IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza  del  14 aprile 1995 modificata ed integrata con
l'ordinanza del 28 giugno 1995, con  la  quale  sono  stati  disposti
immediati   interventi   per   fronteggiare  lo  stato  di  emergenza
socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino  idrografico  del
fiume  Sarno  ed  e'  stato  nominato  il  prefetto  di  Napoli quale
commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;
  Vista l'ordinanza n. 2418 datata 25 gennaio 1996  con  la  quale  i
poteri   attribuiti  al  predetto  commissario  delegato  sono  stati
prorogati fino al 31 dicembre 1996;
  Viste le note numeri 67 del 9 febbraio 1996, 243 del 20 marzo  1996
e 294 del 12 aprile 1996 con le quali il prefetto di Napoli, delegato
ex O.P.C.M. 14 aprile 1995, ha chiesto modifiche all'ordinanza appena
citata che trovano pieno assenso del Ministero dell'ambiente;
  Considerato  che  le richieste modifiche sono intese principalmente
ad accelerare le  procedure  relative  al  completamento  dei  lavori
necessari a fronteggiare la predetta emergenza;
  Ritenuto  pertanto  di  dover accogliere quella parte delle istanze
strettamente necessarie per una piu'  sollecita  realizzazione  degli
interventi medesimi;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  14  aprile  1995,  vengono
aggiunti - sostituendo il punto con il punto e virgola -  i  seguenti
periodi:
   "stipulare per studi e progettazioni di interventi sul territorio,
convezioni  con  societa'  o  istituti,  anche  privati, di interesse
nazionale ed internazionale, segnalati dall'IRSA, previa acquisizione
del parere della commissione scientifica di cui al successivo art. 6.
L'onere scaturente dalla stipula  delle  convenzioni  gravera'  sulle
risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.
  Le  autorizzazioni,  le  concessioni,  i  pareri  ed  i visti delle
amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti
gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle  opere
di  cui al precedente art. 1, devono essere rilasciate entro quindici
giorni dalla data  di  presentazione  della  richiesta.  In  caso  di
mancato  rilascio entro il predetto termine si intendono acquisiti ed
il commissario delegato dispone l'esecuzione dei lavori.  Nei  limiti
strettamente  necessari  per  la  realizzazione  degli interventi, il
commissario delegato puo' operare,  sentito  il  comune  interessato,
anche in deroga allo strumento urbanistico generale.".