A tutti i Ministeri -  Gabinetto  -
                                  Direzione  generale affari generali
                                  e personale
                                  Alle  aziende  ed   amministrazioni
                                  dello Stato ad ordinamento autonomo
                                  (tramite i Ministeri interessati)
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                    e per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato  generale  -  Servizio
                                  del personale
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Ufficio   per   il    coordinamento
                                  amministrativo - Dipartimento degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Dipartimento   per    gli    affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella    pubblica   amministrazione
                                  (AIPA)
                                  Alla Agenzia per la  rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
  Con  l'avviarsi  a  compimento delle operazioni di rideterminazione
delle   dotazioni   organiche   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni  sulla base degli esiti della rilevazione dei carichi
di lavoro per il triennio 1992/1994, in applicazione delle  norme  di
cui  all'art.  3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
dell'art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
apre  una  nuova  fase  nel  processo  di  razionalizzazione   e   di
riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  dotazioni organiche del
personale  della  pubblica  aministrazione,   cosi'   come   peraltro
stabilito dalle disposizioni in vigore.
  A  tale riguardo, infatti, in applicazione del comma 2 dell'art. 30
del decreto legislativo n.  29/93,  "periodicamente  e,  comunque,  a
scadenza triennale" si deve procedere alla ridefinizione degli uffici
e  delle  dotazioni  organiche  secondo  il  disposto dell'art. 6 del
medesimo decreto legislativo in base a specifiche  direttive  emanate
da  questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro.
  Per adempiere a quanto sopra, d'intesa con il Ministero del  tesoro
e   previa   consultazione  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione  per  i  connessi  aspetti  informatici,  si
emanano   le   direttive   che  seguono  al  fine  di  indicare  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  di  cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  n. 29/1993, le modalita' ed i
termini con  i  quali  procedere  alle  operazioni  per  la  prossima
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche  del  personale,  da
ridefinirsi alla scadenza del triennio 1996-1998.
  Non  vi  e'  dubbio  alcuno,  al  riguardo,  che  la  ridefinizione
triennale  delle dotazioni organiche del personale, come del resto e'
stato  ribadito  dalla  legge  n.  724/1994,  debba  risultare  dalla
verifica  dei  carichi  di  lavoro  (art.  22,  comma 15, lettera a),
verifica, pero', da porsi  in  essere  dopo  che  le  amministrazioni
abbiano   proceduto   alla   razionalizzazione,   semplificazione  ed
eventuale riduzione delle procedure a norma del successivo  comma  17
del medesimo art. 22 della legge n. 724/1994.
  Si  tratta,  quindi,  di  una operazione, quella della verifica dei
carichi di lavoro, che deve essere espletata, per quanto  di  seguito
sara'  precisato,  non  nell'immediato, ma in un secondo momento, con
inizio, presumibilmente, non prima del mese di  ottobre  del  1997  e
svolgersi in un periodo di tempo stimabile in 12/15 mesi.
  Cio'  in  considerazione  delle  scansioni  temporali  e delle fasi
procedurali gia' indicate nel  citato  comma  17,  ai  cui  sensi  le
amministrazioni, dapprima, sono chiamate ad individuare e comunicare,
nell'arco  del  primo  anno  -  vale  a  dire  nel  1996  -  a questo
Dipartimento ed al Ministero  del  tesoro  le  procedure  di  propria
competenza e, entro l'anno successivo, cioe' nel 1997, procedere alla
loro possibile razionalizzazione, semplificazione e riduzione.
  Peraltro,   nel   caso   tale   obiettivo   di   razionalizzazione,
semplificazione e  riduzione  comporti  l'esigenza  di  modificare  o
abrogare,  anche solo in parte, disposizioni di legge o regolamentari
che costituiscono  la  fonte  normativa  delle  procedure  censite  e
comunicate ai sensi del precedente capoverso, codeste Amministrazioni
avranno  cura  di  segnalare  i procedimenti amministrativi, cui tali
attivita'  procedurali  sono  riconducibili,  al  Dipartimento  della
funzione   pubblica  ai  fini  dell'attivazione  della  procedura  di
semplificazione con modalita' analoghe a quelle definite dall'art. 2,
commi 7 ed 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  In  sostanza,  la  legge  n.  724/1994 intende ancorare la prossima
verifica  dei  carichi  di  lavoro,  che   costituisce   pur   sempre
presupposto  della  ridefinizione triennale delle dotazioni organiche
del personale, ad attivita' procedurali, collegate alle  attribuzioni
istituzionali  di  ciascuna  amministrazione,  sulle quali abbia gia'
inciso il processo di razionalizzazione nel frattempo avviato.
