A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale Alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri interessati) Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale e per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Servizio del personale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio per il coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) Con l'avviarsi a compimento delle operazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni sulla base degli esiti della rilevazione dei carichi di lavoro per il triennio 1992/1994, in applicazione delle norme di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si apre una nuova fase nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione delle strutture e delle dotazioni organiche del personale della pubblica aministrazione, cosi' come peraltro stabilito dalle disposizioni in vigore. A tale riguardo, infatti, in applicazione del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29/93, "periodicamente e, comunque, a scadenza triennale" si deve procedere alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche secondo il disposto dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo in base a specifiche direttive emanate da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Per adempiere a quanto sopra, d'intesa con il Ministero del tesoro e previa consultazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione per i connessi aspetti informatici, si emanano le direttive che seguono al fine di indicare alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, le modalita' ed i termini con i quali procedere alle operazioni per la prossima rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, da ridefinirsi alla scadenza del triennio 1996-1998. Non vi e' dubbio alcuno, al riguardo, che la ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale, come del resto e' stato ribadito dalla legge n. 724/1994, debba risultare dalla verifica dei carichi di lavoro (art. 22, comma 15, lettera a), verifica, pero', da porsi in essere dopo che le amministrazioni abbiano proceduto alla razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione delle procedure a norma del successivo comma 17 del medesimo art. 22 della legge n. 724/1994. Si tratta, quindi, di una operazione, quella della verifica dei carichi di lavoro, che deve essere espletata, per quanto di seguito sara' precisato, non nell'immediato, ma in un secondo momento, con inizio, presumibilmente, non prima del mese di ottobre del 1997 e svolgersi in un periodo di tempo stimabile in 12/15 mesi. Cio' in considerazione delle scansioni temporali e delle fasi procedurali gia' indicate nel citato comma 17, ai cui sensi le amministrazioni, dapprima, sono chiamate ad individuare e comunicare, nell'arco del primo anno - vale a dire nel 1996 - a questo Dipartimento ed al Ministero del tesoro le procedure di propria competenza e, entro l'anno successivo, cioe' nel 1997, procedere alla loro possibile razionalizzazione, semplificazione e riduzione. Peraltro, nel caso tale obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e riduzione comporti l'esigenza di modificare o abrogare, anche solo in parte, disposizioni di legge o regolamentari che costituiscono la fonte normativa delle procedure censite e comunicate ai sensi del precedente capoverso, codeste Amministrazioni avranno cura di segnalare i procedimenti amministrativi, cui tali attivita' procedurali sono riconducibili, al Dipartimento della funzione pubblica ai fini dell'attivazione della procedura di semplificazione con modalita' analoghe a quelle definite dall'art. 2, commi 7 ed 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In sostanza, la legge n. 724/1994 intende ancorare la prossima verifica dei carichi di lavoro, che costituisce pur sempre presupposto della ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale, ad attivita' procedurali, collegate alle attribuzioni istituzionali di ciascuna amministrazione, sulle quali abbia gia' inciso il processo di razionalizzazione nel frattempo avviato. Per quanto sopra, occorre tener presente che codeste Amministrazioni, con la rilevazione dei carichi di lavoro per il periodo 1992-1994 in base alle metodologie di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 537/93, hanno gia' individuato le proprie "linee di attivita'" e le hanno evidenziate analiticamente nei prospetti 1, 2 e 3 annessi alla circolare direttiva n. 6 del 23 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario n. 54 - del 2 aprile 1994). Dette "linee di attivita'" sono state sottoposte all'esame di questo Dipartimento e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ai fini della quantificazione delle dotazioni organiche, i cui provvedimenti di determinazione (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono attualmente, come e' noto, in fase di avanzata elaborazione. Va, pero', osservato che le "linee di attivita'" sono state finora evidenziate come oggetto di disaggregazione di attivita' procedurali collegate a procedimenti semplici o complessi di competenza di ciascuna amministrazione, senza che esse potessero o possano essere ricollegate o imputate esaurientemente agli specifici procedimenti di cui sono parte. E' necessario dare quindi luogo ora ad un processo di riaggregazione delle menzionate "linee di attivita'", attraverso il censimento dei procedimenti ai quali riconnettere, con precisione, le "linee di attivita'" ad essi collegabili e gia' individuate nei menzionati prospetti 1, 2 e 3 relativi ai carichi di lavoro 92/94. In altri termini, si ravvisa la necessita' che, ai fini delle elaborazioni dei dati connessi alle "linee di attivita'" desumibili dalle rilevazioni dei carichi di lavoro gia' trasmesse, le stesse siano strettamente ancorate ai procedimenti, di guisa che incidendo direttamente sulle modalita' e sui tempi con i quali risultano finora essere state svolte le attivita' indicate nelle "linee", sia facilitata la razionalizzazione di queste ultime e, di conseguenza, venga facilitata anche la semplificazione delle procedure o dei procedimenti di cui le medesime "linee di attivita'" fanno parte. Ne consegue la necessita' di espandere la base informativa gia' disponibile a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro con le informazioni relative alle procedure, in grado di associare, data una linea di attivita', i carichi di lavoro ad essa relativi con l'unita' organizzativa che la esegue e con le procedure che essa attua o a cui contribuisce a dare attuazione. Al fine di conseguire tali informazioni integrative, con omogeneita' di rappresentazione, codeste amministrazioni sono invitate a compilare e trasmettere sollecitamente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, anche su supporto cartaceo, le allegate tabelle, all'uopo predisposte, con la metodologia per la loro compilazione e con le note esplicative. Le tabelle sono state definite in modo tale da permettere l'associazione dei dati che in esse saranno inseriti con le informazioni in precedenza trasmesse in occasione della rilevazione dei carichi di lavoro relativi al triennio 1992/94 e della relazione al conto annuale per l'anno 1995 predisposta per la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993. Assume al riguardo particolare rilievo la considerazione del grado di informatizzazione delle linee di attivita' e delle procedure, poiche' il sistema tecnologico, come ulteriore fattore produttivo, e' implicato sia nella semplificazione procedurale, in quanto crea opportunita' in questo senso, sia nella definizione degli organici in quanto puo' determinare una ridistribuzione degli addetti sulle professionalita' necessarie allo svolgimento del servizio. Per i motivi sopra esposti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, agendo in collaborazione con questo Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti delle competenze definite dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, fornira' indicazioni sugli indirizzi atti a garantire l'armonico sviluppo dei sistemi organizzativi con particolare riferimento alle caratteristiche dei loro sistemi tecnologici. A tal fine la visibilita' delle informazioni raccolte in attuazione della presente circolare sara' estesa all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le indicazioni contenute in questa direttiva, pur se rivolte alle amministrazioni individuate nell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, come espressamente previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, cioe' alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, costituiscono linee di indirizzo anche per gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, nonche' per gli altri enti richiamati nel comma 18, prima parte, dell'art. 22 della legge n. 724/1994, nel rispetto dei propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Il Ministro: FRATTINI Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261