IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale  di  sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici delle scuole di  specializzazione  del  settore
farmaceutico;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del 7 ottobre e del 17 novembre 1994;
  Sentita  la  Federazione  degli  ordini  dei  farmacisti italiani e
constatata la conformita' degli ordinamenti a quanto richiesto;
  Ritenuta la necessita' di modificare  la  tabella  I,  allegata  al
regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni e di aggiungere dopo la  tabella  XLV/3,  la  tabella
XLV/4   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore farmaceutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni sono aggiunti  i  seguenti  diplomi  di
specializzazione:
   diploma di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari;
   diploma di specializzazione in farmacia industriale;
   diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera;
   diploma di specializzazione in farmacognosia;
   diploma  di  specializzazione  in  scienza  e tecnica delle piante
officinali;
   diploma di specializzazione in scienza e tecnologie cosmetiche.