All'Ente nazionale sementi elette All'A.I.S. All'Assoseme All'As.Se.Me. Alla Confederazione generale industrie italiane - Associazione degli industriali di Capitanata Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue All'Associazione generale cooperative agricole Agli assessorati regionali agricoltura e, per conoscenza: Alla Commissione europea Dg-VI-B.II.1 La validita' dell'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970, varieta' cosiddette di "pubblico dominio" in quanto prive del costitutore, scadra' al 31 dicembre 1998. Le stesse furono iscritte senza l'attribuzione di un responsabile ufficiale della conservazione in purezza, in base all'art. 5, ultimo comma, della legge 20 aprile 1996, n. 195. L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, prescrive che l'iscrizione di una varieta' puo' essere rinnovata per periodi determinati, qualora sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita', omogeneita' e stabilita'. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata almeno due anni prima della scadenza dell'iscrizione medesima. Altra condizione per poter procedere al rinnovo, fissata dall'art. 7, paragrafo 5, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, che recepisce la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988, e' che per ciascuna varieta' deve essere previsto almeno un responsabile ufficiale della conservazione in purezza. Nel corso dei controlli a posteriori effettuati a sondaggio, in base al decreto ministeriale 19 marzo 1993, su un notevole numero di campioni di sementi ortive appartenenti alla categoria "standard", l'esistenza dei suddetti requisiti di stabilita' e differenziabilita' non si e' pero' chiaramente manifestata. Si sono infatti riscontrate difficolta' per l'attribuzione di parte del materiale controllato alle rispettive varieta'. Va considerato che le descrizioni ufficiali delle varieta', depositate presso questo Ministero, si basano sulle liste dei caratteri minimi previsti dalla direttiva 72/168/CEE, ormai non piu' in linea con quelle attualmente adottate a livello nazionale e comunitario. Inoltre, l'assenza del responsabile ufficiale della conservazione in purezza e quindi anche della disponibilita' del campione rappresentativo della varieta' a cui i produttori dovrebbero fare riferimento, possono aver determinato, nel tempo e con le successive moltiplicazioni in ambienti diversi, un allontanamento dalle caratteristiche originarie delle varieta'. Cio' premesso questo Ministero ritiene necessario che, prima del rinnovo dell'iscrizione, occorra procedere a nuova caratterizzazione delle varieta' da attuarsi mediante un programma di prove in campo, ed eventuali analisi di laboratorio, adottando, per le descrizioni varietali, le liste dei caratteri minimi CEE del 1972 integrate dalle liste scaturite dal programma comunitario sulle cosiddette "varieta' ortive ombrello". Gli scopi del programma riguardano: la verifica dei requisiti di stabilita', omogeneita' e differenziabilita'; la ridefinizione delle caratteristiche delle varieta' secondo le nuove liste di caratteri; l'individuazione dei futuri responsabili ufficiali della conservazione in purezza; l'individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale originaria che richiedano provvedimenti particolari. L'attuazione del programma e' affidata all'Ente nazionale sementi elette ed iniziera' nel corrente anno. Ferme restando il termine del 31 dicembre 1996 per la presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, i soggetti che vogliono candidarsi ad essere riconosciuti quali responsabili della conservazione in purezza possono mettere a disposizione dell'ente, gia' dalla corrente campagna, i campioni di sementi nelle quantita' e secondo i tempi riportati nel calendario allegato. L'ente provvedera', in accordo con le associazioni dei produttori sementieri, a determinare i costi dovuti per lo svolgimento delle prove, da addebitare ai richiedenti il rinnovo dell'iscrizione. Si precisa infine che la possibilita' di citare il nome di una determinata selezione conservatrice sul cartellino del produttore, prevista dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 195/1976, sara' legata, all'atto del rinnovo, al riconoscimento ufficiale del responsabile della selezione stessa. Pertanto coloro che intendano continuare ad usufruire della suddetta possibilita', dovranno sottoporre i campioni di sementi rappresentativi delle proprie selezioni alle prove previste dal programma. Il direttore generale: DI SALVO Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 95