  Per   quanto   sopra,   occorre   tener   presente   che    codeste
Amministrazioni,  con  la  rilevazione  dei  carichi di lavoro per il
periodo 1992-1994  in  base  alle  metodologie  di  cui  al  comma  5
dell'art.  3 della legge n. 537/93, hanno gia' individuato le proprie
"linee di  attivita'"  e  le  hanno  evidenziate  analiticamente  nei
prospetti 1, 2 e 3 annessi alla circolare direttiva n. 6 del 23 marzo
1994 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario n. 54 - del 2 aprile
1994).
  Dette  "linee  di  attivita'"  sono  state  sottoposte all'esame di
questo Dipartimento e del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello  Stato ai fini della quantificazione delle dotazioni organiche,
i cui provvedimenti di determinazione  (decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri)  sono attualmente, come e' noto, in fase di
avanzata elaborazione.
  Va, pero', osservato che le "linee di attivita'" sono state  finora
evidenziate  come oggetto di disaggregazione di attivita' procedurali
collegate a  procedimenti  semplici  o  complessi  di  competenza  di
ciascuna  amministrazione,  senza che esse potessero o possano essere
ricollegate o imputate esaurientemente agli specifici procedimenti di
cui sono parte.
  E'  necessario  dare  quindi  luogo   ora   ad   un   processo   di
riaggregazione  delle  menzionate "linee di attivita'", attraverso il
censimento dei procedimenti ai quali riconnettere, con precisione, le
"linee di attivita'" ad  essi  collegabili  e  gia'  individuate  nei
menzionati prospetti 1, 2 e 3 relativi ai carichi di lavoro 92/94.
  In  altri  termini,  si  ravvisa  la  necessita' che, ai fini delle
elaborazioni dei dati connessi alle "linee di  attivita'"  desumibili
dalle  rilevazioni  dei  carichi  di lavoro gia' trasmesse, le stesse
siano strettamente ancorate ai procedimenti, di guisa  che  incidendo
direttamente sulle modalita' e sui tempi con i quali risultano finora
essere   state  svolte  le  attivita'  indicate  nelle  "linee",  sia
facilitata la razionalizzazione di queste ultime e,  di  conseguenza,
venga  facilitata  anche  la  semplificazione  delle  procedure o dei
procedimenti di cui le medesime "linee di attivita'" fanno parte.
  Ne consegue la necessita' di espandere  la  base  informativa  gia'
disponibile  a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro con le
informazioni relative alle procedure, in grado di associare, data una
linea di attivita', i carichi di lavoro ad essa relativi con l'unita'
organizzativa che la esegue e con le procedure che essa attua o a cui
contribuisce a dare attuazione.
  Al  fine  di  conseguire   tali   informazioni   integrative,   con
omogeneita'   di   rappresentazione,   codeste  amministrazioni  sono
invitate a compilare e trasmettere sollecitamente a questa Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed
al  Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
anche  su  supporto   cartaceo,   le   allegate   tabelle,   all'uopo
predisposte,  con  la  metodologia  per la loro compilazione e con le
note esplicative.
  Le   tabelle  sono  state  definite  in  modo  tale  da  permettere
l'associazione  dei  dati  che  in  esse  saranno  inseriti  con   le
informazioni  in  precedenza trasmesse in occasione della rilevazione
dei carichi di lavoro relativi al triennio 1992/94 e della  relazione
al  conto  annuale  per  l'anno  1995  predisposta  per la Ragioneria
generale dello Stato ai sensi dell'art.  65,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 29/1993.
  Assume  al riguardo particolare rilievo la considerazione del grado
di informatizzazione delle linee  di  attivita'  e  delle  procedure,
poiche' il sistema tecnologico, come ulteriore fattore produttivo, e'
implicato  sia  nella  semplificazione  procedurale,  in  quanto crea
opportunita' in questo senso, sia nella definizione degli organici in
quanto puo'  determinare  una  ridistribuzione  degli  addetti  sulle
professionalita' necessarie allo svolgimento del servizio.
  Per  i  motivi  sopra  esposti  l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  agendo  in  collaborazione   con   questo
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  nei limiti delle competenze
definite dal decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  fornira'
indicazioni  sugli indirizzi atti a garantire l'armonico sviluppo dei
sistemi    organizzativi    con    particolare    riferimento    alle
caratteristiche   dei   loro  sistemi  tecnologici.  A  tal  fine  la
visibilita' delle informazioni raccolte in attuazione della  presente
circolare sara' estesa all'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
  Le  indicazioni  contenute in questa direttiva, pur se rivolte alle
amministrazioni individuate nell'art. 6 del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  come  espressamente  previsto  dall'art.  30  del  medesimo
decreto, cioe' alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  costituiscono  linee  di  indirizzo  anche  per  gli  enti
pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca vigilati
dalle predette amministrazioni, nonche' per gli altri enti richiamati
nel  comma 18, prima parte, dell'art. 22 della legge n. 724/1994, nel
rispetto  dei  propri  ordinamenti,  tenendo  conto  delle   relative
peculiarita'.
                                                Il Ministro: FRATTINI
Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261