IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, recante
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di  procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
  Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
195,  ed  in  particolare il comma 1, lettera A), in base al quale il
decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di
disciplina  del  rapporto  d'impiego  delle  Forze  di   polizia   ad
ordinamento  civile,  e'  emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal  Ministro
per   la   funzione   pubblica,  che  la  presiede,  e  dai  Ministri
dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze,  di  grazia  e
giustizia  e  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali e dai
Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente   delegati,   e   da   una
delegazione sindacale composta dai rappresentati delle organizzazioni
sindacali   maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia  penitenziaria
e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  individuate  con decreto del
Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle  disposizioni
vigenti  per  il  pubblico  impiego  in materia di accertamento della
maggiore rappresentativita' sindacale;
  Visto il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  31
maggio  1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
1995), riguardante "Individuazione della  delegazione  sindacale  che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti  normativi,  e  per  il
biennio  1994-1995,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato),
di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195";
  Visto l'"accordo sindacale" riguardante il  quadriennio  1994-1997,
per  la  parte  normativa,  ed  il  biennio  1994-1995,  per la parte
economica, per il personale non dirigente delle Forze di  polizia  ad
ordinamento  civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria
e Corpo  forestale  dello  Stato),  sottoscritto  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 - in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di  parte  pubblica  e
dalle  seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale:   per  la  Polizia  di  Stato:  SIULP  -  SAP  -
Federazione  LISIPO/SODIPO  -  SIAP  -  COISP  -  ANFP  (con  riserva
dell'esito  finale   del   giudizio   pendente);   per   la   Polizia
penitenziaria:  SAPPE  -  CISL/Polizia  penitenziaria  - CGIL/Polizia
penitenziaria  -  UIL/Polizia  penitenziaria  -  OSAPP  -  SINAPPE  -
SIALPE/CISAL  -  SAG/UNSA (con riserva dell'esito finale del giudizio
pendente); per il Corpo forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/Corpo
forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato  -
CGIL/Corpo forestale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  114  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  222  del  22  settembre  1995),  recante  "Recepimento
dell'accordo  sindacale  del  20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
di polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
provvedimento  di  concertazione  del  20  luglio 1995 riguardante le
Forze di Polizia ad ordinamento  militare  (Arma  dei  carabinieri  e
Corpo della guardia di finanza)";
  Visto  l'art.  1 del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1, che prevede che
il medesimo decreto si applica al personale dei ruoli  della  Polizia
di  Stato,  del  Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del  personale
ausiliario di leva;
  Visto   l'art.   27  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1,  che
determina  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996  il limite massimo dei
distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del  personale
di  ciascuna  Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente
nei contingenti complessivi di  n.  58  distacchi  sindacali  per  la
Polizia  di  Stato,  di  n.  30  distacchi  sindacali per il Corpo di
polizia penitenziaria e di n. 9  distacchi  sindacali  per  il  Corpo
forestale dello Stato;
 Visto   il  medesimo  art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma  2,  il
quale   prevede   che   alla   ripartizione  degli  specifici  citati
contingenti complessivi dei distacchi  sindacali  retribuiti  tra  le
organizzazioni  sindacali  del personale maggiormente rappresentative
sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art.
2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
195,  provvede,  nell'ambito  rispettivamente della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  interessate,  entro  il  primo  trimestre  del  1996,  con
riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro  il  primo
trimestre di ciascun quadriennio;
  Visto  l'ultimo  periodo  del  richiamato  comma 2 dell'art. 27 del
citato decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1995,  n.
