Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vino nobile di Montepulciano", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato dell'art. 5 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a D.O.C.G. "Vino nobile di Montepulciano" Il comma 1) dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 e' sostituito nel testo di cui appresso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano. Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che: a) abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria; b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui si riferisce la lettera a) iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione del presente, decreto all'albo del vino D.O.C.G. "Vino nobile di Montepulciano". (Omissis).