LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  e
integrazioni;
   Visto  in  particolare  l'art.  3,  lettera  f), sub art. 1, della
citata legge 7 giugno 1974, n. 216;
   Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
   Visto il regolamento per il funzionamento del  sistema  telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994
e le successive modifiche e integrazioni;
   Considerata  la  opportunita'  di  modificare il funzionamento del
mercato telematico per la negoziazione dei titoli di Stato, garantiti
dallo  Stato  e  obbligazioni  quotati  eliminando  dalle   fasi   di
negoziazione le fasi di "rinvio";
   Considerata  altresi' l'opportunita' di procedere al riordinamento
organico delle norme contenute nel regolamento per  il  funzionamento
del sistema telematico citato in premessa;
                              Delibera:
   E'  approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle borse valori italiane. Il regolamento e'  costituito
di 96 articoli ed entrera' in vigore a partire dal 15 aprile 1996.
   In  via  transitoria,  in  deroga  a quanto previsto dall'art. 22,
comma 1, lettera a), punti  1  e  2,  dell'annesso  regolamento,  non
possono  essere  immesse  proposte  con  le  modalita'  di esecuzione
"esponi al raggiungimento del prezzo di ..." e "valido sino a  orario
...".
   Limitatamente ai titoli negoziati nel mercato delle spezzature non
si applica l'art. 10 della delibera n. 5552 del 14 novembre 1991.
   Il  regolamento sara' inviato al consiglio di borsa che ne curera'
la diffusione nei  modi  d'uso  e  sara'  altresi'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 1 aprile 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO