IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, ed in particolare l'art. 2; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione tra le rispettive regioni, dei fondi messi a disposizione dalle suindicate disposizioni normative, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nel precitato art. 2; Ritenuto di dover indicare le somme disponibili, per singole annualita', nel primo triennio di applicazione nonche' di stabilire gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento dei suindicati interventi; Considerato che il finanziamento previsto consente, in sede di prima applicazione, la concreta attivazione del solo primo piano annuale e che, pertanto, per gli anni successivi al primo si adempira' con apposito provvedimento, ove intervenuta la relativa copertura finanziaria; Tenuto conto della necessita' che la programmazione degli interventi, attraverso l'attivazione delle opere di edilizia scolastica, garantisca il raggiungimento delle finalita' contemplate dall'art. 1 della citata legge, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio, entro la media nazionale, degli indici di carenza tra le diverse regioni; alla riqualificazione del patrimonio esistente; all'adeguamento dello stesso alla vigente normativa in materia di agibilita', igiene e sicurezza in modo da assicurare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici ed in modo da favorire, altresi', la disponibilita' di palestre ed impianti sportivi per ogni scuola nonche' la possibilita' di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettivita'; Preso atto degli impegni assunti nell'ordine del giorno 21 dicembre 1995, in sede di approvazione, al Senato, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente alla necessita' di tener conto, ai fini della suindicata ripartizione, anche del rapporto intercorrente tra le strutture scolastiche gia' esistenti e finanziate dallo Stato ed il relativo fabbisogno per ordine e grado di istruzione, nonche' della priorita' degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici gia' esistenti alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene e dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' di completamento di edifici scolastici, in corso di costruzione; Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Per la prima annualita' del piano di interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, e' disponibile la somma di L. 456.000.000.000.