395,  che  prevede  che  la  ripartizione degli specifici contingenti
complessivi   dei   distacchi   sindacali   retribuiti,   nell'ambito
rispettivamente   della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato,  e'  effettuata  in
rapporto  al  numero  delle  deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale  conferite  dal  personale  alle
rispettive    amministrazioni,    accertate    per   ciascuna   delle
organizzazioni sindacali aventi titolo  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
  Vista  la nota dell'"Associazione nazionale sottufficiali e guardie
forestali" (ANSEGUFOR) - pervenuta in data 19 dicembre 1995 -, con la
quale e' stato comunicato che la predetta organizzazione sindacale ha
assunto  la  nuova  denominazione  di  "Sindacato  autonomo   polizia
ambientale forestale (SAPAF)";
  Vista  la sentenza del pretore di Roma del 16 novembre 1995, con la
quale, a conclusione del giudizio  pendente,  e'  stata  revocata  la
precedente   decisione   del  3  aprile  1995,  in  base  alla  quale
l'Associazione nazionale  funzionari  di  polizia  (ANFP)  era  stata
ammessa  - con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - alle
trattative per la stipulazione dell'accordo sindacale  in  precedenza
indicato,  per  cui,  a seguito di detta sentenza, l'ANFP non ha piu'
titolo ad essere considerata "Organizzazione  sindacale  maggiormente
rappresentativa sul piano nazionale firmataria dell'Accordo sindacale
sottoscritto il 20 luglio 1995", dovendosi ritenere la sottoscrizione
intervenuta come inesistente;
  Considerato  che,  pertanto,  le  organizzazioni  sindacali, tra le
quali occorre - in applicazione dell'art. 27, comma  2,  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - procedere,
per  gli  anni  1996  e  1997,  alla  ripartizione  degli   specifici
contingenti complessivi dei distacchi sindacali in argomento, sono le
gia'  indicate  organizzazioni  sindacali  del personale maggiormente
rappresentative sul piano nazionale  firmatarie  del  citato  accordo
sindacale  sottoscritto in data 20 luglio 1995 e recepito nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 395/1995,  con  le  specificazioni
riportate  ai punti precedenti relativamente ai sindacati "ANSEGUFOR"
(ora "SAPAF") ed "Associazione nazionale funzionari polizia (ANFP)";
  Viste le note con le quali le competenti amministrazioni  pubbliche
(Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  Polizia  di  Stato;
Ministero di grazia e giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria;   Ministero   delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Direzione generale risorse forestali, montane ed idriche)
hanno trasmesso i rispettivi dati riguardanti il numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale alle  rispettive  amministrazioni,  accertate
per  ciascuna  delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data
del 31 dicembre 1995;
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate  della  Polizia  di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato,  in  quanto  aventi  titolo  alla  ripartizione  dei distacchi
sindacali  in  argomento  nella  loro  qualita'   di   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
del citato accordo sindacale del 20 luglio 1995, recepito nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 395/1995;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27
gennaio  1995,  con il quale il Ministro per la funzione pubblica, il
consigliere di Stato dott.  Franco  Frattini,  e'  stato  delegato  a
provvedere  alla  "attuazione  ..  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  .."  e  ad
"esercitare   ..   ogni   altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  relative  a
tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica";
                              Decreta:
                               Art. 1.
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
   retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e
  1997, nell'ambito della Polizia di Stato.
  1.   Il  contingente  complessivo  di  n.  58  distacchi  sindacali
retribuiti autorizzabili -  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - a
favore del personale della Polizia di Stato, e' cosi' ripartito,  per
gli  anni  1996  e 1997, tra le seguenti organizzazioni sindacali del
personale della Polizia di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul
piano  nazionale  firmatarie dell'accordo sottoscritto in data del 20
luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica  31
luglio   1995,  n.  395  (ad  eccezione  dell'Associazione  nazionale
funzionari di polizia - ANFP -  per  le  motivazioni  indicate  nelle
premesse),  effettuando  la  ripartizione  tra  le  stesse  -  con le
modalita' di cui  all'art.  27,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395/1995 - in rapporto al numero delle
deleghe  complessivamente  espresse per la riscossione del contributo
sindacale  conferite  dal  personale  della  Polizia  di  Stato  alla
amministrazione  ed  accertate  per  ciascuna di esse - come indicato
nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1995:
    a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano
unitario lavoratori polizia)               n. 27 distacchi sindacali
    b) S.A.P. Sindacato autonomo polizia)  "  18 distacchi sindacali
    c) F.S.P. (Federazione sindacale
polizia LISIPO-SODIPO)                     "   5 distacchi sindacali
    d) S.I.A.P. (Sindacato italiano
agenti assistenti polizia)                 "   5 distacchi sindacali
    e) COISP (Coordinamento per
l'indipendenza sindacale delle Forze
di polizia)                                "   3 distacchi sindacali
                                             ___
                               TOTALE. . . n. 58 distacchi sindacali