IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395,   recante:   "Norme   risultanti   dalla   disciplina   prevista
dall'accordo   intercompartimentale   di   cui   all'art.   12  della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,  relativo  al
triennio 1988-90";
  Visti  l'art.  3  della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra  l'altro,
di  rimborsare  ai  militari  delle  Forze armate, con esclusione dei
gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti  alle  Forze
di  polizia,  esclusi  i  dirigenti,  inviati  in  missione  la spesa
sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti  rivalutabili
annualmente  in  relazione  agli  aumenti intervenuti nel costo della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha confermato, anche per il triennio 19941996,  il  disposto  di  cui
all'art.  7,  comma  6,  del  decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 febbraio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 18 marzo  1995  nonche'
l'art.  7,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1995 e l'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 395/1995, con i quali si e' provveduto a rideterminare
in L. 42.000 il limite massimo di spesa  rimborsabile  per  il  primo
pasto ed in L. 83.600 quello rimborsabile per i due pasti;
  Considerato  che  in sede di relazione previsionale e programmatica
il tasso di inflazione per l'anno 1995 e' stato fissato nel  2,5  per
cento;
  Ritenuto  che, in conformita' con quanto previsto dall'art. 1 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  gennaio 1978, n. 513, sugli importi aumentati occorre
operare l'arrotondamento per eccesso a L. 100;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1 gennaio 1996 i limiti di spesa  per  i  pasti  da
consumare  per  incarichi di missione aventi durata non inferiore a 8
ore sono rideterminati come segue:
   da L. 42.000 a L. 43.100 per un pasto;
   da L. 83.600 a L. 85.700 per due pasti.
  Il presente decreto sara' trasmesso al controllo secondo le vigenti
disposizioni legislative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 marzo 1996
                                       p. Il Ministro del tesoro
                                                  VEGAS
Il Ministro per la funzione pubblica
              FRATTINI