Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione    generale    protezione
                                  civile e servizi antincendio
                                  Ai    signori    prefetti     della
                                  Repubblica
                                  Ai commissari di Governo
                                  Alle autorita' di bacino
                                  Alle amministrazioni competenti per
                                  il servizio di piena
                                  Ai  concessionari  o richiedenti la
                                  concessione,  ai  proprietari,   ai
                                  gestori delle dighe
                                  Al Magistrato alle acque
                                  Al Magistrato per il Po
                                  Ai    provveditorati   alle   opere
                                  pubbliche
                                  Agli uffici  del  genio  civile  di
                                  Bolzano,      Trento,      Gorizia,
                                  Pordenone, Trieste, Udine
                                  Al  servizio  idrografico   regione
                                  Sardegna
                                  Al   servizio  idrografico  regione
                                  Sicilia
                                  Al Ministero dei lavori pubblici  -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero dei lavori pubblici -
                                  Direzione generale difesa del suolo
                                  Alla   presidenza   del   Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali  -
                                  Gabinetto
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  All'assessorato  ai lavori pubblici
                                  della regione Sardegna
                                  Alle Forze di polizia
                                  Ai   comandanti   provinciali   dei
                                  vigili del fuoco
                                  Agli    ispettori    regionali   ed
                                  interregionale dei vigili del fuoco
                                  Al   Ministero   della   difesa   -
                                  Gabinetto
  1.  La  presente circolare ha effetto sulle dighe di competenza del
dipartimento per i Servizi tecnici  nazionali  -  Servizio  nazionale
dighe,  come  definite  dall'art.  1  del decreto-legge n. 507 dell'8
agosto 1994, convertito con legge n. 584  del  21  ottobre  1994,  ed
adatta  e  chiarisce  le  disposizioni  contenute nella circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 in  funzione
delle  modificazioni dell'organizzazione statuale in materia di dighe
e di norme di  protezione  civile  intervenute  successivamente  alla
emanazione della circolare medesima.
  I gestori delle dighe sono tenuti, per quanto attiene l'esercizio e
la  manutenzione  degli  sbarramenti,  ad uniformarsi, oltre che alle
prescrizioni  del  Foglio  di  condizioni  per   l'esercizio   e   la
manutenzione,  anche  a quanto contenuto nel "documento di protezione
civile"  che  individua  le   condizioni   che   devono   verificarsi
sull'impianto   di   ritenuta,   quale   complesso  costituito  dallo
sbarramento e dal serbatoio, perche' si debba attivare il sistema  di
protezione civile e le procedure da porre in atto.
  In   attesa   della   definizione   dei   modelli   comportamentali
determinabili  per  ciascun  impianto  in  funzione   delle   proprie
caratteristiche   e   dei  fattori  esterni  che  ne  influenzano  il
comportamento statico - da individuare su basi progettuali  e  quindi
da  perfezionare  per successive approssimazioni attraverso idonei ed
estesi periodi sperimentali - nonche' di modelli  che,  in  relazione
alle  situazioni  idrometeorologiche  dell'intero bacino idrografico,
consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle
piene nei territori di valle, il documento di  protezione  civile  e'
redatto sulla base delle seguenti disposizioni:
  2.  In  condizioni di vigilanza ordinaria (quando cioe' non si sono
ancora verificate le fasi di allerta di cui al successivo punto 3  si
verifica una fase di preallerta:
   I - per i serbatoi in esercizio normale, allorche' l'invaso supera
la  quota  massima  di  regolazione  in  occasione di eventi di piena
significativi;
   II - per i serbatoi in  invaso  limitato  (a  seguito  di  anomali
comportamenti  strutturali  o fenomeni di instabilita' delle sponde),
allorche' gli apporti idrici facciano  temere  il  superamento  della
quota  autorizzata  per l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata
individuata anche una  quota  ad  essa  superiore  riconosciuta  come
massima  raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali;
se tale quota non e' stata individuata si attiva la fase  di  allerta
a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3;
   III  - per i serbatoi in invaso sperimentale allorche' gli apporti
idrici facciano temere il superamento  della  quota  autorizzata  per
l'esercizio  del  serbatoio.  Comunque, nel caso in cui tali impianti
abbiano mantenuto un comportamento regolare nel  corso  degli  invasi
sperimentali,   la   quota   di  esercizio  autorizzata  puo'  essere
temporaneamente superata in occasione di eccezionali eventi di piena,
al fine di ridurre i deflussi  a  valle  rispetto  agli  afflussi  in
arrivo  al  serbatoio, senza che si debba attivare la fase di allerta
a) - vigilanza rinforzata di cui  al  successivo  punto  3.  In  tale
eventualita'  i  controlli  strumentali e visivi devono essere svolti
con continuita'. In ogni caso non devono  essere  superate  le  quote
indicate  per  la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al
successivo punto 3.
