IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"; Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera A), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali e dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1995), riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195"; Visto l'"accordo sindacale" riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritto - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995), recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)"; Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1, che prevede che il medesimo decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva; Visto l'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1, che determina a decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato; Visto il medesimo art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici citati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, che prevede che la ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione; Vista la nota dell'"Associazione nazionale sottufficiali e guardie forestali" (ANSEGUFOR) - pervenuta in data 19 dicembre 1995 -, con la quale e' stato comunicato che la predetta organizzazione sindacale ha assunto la nuova denominazione di "Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF)"; Vista la sentenza del pretore di Roma del 16 novembre 1995, con la quale, a conclusione del giudizio pendente, e' stata revocata la precedente decisione del 3 aprile 1995, in base alla quale l'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP) era stata ammessa - con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - alle trattative per la stipulazione dell'accordo sindacale in precedenza indicato, per cui, a seguito di detta sentenza, l'ANFP non ha piu' titolo ad essere considerata "Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale firmataria dell'Accordo sindacale sottoscritto il 20 luglio 1995", dovendosi ritenere la sottoscrizione intervenuta come inesistente; Considerato che, pertanto, le organizzazioni sindacali, tra le quali occorre - in applicazione dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - procedere, per gli anni 1996 e 1997, alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali in argomento, sono le gia' indicate organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del citato accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, con le specificazioni riportate ai punti precedenti relativamente ai sindacati "ANSEGUFOR" (ora "SAPAF") ed "Associazione nazionale funzionari polizia (ANFP)"; Viste le note con le quali le competenti amministrazioni pubbliche (Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato; Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale risorse forestali, montane ed idriche) hanno trasmesso i rispettivi dati riguardanti il numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre 1995; Sentite le organizzazioni sindacali interessate della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali in argomento nella loro qualita' di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del citato accordo sindacale del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, il consigliere di Stato dott. Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; Decreta: Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e 1997, nell'ambito della Polizia di Stato. 1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - a favore del personale della Polizia di Stato, e' cosi' ripartito, per gli anni 1996 e 1997, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sottoscritto in data del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (ad eccezione dell'Associazione nazionale funzionari di polizia - ANFP - per le motivazioni indicate nelle premesse), effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1995: a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) n. 27 distacchi sindacali b) S.A.P. Sindacato autonomo polizia) " 18 distacchi sindacali c) F.S.P. (Federazione sindacale polizia LISIPO-SODIPO) " 5 distacchi sindacali d) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti polizia) " 5 distacchi sindacali e) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia) " 3 distacchi sindacali ___ TOTALE. . . n. 58 distacchi sindacali