IL MINISTRO DEL TESORO Visti i propri decreti: n. 786574 del 1 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1996, con il quale e' stata disposta l'emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sui mercati internazionali, per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, con opzione di rimborso, da parte del detentore dei titoli, al termine dell'ottavo anno di vita del prestito; n. 786592 del 1 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1996, con il quale e' stata disposta l'emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sui mercati internazionali, per l'ammontare di 750 milioni di dollari statunitensi, della durata di quattordici anni, con opzione di rimborso, da parte del detentore dei titoli, al termine del sesto anno di vita del prestito; Visto, in particolare, l'art. 1 dei suddetti decreti, con cui sono state stabilite le condizioni dei citati prestiti obbligazionari; Considerata la necessita' di rideterminare le date di pagamento degli interessi, da corrispondere a partire dal nono e dal settimo anno, rispettivamente per i due prestiti, nel caso in cui non venga esercitata l'opzione di rimborso anticipato; Decreta: Art. 1. La condizione prevista nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 786574 del 1 marzo 1996, citato in premessa, concernente il tasso d'interesse da corrispondere successivamente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, viene cosi' sostituita: "Tasso d'interesse da corrispondere dal nono anno in poi: 6,88% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 2004 fino al 5 marzo 2012".