IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
  Rilevato  che  per  il giorno 9 giugno 1996 sono convocati i comizi
per l'elezione del presidente e  del  consiglio  della  provincia  di
Caserta  nonche'  dei  sindaci  e  dei  consigli dei centosettantadue
comuni elencati nell'allegato A al presente atto;
  Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16,  comma  1,
del  citato  decreto-legge  19  marzo  1996, n. 129, ed ai fini delle
campagne elettorali relative all'elezione anzidetta, gli editori  che
pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di
queste,  aventi  diffusione  nelle aree geografiche interessate dalla
precisata   consultazione    elettorale    nonche'    le    emittenti
radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;
  Rilevato che e' gia' entrata negli ultimi trenta giorni la campagna
relativa  alle  elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica fissate per il 21 aprile 1996;
  Ritenuto pertanto operante, sino a tutto  il  21  aprile  1996,  il
divieto  di  pubblicita'  elettorale  di cui all'art. 3, comma 6, del
ripetuto decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
  Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1. Gli editori di giornali quotidiani e  periodici  o  di  edizioni
locali  di  questi, con diffusione nella provincia di Caserta nonche'
nelle province di appartenenza dei comuni  indicati  nell'allegato  A
del presente atto, che intendono diffondere propaganda per l'elezione
del  presidente  della  provincia e del consiglio provinciale nonche'
dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il  giorno  9  giugno
1996,  sono  tenuti,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  a
dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un
apposito  comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita'  della
testata  non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine
anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda  non
potra'  avere  inizio  che  dal numero successivo a quello recante la
pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il  comunicato
sia  stato  pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al
comma 2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di  analoga
diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia  per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare:
    a) il carattere di gratuita' dell'offerta a norma dell'art. 2 del
decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
    b)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e degli uffici della concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    c)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  pubblicazione,  entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi;
    e) il domicilio eletto per  ogni  e  qualsiasi  comunicazione  ai
sensi  del  decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni
emanate dal Garante.
  3. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso  anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4.   La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato  preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione elettorale.