IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del 14 aprile 1995 modificata ed integrata con l'ordinanza del 28 giugno 1995, con la quale sono stati disposti immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno ed e' stato nominato il prefetto di Napoli quale commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi; Vista l'ordinanza n. 2418 datata 25 gennaio 1996 con la quale i poteri attribuiti al predetto commissario delegato sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1996; Viste le note numeri 67 del 9 febbraio 1996, 243 del 20 marzo 1996 e 294 del 12 aprile 1996 con le quali il prefetto di Napoli, delegato ex O.P.C.M. 14 aprile 1995, ha chiesto modifiche all'ordinanza appena citata che trovano pieno assenso del Ministero dell'ambiente; Considerato che le richieste modifiche sono intese principalmente ad accelerare le procedure relative al completamento dei lavori necessari a fronteggiare la predetta emergenza; Ritenuto pertanto di dover accogliere quella parte delle istanze strettamente necessarie per una piu' sollecita realizzazione degli interventi medesimi; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 14 aprile 1995, vengono aggiunti - sostituendo il punto con il punto e virgola - i seguenti periodi: "stipulare per studi e progettazioni di interventi sul territorio, convezioni con societa' o istituti, anche privati, di interesse nazionale ed internazionale, segnalati dall'IRSA, previa acquisizione del parere della commissione scientifica di cui al successivo art. 6. L'onere scaturente dalla stipula delle convenzioni gravera' sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato. Le autorizzazioni, le concessioni, i pareri ed i visti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di mancato rilascio entro il predetto termine si intendono acquisiti ed il commissario delegato dispone l'esecuzione dei lavori. Nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato puo' operare, sentito il comune interessato, anche in deroga allo strumento urbanistico generale.".