IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo; Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto; Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'istituzione di una commissione con l'obiettivo di predisporre un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 3 e 3- bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 giugno 1995 con il quale e' stata costituita la suddetta commissione; Vista la relazione predisposta dalla commissione sopra citata; Ritenuto di dover provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal periodo di imposta 1995 gli avvocati e procuratori, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i geometri, gli ingegneri e architetti, i medici, i ragionieri e i periti commerciali, i veterinari che svolgono attivita' di lavoro autonomo e i produttori agricoli devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo. 2. Le modalita' per l'esposizione nella dichiarazione dei redditi dei dati indicati nel comma 1 saranno stabilite con il decreto di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 1996 Il Ministro delle finanze FANTOZZI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU