Si fa seguito al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995, relativo all'applicazione del regolamento (CE) 3381/94, per fornire ulteriori elementi informativi sulla presentazione delle richieste di autorizzazione. 1. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo comunitario (fac-simile in allegato 1) reperibile presso le camere di commercio, interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione carente o errata, la domanda sara' restituita all'operatore per le necessarie integrazioni. 2. I moduli devono riferirsi esclusivamente ai prodotti indicati nell'annesso I alla decisione 94/942 PESC (GUCE L367 del 31 dicembre 1994), che rappresenta la lista dei beni la cui esportazione e' sottoposta ad autorizzazione (si rammenta che i prodotti possono essere rinvenuti in piu' di una categoria). Qualora nella fornitura siano compresi anche prodotti di libera esportazione, e' possibile farne menzione nella casella 23. 3. Per le esportazioni in via definitiva relative ai prodotti ed alle destinazioni indicate nell'allegato 2, le istanze devono essere corredate da: un sintetico profilo della ditta importatrice; una "Dichiarazione di uso finale" redatta dall'importatore secondo lo schema riportato nell'allegato 3. L'esportatore inoltre deve ottenere dall'importatore l'impegno a rilasciare, una volta ricevuta la merce, una "Dichiarazione di presa in carico" redatta come da copia riprodotta nell'allegato 4. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ufficio di richiedere detta documentazione anche per prodotti non specificati nell'allegato 2. 4. Qualora nel modulo risultino compilate due o piu' caselle 14, nella casella 23 deve essere riportato il valore globale dell'operazione. 5. Per quanto riguarda l'esportazione di componenti di sistemi, la casella 14 deve contenere anche la descrizione del sistema cui i prodotti si riferiscono. 6. Per le domande di proroga e/o modifica, la casella 23 deve riportare il numero del relativo provvedimento originario ed i motivi della richiesta. 7. La casella 23, oltre alle segnalazioni di cui ai punti 2, 4 e 6, puo' essere utilizzata per le indicazioni ritenute utili ai fini dell'esame della richiesta di autorizzazione, tra cui la specificazione delle quote aggiuntive di prodotti da esportare in conto garanzia o le motivazioni del mancato inoltro delle copie degli ordini o dei contratti. 8. E' consentito l'invio di allegati quando l'utilizzo delle caselle risulta insufficiente a contenere tutti gli elementi dell'operazione.