IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
  Rilevato  che  per il giorno 16 giugno 1996 sono convocati i comizi
per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana;
  Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16,  comma  1,
del  citato  decreto-legge  19  marzo  1996, n. 129, ed ai fini della
campagna elettorale relativa all'elezione anzidetta, gli editori  che
pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di
queste,  aventi diffusione nella regione Sicilia nonche' le emittenti
radiotelevisive che hanno diffusione nella regione stessa;
  Ritenuto che il territorio e gli elettori interessati dall'elezione
dell'assemblea regionale siciliana non sono coinvolti nelle  elezioni
provinciali  e comunali gia' fissate per il giorno 9 giugno 1996, che
non riguardano amministrazioni della regione anzidetta;
  Ritenuto, pertanto, di poter consentire, a norma dell'art. 3, comma
6, del decreto-legge  19  marzo  1996,  n.  129,  l'effettuazione  di
pubblicita'   elettorale   per  l'elezione  dell'assemblea  regionale
siciliana del 16 giugno 1996 nei limiti di cui ai commi 1, 2, 4 dello
stesso art. 3;
  Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1. Gli editori di giornali quotidiani e  periodici  o  di  edizioni
locali di questi, con diffusione nella regione Sicilia, che intendono
diffondere  propaganda  per  l'elezione  dei  deputati  all'assemblea
regionale siciliana fissata  per  il  giorno  16  giugno  1996,  sono
tenuti,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione del presente atto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva
notizia  dell'offerta  dei  relativi  spazi  attraverso  un  apposito
comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla
diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita'  della
testata  non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine
anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda  non
potra'  avere  inizio  che  dal numero successivo a quello recante la
pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il  comunicato
sia  stato  pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al
comma 2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di  analoga
diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia  per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare:
    a) il carattere di gratuita' dell'offerta a norma dell'art. 2 del
decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;
    b)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e degli uffici della concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    c)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  pubblicazione,  entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi;
    e) il domicilio eletto per  ogni  e  qualsiasi  comunicazione  ai
sensi  del  decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni
emanate dal Garante.
  3. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso  anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4.   La   pubblicazione   del   comunicato  preventivo  costituisce
condizione  pregiudiziale  di  legittimita'   della   diffusione   di
propaganda per la consultazione elettorale.