IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1993, relativo alla nuova tabella XXII-ter dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario in matematica; Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta l'opportunita' di procedere alla modifica del gia' citato decreto ministeriale'e 30 ottobre 1992; Decreta: La tabella XXII-ter allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1992, citato nelle premesse, va modificata come segue: e' soppresso l'ultimo periodo del comma 6; e' soppresso il comma 8; e' sostituito l'ultimo periodo del comma 12 con il seguente: "coloro che hanno conseguito il diploma universitario in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 1996 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 40