IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio atto in data 30 aprile 1996, concernente le disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni amministrative nei comuni del Trentino per la cui votazione e' fissata la data del giorno 2 giugno 1996; Rilevata la necessita' di precisare le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 2 dello stesso atto; Dispone: Art. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del proprio atto 30 aprile 1996, concernente le disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni amministrative nei comuni del Trentino per la cui votazione e' fissata la data del giorno 2 giugno 1996, e' sostituito dal seguente: "2. Il divieto di pubblicazione dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori degli anzidetti comuni decorre dal giorno 13 maggio 1996. Ai fini delle elezioni negli stessi comuni le date 19 maggio e 20 maggio 1996 indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 21 del richiamato regolamento 18 aprile 1996 devono intendersi quindi rispettivamente sostituite dalle date 12 maggio e 13 maggio 1996". Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 1996 Il Garante: SANTANIELLO