IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 11 gennaio  1996,  n.  23,  ed  in  particolare  gli
articoli 2 e 4;
  Visto  il  decreto-legge  12  marzo 1996, n. 118, ed in particolare
l'art. 2;
  Considerata la necessita' di procedere  alla  ripartizione  tra  le
rispettive  regioni,  dei fondi messi a disposizione dalle suindicate
disposizioni normative, al fine  di  consentire  l'attivazione  degli
interventi contemplati nel precitato art. 2;
  Ritenuto  di  dover  indicare  le  somme  disponibili,  per singole
annualita', nel primo triennio di applicazione nonche'  di  stabilire
gli   indirizzi   diretti   ad   assicurare,  al  fine  di  un'idonea
programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento  dei
suindicati interventi;
  Considerato  che  il  finanziamento  previsto  consente, in sede di
prima applicazione, la concreta  attivazione  del  solo  primo  piano
annuale  e  che,  pertanto,  per  gli  anni  successivi  al  primo si
adempira' con apposito provvedimento,  ove  intervenuta  la  relativa
copertura finanziaria;
  Tenuto   conto   della   necessita'  che  la  programmazione  degli
interventi,  attraverso  l'attivazione  delle   opere   di   edilizia
scolastica,  garantisca il raggiungimento delle finalita' contemplate
dall'art. 1  della  citata  legge,  con  particolare  riferimento  al
soddisfacimento   del   fabbisogno   immediato   di   aule,   con  il
riequilibrio, entro la media nazionale, degli indici di  carenza  tra
le  diverse  regioni; alla riqualificazione del patrimonio esistente;
all'adeguamento dello stesso alla vigente  normativa  in  materia  di
agibilita',  igiene e sicurezza in modo da assicurare una equilibrata
organizzazione  territoriale  del  sistema  scolastico,   anche   con
riferimento  agli  andamenti  demografici  ed  in  modo  da favorire,
altresi', la disponibilita' di palestre ed impianti sportivi per ogni
scuola  nonche'  la  possibilita'   di   utilizzo   delle   strutture
scolastiche da parte della collettivita';
  Preso atto degli impegni assunti nell'ordine del giorno 21 dicembre
1995,  in  sede  di  approvazione,  al  Senato, della citata legge 11
gennaio 1996, n. 23, relativamente alla necessita' di tener conto, ai
fini della suindicata ripartizione, anche del rapporto  intercorrente
tra  le strutture scolastiche gia' esistenti e finanziate dallo Stato
ed il relativo fabbisogno per ordine e grado di  istruzione,  nonche'
della   priorita'  degli  interventi  di  adeguamento  degli  edifici
scolastici  gia'  esistenti  alle  norme  vigenti   in   materia   di
agibilita',   sicurezza,  igiene  e  dirette  all'eliminazione  delle
barriere  architettoniche,  nonche'  di  completamento   di   edifici
scolastici, in corso di costruzione;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  tra  Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative
a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  la  prima  annualita' del piano di interventi finanziari dello
Stato in materia di edilizia scolastica, e' disponibile la  somma  di
L. 456.000.000.000.