IL MINISTRO
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940,  n.
1357, per l'applicazione della legge predetta;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale  ai  sensi
della  predetta  legge  e'  stata  dichiarata  di  notevole interesse
pubblico una zona sita nel comune di Chianciano;
  Considerato  che  la  soprintendenza  per  i  beni   ambientali   e
architettonici  di Siena e Grosseto con nota n. 2749 del 7 marzo 1995
ha evidenziato come nel testo del suindicato decreto ministeriale  ed
altresi'  nella  trascrizione del verbale dell'adunanza del 15 aprile
1966 della competente commissione provinciale  per  la  tutela  delle
bellezze naturali di Siena, entrambi pubblicati nella sopramenzionata
Gazzetta  Ufficiale, alla pagina 400, seconda colonna rispettivamente
al rigo 11 e al rigo 60, per mero errore materiale, sono state omesse
le parole "da questo punto, linea  retta  fino  alla  localita'  Casa
Nuova  Simoneschi", parole invece presenti nell'originale del verbale
suindicato;
  Rilevata pertanto la necessita' di procedere  ad  una  integrazione
del decreto ministeriale in questione;
                              Dispone:
  Il  decreto  ministeriale  21  dicembre 1967, con il quale ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stata dichiarata di  notevole
interesse  pubblico  una  zona sita nel comune di Chianciano e' cosi'
integrato: nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23
gennaio 1968, alla pagina 400,  seconda  colonna  rispettivamente  al
rigo  11  ed  al  rigo 60, dopo le parole "territorio comunale", sono
aggiunte le parole "Da questo punto, linea retta fino alla  localita'
Casa Nuova Simoneschi".
  La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e
Grosseto  provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente
il presente decreto,  venga  affissa  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  4  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del
relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1940,  n.  1357  all'albo
del comune interessato e che altra copia della Gazzetta Ufficiale con
relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti
uffici dello stesso comune.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.    1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 21 novembre 1995
                                                Il Ministro: PAOLUCCI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 47