IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale ai sensi della predetta legge e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona sita nel comune di Chianciano; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 2749 del 7 marzo 1995 ha evidenziato come nel testo del suindicato decreto ministeriale ed altresi' nella trascrizione del verbale dell'adunanza del 15 aprile 1966 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, entrambi pubblicati nella sopramenzionata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 400, seconda colonna rispettivamente al rigo 11 e al rigo 60, per mero errore materiale, sono state omesse le parole "da questo punto, linea retta fino alla localita' Casa Nuova Simoneschi", parole invece presenti nell'originale del verbale suindicato; Rilevata pertanto la necessita' di procedere ad una integrazione del decreto ministeriale in questione; Dispone: Il decreto ministeriale 21 dicembre 1967, con il quale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona sita nel comune di Chianciano e' cosi' integrato: nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1968, alla pagina 400, seconda colonna rispettivamente al rigo 11 ed al rigo 60, dopo le parole "territorio comunale", sono aggiunte le parole "Da questo punto, linea retta fino alla localita' Casa Nuova Simoneschi". La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della Gazzetta Ufficiale con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dello stesso comune. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 21 novembre 1995 Il Ministro: PAOLUCCI Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 47