Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunita' alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 12 marzo 1996 la presente circolare. L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi, utilizzando lo stanziamento di L. 1.094.325.000, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, art. 4, comma 2, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 465, il finanziamento di "progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate", che per ciascun progetto non potra' superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato. Cio' esige da una parte l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolala delle definizioni di "progetto sperimentale", di "emergenza sociale" e di "metodologie di intervento particolarmente avanzate". Si precisa che il finanziamento potra' essere disposto in maniera globale o parziale, che per ciascun progetto la richiesta di finanziamento non potra' superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato e si fa presente che di norma l'Osservatorio nazionale per il volontariato preferisce disporre il finanziamento per progetti presentati per la prima volta. A) Soggetti destinatari dei contributi. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente il progetto stesso e/o le eventuali consociate, alla data della scadenza di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso articolo 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilita' di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato con particolare riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attivita' ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991. B) Interpretazione dei termini: "Progetti sperimentali", "Emergenza sociale", "Metodologie di intervento particolarmente avanzate". Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo da realizzare, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio. Per emergenza sociale si intende la particolare gravita', qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, poverta', degrado ambientale e socio-culturale. Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi e migliorativi rispetto all'esistente. Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali - con metodologie avanzate - ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato articolo 14, in collaborazione anche con gli enti locali. Saranno, altresi', particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da piu' organizzazioni, operanti anche in settori diversi. Particolare attenzione inoltre verra' posta per i progetti con riferimento al requisito della specifica "emergenza sociale" che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio. C) Termini e modalita' di presentazione delle richieste di contributo. Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le loro richieste di contributo, redatte in carta semplice in conformita' allo schema Allegato 1 che e' parte integrante della presente circolare ed inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata (la data deve risultare dal timbro postale) indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma. All'istanza dovra' essere allegata copia autentica dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato. In particolare, debbono essere forniti elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attivita' svolta (nome dell'organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente. D) Descrizione del progetto. Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. In particolare: 1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento; 2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza. In ogni caso devono essere indicati: i destinatari dell'intervento ed il loro numero; l'ambito territoriale di realizzazione; la durata del progetto (qualora il progetto avesse una durata diversa dall'annualita' l'eventuale finanziamento verra' disposto per l'esercizio finanziario corrente); il numero dei volontari, il livello e l'entita' di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione; eventuali altri soggetti non volontari coinvolti, la loro qualificazione, il ruolo da essi svolto nel progetto e le modalita' di partecipazione; il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita' di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento; il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature - esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro); l'entita' del contributo richiesto; la parte a carico della stessa organizzazione proponente, che non dovra' essere inferiore al 30% dell'importo del progetto che si intende realizzare, specificando l'origine delle risorse proprie e i tempi di acquisizione se non immediatamente disponibili al momento della presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota parte cofinanziata ed il soggetto finanziatore. E) Motivi di inammissibilita'. Non saranno prese in considerazione le istanze: spedite oltre il termine fissato della data di scadenza della presentazione della domanda; prive in tutto o in parte della richiesta documentazione; concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale; inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti; concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi gia' previsti da altre apposite leggi. F) Oneri non ammissibili a contributo. Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati: gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente; gli oneri relativi a seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicita'; le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni; ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto. G) Documentazione da allegare alla domanda. Atto costitutivo con eventuali modificazioni; Statuto o accordo con eventuali modificazioni; Attuale composizione dell'organo rappresentativo; Certificati (in originale) penale e dei carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza; Bilancio consuntivo 1995; Bilancio preventivo 1996; Copia autentica del documento attestante l'iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione; Codice fiscale dell'organizzazione nonche' conto corrente bancario o altra forma ai fini dell' accreditamento dell'eventuale somma concessa. H) Parere delle regioni o degli enti locali. Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e' realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente. Nel caso in cui il progetto riguardi piu' realta' territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto. I) Informativa intermedia e finale. Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti con specifica dimostrazione dell'utilizzo del contributo stesso. Il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale OSSICINI