  Nella  fase  di  preallerta  il  gestore  provvede  ad   informarsi
tempestivamente,   anche  presso  i  competenti  uffici  idrografici,
sull'evolversi della situazione idrometeorologica in  atto.  Qualora,
sulla  base delle informazioni ricevute, si preveda la prosecuzione o
l'intensificazione dell'evento, il gestore comunica con  immediatezza
al  prefetto  e  all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe,
competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, l'ora
presumibile del verificarsi della prima fase di allerta di  cui  alla
lettera  a)  - vigilanza rinforzata, nonche' quella della conseguente
apertura degli scarichi manovrabili che si rendesse necessaria.
  3. Le fasi di allerta si articolano come segue:
    a)  vigilanza  rinforzata:  si  verifica  nei  casi  in  cui   le
osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta rilevino
l'insorgere  di  significativi anomali comportamenti strutturali o di
fenomeni di  instabilita'  delle  sponde  o,  comunque,  per  ragioni
previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare, ovvero,
al  fine  di  non superare le condizioni estreme di carico assunte in
progetto per l'esercizio delle strutture di ritenuta, in occasione di
apporti idrici che facciano temere:
    I - nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota
di massimo invaso, quale indicata nel progetto approvato;
    II - nei serbatoi in invaso limitato, il superamento della  quota
riconosciuta  come  massima  raggiungibile unicamente in occasione di
eventi eccezionali. Ove tale quota non sia stata individuata, essa e'
da intendersi coincidente con quella massima autorizzata;
    III - nei serbatoi in invaso sperimentale, il  superamento  della
quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione
di  eventi  eccezionali  o,  in  ogni  caso,  della  quota massima di
regolazione;
    b) pericolo - allarme di  tipo  1:  si  verifica  allorquando  il
livello   d'acqua   nel  serbatoio  supera  le  quote  indicate  alla
precedente lettera a), punti I, II, III oppure in caso di filtrazioni
o di movimenti  franosi  sui  versanti  incombenti  sull'impianto  di
ritenuta  o  di  ogni  altra  manifestazione  interessante l'opera di
sbarramento che facciano temere la  compromissione  della  stabilita'
dell'opera   stessa,  ovvero  preludano  a  formazioni  di  onde  con
repentini notevoli innalzamenti del livello d'invaso;
    c) collasso - allarme di tipo  2:  si  verifica  all'apparire  di
fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta o comunque al verificarsi
di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di
un evento catastrofico.
  ovviamente,  nel  caso  di dighe per le quali il progetto approvato
preveda   l'apertura   automatica   o   volontaria   di   organi   di
intercettazione  superficiali  e/o  profondi per lo smaltimento della
massima piena, le condizioni che  determinano  il  verificarsi  delle
fasi  di  allerta di cui alle precedenti lettere a) e b) connesse con
eventi di piena  si  realizzano  dopo  che  siano  state  attuate  le
suddette manovre.
  4.  al verificarsi della fase di allerta a) (vigilanza rinforzata):
il gestore avvisa tempestivamente il prefetto e l'ufficio  periferico
del  Servizio  nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito
del quale ricade la diga, dell'attivazione della fase  di  allerta  e
della  natura  dei  fenomeni  in  atto  e,  ove possibile, della loro
prevedibile evoluzione. Da questo momento, il  gestore  ha  l'obbligo
di:
   garantire la presenza dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere
suo sostituto;
   assicurare  la  sorveglianza  delle  opere con presenza continua e
permanente in loco di personale tecnico qualificato, la cui attivita'
e' coordinata dall'ingegnere responsabile;
   aprire  gli  scarichi  quando necessario per non superare le quote
indicate al precedente punto 3;
   comunicare al prefetto  ed  all'ufficio  periferico  del  Servizio
nazionale  dighe il cessare delle condizioni che hanno determinato la
fase di allerta.
  Il prefetto, sentito l'ufficio periferico  del  Servizio  nazionale
dighe,  informa  i  prefetti  dei  territori  di valle potenzialmente
interessati dalla prevista onda di piena nonche'  le  amministrazioni
competenti  per il "servizio di piena" ed attua le procedure previste
per questa fase dal piano di emergenza.
  Al verificarsi della  fase  di  allerta  di  cui  alla  lettera  b)
(pericolo  -  allarme  di  tipo  1):  il  gestore, fermi restando gli
obblighi  di  cui  alla  fase   di   allerta   precedente,   mantiene
costantemente  informati  il  prefetto  e  l'ufficio  periferico  del
Servizio nazionale dighe  dell'evolversi  della  situazione  e  delle
relative  possibili  conseguenze,  adottando  tutti  i  provvedimenti
necessari per contenere gli effetti dei fenomeni  in  atto;  egli  ha
altresi'  l'obbligo  di garantire l'intervento in loco dell'ingegnere
responsabile o dell'ingegnere suo sostituto.
  Il prefetto attua le procedure previste per questa fase  dal  piano
di emergenza.
