IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; Rilevato che per il giorno 16 giugno 1996 sono convocati i comizi per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana; Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nella regione Sicilia nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella regione stessa; Ritenuto che il territorio e gli elettori interessati dall'elezione dell'assemblea regionale siciliana non sono coinvolti nelle elezioni provinciali e comunali gia' fissate per il giorno 9 giugno 1996, che non riguardano amministrazioni della regione anzidetta; Ritenuto, pertanto, di poter consentire, a norma dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, l'effettuazione di pubblicita' elettorale per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996 nei limiti di cui ai commi 1, 2, 4 dello stesso art. 3; Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Dispone: Art. 1. Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Sicilia, che intendono diffondere propaganda per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 16 giugno 1996, sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare: a) il carattere di gratuita' dell'offerta a norma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129; b) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; c) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; e) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, e delle disposizioni emanate dal Garante. 3. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 4. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.