Con   decreto   ministeriale   4   aprile   1996  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  primo  e  secondo comma, del decreto-legge 30 settembre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con
sede in S. Giovanni Persiceto  (Bologna)  e  unita'  di  S.  Giovanni
Persiceto  (Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di n. 28
unita' su 115 in organico, per il periodo dall'8 febbraio 1995  al  7
febbraio 1996.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o
Fiat  Iveco,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Valle  Ufita  c/o
stabilimento Iveco (Avellino), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 16 unita', di cui  3  unita'  part-time  da  20  a  15  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 22 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o
Fiat Iveco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n.  1,
foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni ordinaria o  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito  indicata: S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa
c/o Siae Marchetti, con sede in Milano  e  unita'  di  Sesto  Calende
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico
complessivo di n. 2000 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o
Siae Marchetti, a corrispondere i particolari benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1,
foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla  unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente alle
giornate in cui vi e' stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini  nord  unita'  mensa
c/o  G.F.  gestioni ind.li - Div. Agusta, con sede in Milano e unita'
di Vergiate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,50  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 2000 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unita'  mensa  c/o
G.F.  gestioni  ind.li  -  Div. Agusta, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Ricamofil di E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e
unita'  di  S. Vittore Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 25
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 15
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo  &  C.,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1,  foglio  n.
237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Conceria
abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unita' di Chieti
Scalo  (Chieti),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 89 unita', su un organico complessivo di n. 103 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   4   aprile   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994  al  9  luglio  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Nuovo mercato ortofrutticolo, con sede in  S.
Maria  di  Occhiobello  (Rovigo)  e unita' di S. Maria di Occhiobello
(Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40  ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 6 unita', su un organico  complessivo
di n. 63 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15411 del 23 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo  mercato  ortofrutticolo,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n.
237.
   Con   decreto   ministeriale   4   aprile   1996  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994  al  4  aprile  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano dal 5  aprile
1994  Agricola  mediterranea,  con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di
Lamporecchio (Pistoia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  22  unita',  su  un
organico complessivo di n. 24 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14718 del 15 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Industria  alimentare  Montalbano
dal   5   aprile   1994  Agricola  mediterranea,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale   4   aprile   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  5  aprile 1994 al 20 maggio 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Agricola  mediterranea  S.p.a.  gia'  Ind.
alimentare Montalbano, con sede in  La  Spezia  dal  5  aprile  1994,
unita'  di Lamporecchio (Pistoia) e uffici amministrativi in Larciano
(Pistoia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  22  unita',  su  un
organico complessivo di n. 24 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Agricola mediterranea S.p.a. gia'
Industria  alimentare  Montalbano,  a  corrispondere  i   particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  20 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Consorzio  cooperative  costruzioni,  con sede in Bologna e unita' di
Bologna, Reggio Emilia, Torino, Udine, Milano,  Roma,  Napoli,  Bari,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  41  unita',  di  cui  un
lavoratore  part-time  da  25  a  22,5  ore  medie  settimanali  e un
lavoratore part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di n. 108 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio   cooperative
costruzioni,  a  corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n.  1,
foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Neobit, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore
settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 32 unita', su un organico complessivo
di n. 65 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Neobit,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  30  gennaio 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
C.L.F. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di
Bologna e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 11 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 28  unita',  di  cui  uno  part-time  da  30  a  26,25  ore  medie
settimanali  e uno da 30 a 19,8 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di n. 160 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. C.L.F. Cooperativa lavori
ferroviari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n.  1,
foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.d.f.
Confezioni EGGY, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e  unita'  di
Figline  Valdarno  (Firenze),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
14 unita', su un organico complessivo di 14 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 7 luglio 1995, n. 18180.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni EGGY, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Civin
vigilanza,  con  sede  in  Napoli  e unita' di Napoli, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 89 unita', su un organico complessivo di
90 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Civin vigilanza, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Tecnomoduli,  con  sede  in  Carini  (Palermo)  e  unita'  di  Carini
(Palermo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
24 unita', su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti
alla unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazioni
guadagni ordinaria e  straordinaria  presso  la  societa'  appaltante
anch'essa  di  seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia c/o Galileo di
Porto Marghera (Venezia), con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Porto
Marghera  (Venezia),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  23  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  29  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
10  unita',  di  cui  un  lavoratore  part-time  da 35 a 26 ore medie
settimanali; un lavoratore da 30 a  24  ore  medie  settimanali  e  6
lavoratori  da  20  a  16  ore  medie  settimanali,  su  un  organico
complessivo di 3.689 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Sodexho  Italia  c/o  Galileo  di
Porto  Marghera  (Venezia),  a  corrispondere  i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  alla  Corte dei conti in data 23 novembre
1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Camallevamenti, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
17 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 9 unita', su un organico complessivo  di
17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.c.   a   r.l.  Camallevamenti,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1,  foglio  n.
237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Grafoplast   italiana,  con  sede  in  Genova  e  unita'  di  Predosa
(Alessandria), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
13 unita', su un organico complessivo di 16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Grafoplast   italiana,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n.
237.
   Con decreto ministeriale 4 aprile  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Grafoplast, con sede in Genova e unita' di Predosa (Alessandria), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40  ore  settimanali  a  30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  22  unita',  su  un  organico
complessivo di 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Grafoplast,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  4  aprile  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Protex, con sede in Forli' e unita' di Forli', per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  7 unita', di cui un lavoratore part-time da 25 a
22,5 ore medie settimanali, e un lavoratore part-time da  22,5  a  20
ore medie settimanali, su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Protex,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.