All'Ente nazionale sementi elette
All'A.I.S.
All'Assoseme
All'As.Se.Me.
Alla Confederazione generale
industrie italiane - Associazione
degli industriali di Capitanata
Alla Confederazione nazionale dei
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue
All'Associazione generale
cooperative agricole
Agli assessorati regionali
agricoltura
e, per conoscenza:
Alla Commissione europea
Dg-VI-B.II.1
La validita' dell'iscrizione al registro nazionale delle varieta'
di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1
luglio 1970, varieta' cosiddette di "pubblico dominio" in quanto
prive del costitutore, scadra' al 31 dicembre 1998.
Le stesse furono iscritte senza l'attribuzione di un responsabile
ufficiale della conservazione in purezza, in base all'art. 5, ultimo
comma, della legge 20 aprile 1996, n. 195.
L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, e successive modificazioni, prescrive che l'iscrizione
di una varieta' puo' essere rinnovata per periodi determinati,
qualora sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura
e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita',
omogeneita' e stabilita'.
La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata almeno due
anni prima della scadenza dell'iscrizione medesima.
Altra condizione per poter procedere al rinnovo, fissata dall'art.
7, paragrafo 5, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, che
recepisce la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n.
88/380/CEE del 13 giugno 1988, e' che per ciascuna varieta' deve
essere previsto almeno un responsabile ufficiale della conservazione
in purezza.
Nel corso dei controlli a posteriori effettuati a sondaggio, in
base al decreto ministeriale 19 marzo 1993, su un notevole numero di
campioni di sementi ortive appartenenti alla categoria "standard",
l'esistenza dei suddetti requisiti di stabilita' e differenziabilita'
non si e' pero' chiaramente manifestata.
Si sono infatti riscontrate difficolta' per l'attribuzione di parte
del materiale controllato alle rispettive varieta'.
Va considerato che le descrizioni ufficiali delle varieta',
depositate presso questo Ministero, si basano sulle liste dei
caratteri minimi previsti dalla direttiva 72/168/CEE, ormai non piu'
in linea con quelle attualmente adottate a livello nazionale e
comunitario.
Inoltre, l'assenza del responsabile ufficiale della conservazione
in purezza e quindi anche della disponibilita' del campione
rappresentativo della varieta' a cui i produttori dovrebbero fare
riferimento, possono aver determinato, nel tempo e con le successive
moltiplicazioni in ambienti diversi, un allontanamento dalle
caratteristiche originarie delle varieta'.
Cio' premesso questo Ministero ritiene necessario che, prima del
rinnovo dell'iscrizione, occorra procedere a nuova caratterizzazione
delle varieta' da attuarsi mediante un programma di prove in campo,
ed eventuali analisi di laboratorio, adottando, per le descrizioni
varietali, le liste dei caratteri minimi CEE del 1972 integrate dalle
liste scaturite dal programma comunitario sulle cosiddette "varieta'
ortive ombrello".
Gli scopi del programma riguardano:
la verifica dei requisiti di stabilita', omogeneita' e
differenziabilita';
la ridefinizione delle caratteristiche delle varieta' secondo le
nuove liste di caratteri;
l'individuazione dei futuri responsabili ufficiali della
conservazione in purezza;
l'individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale
originaria che richiedano provvedimenti particolari.
L'attuazione del programma e' affidata all'Ente nazionale sementi
elette ed iniziera' nel corrente anno.
Ferme restando il termine del 31 dicembre 1996 per la presentazione
delle domande di rinnovo dell'iscrizione, i soggetti che vogliono
candidarsi ad essere riconosciuti quali responsabili della
conservazione in purezza possono mettere a disposizione dell'ente,
gia' dalla corrente campagna, i campioni di sementi nelle quantita' e
secondo i tempi riportati nel calendario allegato.
L'ente provvedera', in accordo con le associazioni dei produttori
sementieri, a determinare i costi dovuti per lo svolgimento delle
prove, da addebitare ai richiedenti il rinnovo dell'iscrizione.
Si precisa infine che la possibilita' di citare il nome di una
determinata selezione conservatrice sul cartellino del produttore,
prevista dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 195/1976, sara'
legata, all'atto del rinnovo, al riconoscimento ufficiale del
responsabile della selezione stessa.
Pertanto coloro che intendano continuare ad usufruire della
suddetta possibilita', dovranno sottoporre i campioni di sementi
rappresentativi delle proprie selezioni alle prove previste dal
programma.
Il direttore generale: DI SALVO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 95