IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, recante misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici; Visto, in particolare, quanto previsto dai comma 7 e 8 dell'art. 1 del citato decreto-legge, secondo i quali il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro il 6 aprile 1996, l'elenco delle domande sia dei medicinali che dei presidi medico-chirurgici alle quali non si applicano le disposizioni del decreto-legge stesso; Decreta: Articolo unico 1. Le domande di cui alla lettera a) del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, sono quelle elencate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. 2. Le domande di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, sono quelle elencate nell'allegato 2 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. 3. Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro: Guzzanti