LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche e integrazioni; Considerata la opportunita' di modificare il funzionamento del mercato telematico per la negoziazione dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazioni quotati eliminando dalle fasi di negoziazione le fasi di "rinvio"; Considerata altresi' l'opportunita' di procedere al riordinamento organico delle norme contenute nel regolamento per il funzionamento del sistema telematico citato in premessa; Delibera: E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. Il regolamento e' costituito di 96 articoli ed entrera' in vigore a partire dal 15 aprile 1996. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, dell'annesso regolamento, non possono essere immesse proposte con le modalita' di esecuzione "esponi al raggiungimento del prezzo di ..." e "valido sino a orario ...". Limitatamente ai titoli negoziati nel mercato delle spezzature non si applica l'art. 10 della delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. Il regolamento sara' inviato al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 1 aprile 1996 p. Il presidente: ZURZOLO