IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 6; Considerata l'articolata distribuzione delle rispettive attribuzioni in materia di edilizia scolastica tra Stato, regioni, province e comuni; Considerata la necessita' di costituire un organismo centrale con compiti di promozione, indirizzo e coordinamento, con la partecipazione di tutte le componenti nazionali, regionali e locali istituzionalmente competenti o, comunque, interessate alla materia in questione; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione "l'Osservatorio per l'edilizia scolastica", con compiti di: a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico; b) supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica. Sono fatte salve le norme speciali delle province autonome di Trento e Bolzano.