Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art.  5
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita del vino "Vino nobile di  Montepulciano",  ha
espresso  parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale  -   il   testo
modificato dell'art. 5 del disciplinare di produzione di cui trattasi
come di seguito riportato.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzeta Ufficiale.
   Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione
         del vino a D.O.C.G. "Vino nobile di Montepulciano"
   Il  comma 1) dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata  e  garantita  "Vino  nobile  di
Montepulciano"  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1  luglio  1980  e  modificato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 giugno 1989 e' sostituito nel testo di cui appresso.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito del  territorio  del  comune  di
Montepulciano.
   Sono  tuttavia  autorizzati  la  vinificazione  e l'invecchiamento
fuori zona di produzione per le aziende che:
     a) abbiano, almeno a  far  data  dalla  entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 le strutture di
vinificazione  in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e
comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria;
     b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui  si  riferisce
la  lettera  a)  iscritti  da  almeno  cinque  anni, a far data dalla
pubblicazione del presente, decreto all'albo del vino D.O.C.G.  "Vino
nobile di Montepulciano".
   (Omissis).