IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente I'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
"educatore delle comunita' infantili";
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  XV  del  medesimo,  la  tabella XV-bis, relativa al corso di
diploma universitario in "educatore nelle comunita' infantili";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in "educatore nelle comunita' infantili".
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta'  di scienze della formazione e di psicologia
possono rilasciare l'anzidetto  diploma  universitario  in  educatore
nelle comunita' infantili.
  Dopo la tabella XV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n.
1652,   e'   aggiunta   la   tabella   XV-bis,  relativa  al  diploma
universitario in educatore nelle comunita' infantili.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1996
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 43