IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti i propri decreti:
   n. 786574 del 1 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
59 dell'11 marzo 1996, con il quale e' stata disposta l'emissione  di
un  prestito  obbligazionario  della Repubblica italiana, sui mercati
internazionali,  per  l'ammontare  di  1.500   milioni   di   dollari
statunitensi,  della  durata di sedici anni, con opzione di rimborso,
da parte del detentore dei titoli, al  termine  dell'ottavo  anno  di
vita del prestito;
   n. 786592 del 1 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
59  dell'11 marzo 1996, con il quale e' stata disposta l'emissione di
un prestito obbligazionario della Repubblica  italiana,  sui  mercati
internazionali,   per   l'ammontare   di   750   milioni  di  dollari
statunitensi, della  durata  di  quattordici  anni,  con  opzione  di
rimborso,  da  parte  del  detentore dei titoli, al termine del sesto
anno di vita del prestito;
  Visto, in particolare, l'art. 1 dei suddetti decreti, con cui  sono
state stabilite le condizioni dei citati prestiti obbligazionari;
  Considerata  la  necessita'  di  rideterminare le date di pagamento
degli interessi, da corrispondere a partire dal nono  e  dal  settimo
anno,  rispettivamente  per i due prestiti, nel caso in cui non venga
esercitata l'opzione di rimborso anticipato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La condizione prevista nell'art.  1  del  decreto  ministeriale  n.
786574  del  1  marzo  1996, citato in premessa, concernente il tasso
d'interesse da corrispondere successivamente alla data  di  esercizio
dell'opzione di rimborso anticipato, viene cosi' sostituita:
  "Tasso  d'interesse  da  corrispondere  dal nono anno in poi: 6,88%
annuo, pagabile in  rate  semestrali  posticipate  a  partire  dal  5
settembre 2004 fino al 5 marzo 2012".