IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; Rilevato che per il giorno 9 giugno 1996 sono convocati i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio della provincia di Caserta nonche' dei sindaci e dei consigli dei centosettantadue comuni elencati nell'allegato A al presente atto; Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini delle campagne elettorali relative all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree; Rilevato che e' gia' entrata negli ultimi trenta giorni la campagna relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 21 aprile 1996; Ritenuto pertanto operante, sino a tutto il 21 aprile 1996, il divieto di pubblicita' elettorale di cui all'art. 3, comma 6, del ripetuto decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Dispone: Art. 1. Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella provincia di Caserta nonche' nelle province di appartenenza dei comuni indicati nell'allegato A del presente atto, che intendono diffondere propaganda per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonche' dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 9 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) il carattere di gratuita' dell'offerta a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni emanate dal Garante. 3. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 4. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.