IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 6;
  Considerata    l'articolata    distribuzione    delle    rispettive
attribuzioni in materia di edilizia scolastica  tra  Stato,  regioni,
province e comuni;
  Considerata  la  necessita' di costituire un organismo centrale con
compiti  di   promozione,   indirizzo   e   coordinamento,   con   la
partecipazione  di  tutte le componenti nazionali, regionali e locali
istituzionalmente competenti o, comunque, interessate alla materia in
questione;
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   costituito  presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione
"l'Osservatorio per l'edilizia scolastica", con compiti di:
    a) promozione,  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'  di
studio,  ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli
altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per
la scuola e del loro assetto urbanistico;
    b)  supporto  dei  soggetti  programmatori  ed  attuatori   degli
interventi  operativi  previsti dalla normativa vigente in materia di
edilizia scolastica.
  Sono fatte salve le  norme  speciali  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano.