IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 7 ottobre e del 17 novembre 1994; Sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e constatata la conformita' degli ordinamenti a quanto richiesto; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: diploma di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari; diploma di specializzazione in farmacia industriale; diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera; diploma di specializzazione in farmacognosia; diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali; diploma di specializzazione in scienza e tecnologie cosmetiche.