IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  comma  3  dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992,   n.   438,   come   sostituito  dall'art.  46,  comma  1,  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che,  a  decorrere
dal  1994,  i  soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti  e  coadiutori,  devono  indicare,
nella  dichiarazione  dei  redditi  dell'anno  al quale il contributo
previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile,  al
contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;
  Visto  il  comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n.
41 del 1995, il quale dispone che le societa' e i  soci,  i  titolari
dell'impresa,  i  familiari  coadiuvanti  del  titolare,  i familiari
partecipanti all'impresa familiare, esercenti  attivita'  commerciale
ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  devono  indicare,  nella
dichiarazione  dei  redditi dell'anno al quale si riferisce il premio
assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto  e  i  versamenti
effettuati  in  acconto  e  a  saldo, anche ai fini della prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto;
  Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo  decreto-legge  n.
41  del  1995,  il quale prevede l'istituzione di una commissione con
l'obiettivo  di  predisporre   un   decreto   interministeriale   per
l'estensione  delle  disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 3 e 3-
bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n. 438, alle casse
previdenziali di  particolari  categorie  di  soggetti  che  svolgono
attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro e  con  quello  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  del  22  giugno  1995  con  il  quale e' stata costituita la
suddetta commissione;
  Vista la relazione predisposta dalla commissione sopra citata;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  1995  gli  avvocati  e
procuratori,  i  consulenti  del  lavoro, i dottori commercialisti, i
geometri, gli ingegneri e architetti, i  medici,  i  ragionieri  e  i
periti  commerciali,  i  veterinari  che svolgono attivita' di lavoro
autonomo e i produttori agricoli devono indicare, nella dichiarazione
dei  redditi  dell'anno  al  quale  il  contributo  previdenziale  si
riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto
e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo.
  2.  Le  modalita' per l'esposizione nella dichiarazione dei redditi
dei dati indicati nel comma 1 saranno stabilite con il decreto di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600,  di  approvazione  dei  modelli  di dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 1996
                      Il Ministro delle finanze
                              FANTOZZI
                      p. Il Ministro del tesoro
                                VEGAS
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                TREU