All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'A.I.S.
                                  All'Assoseme
                                  All'As.Se.Me.
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  industrie  italiane  - Associazione
                                  degli industriali di Capitanata
                                  Alla Confederazione  nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla    Lega    nazionale     delle
                                  cooperative e mutue
                                  All'Associazione           generale
                                  cooperative agricole
                                  Agli     assessorati      regionali
                                  agricoltura
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla       Commissione      europea
                                  Dg-VI-B.II.1
  La validita' dell'iscrizione al registro nazionale  delle  varieta'
di  specie  di  piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1
luglio 1970, varieta' cosiddette  di  "pubblico  dominio"  in  quanto
prive del costitutore, scadra' al 31 dicembre 1998.
  Le  stesse  furono iscritte senza l'attribuzione di un responsabile
ufficiale della conservazione in purezza, in base all'art. 5,  ultimo
comma, della legge 20 aprile 1996, n. 195.
  L'art.  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, e successive modificazioni, prescrive che l'iscrizione
di una  varieta'  puo'  essere  rinnovata  per  periodi  determinati,
qualora sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura
e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita',
omogeneita' e stabilita'.
  La  relativa  domanda  di rinnovo deve essere presentata almeno due
anni prima della scadenza dell'iscrizione medesima.
  Altra condizione per poter procedere al rinnovo, fissata  dall'art.
7,  paragrafo  5, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, che
recepisce la direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'  europee  n.
88/380/CEE  del  13  giugno  1988,  e' che per ciascuna varieta' deve
essere previsto almeno un responsabile ufficiale della  conservazione
in purezza.
  Nel  corso  dei  controlli  a posteriori effettuati a sondaggio, in
base al decreto ministeriale 19 marzo 1993, su un notevole numero  di
campioni  di  sementi  ortive appartenenti alla categoria "standard",
l'esistenza dei suddetti requisiti di stabilita' e differenziabilita'
non si e' pero' chiaramente manifestata.
  Si sono infatti riscontrate difficolta' per l'attribuzione di parte
del materiale controllato alle rispettive varieta'.
  Va   considerato  che  le  descrizioni  ufficiali  delle  varieta',
depositate  presso  questo  Ministero,  si  basano  sulle  liste  dei
caratteri  minimi previsti dalla direttiva 72/168/CEE, ormai non piu'
in linea con  quelle  attualmente  adottate  a  livello  nazionale  e
comunitario.
  Inoltre,  l'assenza  del responsabile ufficiale della conservazione
in  purezza  e  quindi  anche  della  disponibilita'   del   campione
rappresentativo  della  varieta'  a  cui i produttori dovrebbero fare
riferimento, possono aver determinato, nel tempo e con le  successive
moltiplicazioni   in   ambienti   diversi,  un  allontanamento  dalle
caratteristiche originarie delle varieta'.
  Cio' premesso questo Ministero ritiene necessario  che,  prima  del
rinnovo  dell'iscrizione, occorra procedere a nuova caratterizzazione
delle varieta' da attuarsi mediante un programma di prove  in  campo,
ed  eventuali  analisi  di laboratorio, adottando, per le descrizioni
varietali, le liste dei caratteri minimi CEE del 1972 integrate dalle
liste scaturite dal programma comunitario sulle cosiddette  "varieta'
ortive ombrello".
  Gli scopi del programma riguardano:
   la   verifica   dei   requisiti   di   stabilita',  omogeneita'  e
differenziabilita';
   la ridefinizione delle caratteristiche delle varieta'  secondo  le
nuove liste di caratteri;
   l'individuazione   dei   futuri   responsabili   ufficiali   della
conservazione in purezza;
   l'individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale
originaria che richiedano provvedimenti particolari.
  L'attuazione del programma e' affidata all'Ente  nazionale  sementi
elette ed iniziera' nel corrente anno.
  Ferme restando il termine del 31 dicembre 1996 per la presentazione
delle  domande  di  rinnovo  dell'iscrizione, i soggetti che vogliono
candidarsi  ad   essere   riconosciuti   quali   responsabili   della
conservazione  in  purezza  possono mettere a disposizione dell'ente,
gia' dalla corrente campagna, i campioni di sementi nelle quantita' e
secondo i tempi riportati nel calendario allegato.
  L'ente provvedera', in accordo con le associazioni  dei  produttori
sementieri,  a  determinare  i  costi dovuti per lo svolgimento delle
prove, da addebitare ai richiedenti il rinnovo dell'iscrizione.
  Si precisa infine che la possibilita' di  citare  il  nome  di  una
determinata  selezione  conservatrice  sul cartellino del produttore,
prevista dall'art. 3, ultimo comma, della legge  n.  195/1976,  sara'
legata,   all'atto  del  rinnovo,  al  riconoscimento  ufficiale  del
responsabile della selezione stessa.
  Pertanto  coloro  che  intendano  continuare  ad  usufruire   della
suddetta  possibilita',  dovranno  sottoporre  i  campioni di sementi
rappresentativi delle  proprie  selezioni  alle  prove  previste  dal
programma.
                                      Il direttore generale: DI SALVO
 Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 95