  Al  verificarsi  della  fase  di  allerta  di  cui  alla lettera c)
(collasso - allarme di  tipo  2):  il  gestore,  fermi  restando  gli
obblighi   di   cui   alle   precedenti  fasi  di  allerta,  provvede
direttamente ed immediatamente ad informare  il  prefetto  competente
per   territorio   nell'ambito   del   quale   ricade   la  diga  per
l'applicazione del piano di emergenza.
  Il prefetto attua le procedure previste per questa fase  dal  piano
di  emergenza provvedendo immediatamente a portare a conoscenza della
situazione le Forze di polizia piu' vicine all'impianto,  il  Comando
provinciale  dei  vigili  del fuoco, il Dipartimento della protezione
civile, sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento e
l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe.
  5.  Nel  documento  di  protezione  civile  devono  essere  inoltre
indicate    le    modalita'   di   comunicazione   e   le   procedure
tecnico-amministrativeda attivare nelle diverse fasi di allerta.
  A  tal  fine  le  autorita'  di  seguito  indicate  sono  tenute  a
conservare  apposita  rubrica  contenente  il  nominativo ed i numeri
telefonici di tutte le altre autorita' dell'elenco, delle quali  deve
essere sempre garantita la reperibilita' telefonica:
    a)  prefetto  competente  per  territorio  nell'ambito  del quale
ricade la diga;
    b) uffici delle Forze di polizia piu' vicine all'impianto;
    c) Comando provinciale dei vigili del fuoco;
    d) Dipartimento della protezione civile;
    e) sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento;
    f) ingegnere responsabile e suo sostituto;
    g)  amministrazioni  competenti  per   il   servizio   di   piena
(magistrato  alle  acque,  magistrato  per il Po, provveditorati alle
opere pubbliche, amministrazioni regionali e province autonome);
    h) gestore;
    i) ufficio periferico del Servizio nazionale dighe;
    l)  ufficio  periferico  del  servizio idrografico e mareografico
nazionale (o regionale in Sicilia e Sardegna).
  Ciascuna  autorita'  sopra  elencata   e'   tenuta   a   comunicare
tempestivamente   alle   altre   eventuali  variazioni  dei  dati  di
reperibilita'.
  Il documento di protezione civile deve altresi' contenere:
   la prescrizione che le manovre volontarie degli organi di  scarico
siano  svolte,  in  generale  ed  ove  non  diversamente specificato,
adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento  graduale
delle  portate scaricate contenendone al massimo l'entita' che, nella
fase di allerta di cui alla lettera a), non deve superare, nella fase
crescente, quella della portata affluente al  serbatoio;  nella  fase
decrescente  la  portata  scaricata  non deve superare quella massima
scaricata nella fase crescente;
   l'indicazione dettagliata dei tempi e  modi  con  cui  il  gestore
informa  le  autorita'  competenti  tra quelle elencate al precedente
punto 5 sulle manovre degli scarichi in  occasione  del  manifestarsi
delle  fasi  di  allerta  di cui al precedente punto 3, nonche' sulle
manovre degli scarichi in generale, escluse quelle  previste  per  il
controllo  della efficienza degli stessi di cui all'art. 16, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363  del  1  novembre
1959 quando comportino modeste fuoriuscite d'acqua.
  6. Lo schema di ciascun documento di protezione civile, predisposto
dal  competente  ufficio  periferico del Servizio nazionale dighe, e'
trasmesso per l'approvazione alla competente prefettura.
  7.  Il  prefetto  notifica  il  documento  di  protezione   civile,
approvato, al gestore e ne trasmette copia all'ufficio periferico del
Servizio  nazionale  dighe,  al  Ministero  dell'interno  - Direzione
generale della protezione civile e  dei  servizi  antincendi,  ed  al
Dipartimento della protezione civile perche' venga allegato al foglio
di  condizioni  per  l'esercizio  e la manutenzione del quale diviene
parte integrante.
  8. I documenti di protezione civile gia' redatti (ex  "allegati  2"
del  foglio  di  condizioni  per l'esercizio e la manutenzione di cui
alla circolare Ministero dei  lavori  pubblici  n.  352/1987)  devono
intendersi modificati ed integrati con le disposizioni della presente
circolare.
  9.  Gli  uffici periferici del Servizio nazionale dighe collaborano
con i prefetti fornendo loro ogni utile  elemento  e  le  valutazioni
tecniche perche' possano disporre gli interventi di protezione civile
a  salvaguardia  delle  popolazioni  e  dei  territori interessati da
eventi che coinvolgano dighe aventi  le  caratteristiche  di  cui  al
precedente  punto  1. I medesimi uffici esercitano, ove richiesto dai
prefetti, funzioni di  raccordo  dei  diversi  organi  tecnici  delle
pubbliche   amministrazioni,  ricorrendo  anche  alla  consulenza  di
soggetti pubblici e privati esperti in materia convocati dai prefetti
medesimi.
                                 Il Sottosegretario di Stato: BARBERI
Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 251