire che almeno in una APL si verifichi un caso di monte esuberi netto negativo, con conseguente costituzione di un residuo dopo compensazione; la sommatoria dei residui dopo compensazione costituira' il "Monte nazionale delle quote non commercializzate". Il totale degli esuberi non compensati dalle APL ed assoggettabili al superprelievo costituira' il "Monte esuberi residuo nazionale", nel quale confluiranno anche gli esuberi residui relativi a produttori non associati. L'Aima eseguira' la compensazione nazionale nel rispetto delle priorita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, con le stesse regole di calcolo dettate per la compensazione a livello di APL. 11. Qualora a seguito della compensazione nazionale per i produttori titolari di quota con esuberi residui non compensati sussista tuttavia la possibilita' di eseguire compensazione, vale a dire se la commercializzazione complessiva dei produttori associati e non associati titolari di quota risulti globalmente inferiore alle quote per le consegne assegnate con il bollettino n. 2 1995-96, l'Aima procedera' alla compensazione nazionale a favore dei produttori non titolari di quota sul bollettino n. 2 1995-96 ripartendo il residuo del "Monte nazionale delle quote non commercializzate" in proporzione alle quantita' prodotte dai soggetti non titolari di quota. Il commissario di Governo: DE FABRITIIS