Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio
nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni
aventi  i  requisiti  di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel
contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed
opportunita'  alle  organizzazioni  di  volontariato   operanti   sul
territorio  nazionale,  interessate  alla  presentazione dei progetti
previsti dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio  nazionale
per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 12
marzo 1996 la presente circolare.
  L'applicazione  combinata delle disposizioni di cui alla richiamata
lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede
che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi, utilizzando
lo stanziamento di L.  1.094.325.000,  di  cui  al  decreto-legge  27
maggio  1994,  n. 318, art. 4, comma 2, convertito in legge 27 luglio
1994, n. 465, il finanziamento di "progetti  sperimentali  elaborati,
anche  in  collaborazione  con  gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di  cui  all'art.  6  della  legge
266/1991   per  far  fronte  ad  emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione   di   metodologie   di   intervento   particolarmente
avanzate",  che  per  ciascun  progetto non potra' superare la misura
massima  del  10%  dello  stanziamento  previsto  dal  Fondo  per  il
volontariato.
  Cio'  esige  da una parte l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione dei  progetti  e,  dall'altra,  un'interpretazione
articolala   delle   definizioni   di   "progetto  sperimentale",  di
"emergenza sociale" e di "metodologie di  intervento  particolarmente
avanzate".
  Si  precisa  che il finanziamento potra' essere disposto in maniera
globale  o  parziale,  che  per  ciascun  progetto  la  richiesta  di
finanziamento  non  potra'  superare  la misura massima del 10% dello
stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato e si fa  presente
che  di norma l'Osservatorio nazionale per il volontariato preferisce
disporre il finanziamento per progetti presentati per la prima volta.
A) Soggetti destinatari dei contributi.
  Possono richiedere contributi per  la  realizzazione  dei  progetti
indicati  in  premessa,  le  singole organizzazioni di volontariato o
piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione  che
l'organizzazione  proponente  il  progetto  stesso  e/o  le eventuali
consociate, alla data della scadenza di presentazione della  domanda,
siano  regolarmente  iscritte  nei  registri  generali  regionali del
volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n.  266/1991
e   delle  leggi  o  delibere  regionali  e  provinciali  emanate  in
attuazione dello stesso articolo 6. In attuazione dell'art. 13  della
legge  n.  266/1991  sono  escluse  dalla possibilita' di accedere ai
finanziamenti  le  organizzazioni  di  volontariato  con  particolare
riferimento   alle  attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le
quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli  articoli
2  e  3  della  legge  n.   266/1991, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo  di  cui  alla  legge  15
dicembre 1972, n. 772. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in
quanto  la  disciplina  della  loro  attivita'  ricade nell'ambito di
applicazione della legge n.  381/1991.
B) Interpretazione dei termini: "Progetti  sperimentali",  "Emergenza
sociale", "Metodologie di intervento particolarmente avanzate".
  Per  progetto  sperimentale  si  intende  un progetto di intervento
effettivo da realizzare, con  l'obiettivo  di  provare  e  verificare
risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.
  Per   emergenza   sociale   si  intende  la  particolare  gravita',
qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio,  emarginazione,
poverta', degrado ambientale e socio-culturale.
  Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono
tecniche   e  modi  di  intervento  significativamente  innovativi  e
migliorativi rispetto all'esistente.
  Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente  alle
cure  sanitarie  e  socio-sanitarie,  considerato  che  l'art. 14 del
decreto  legislativo  n.  502/1992  affida  alle  organizzazioni   di
volontariato   compiti   significativi   e   differenziati   per   la
partecipazione e la tutela dei  diritti  degli  utenti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  riceveranno  particolare  attenzione  progetti
sperimentali - con metodologie avanzate - ispirati all'attuazione  di
qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato
articolo 14, in collaborazione anche con gli enti locali.
  Saranno,  altresi', particolarmente considerati progetti integrati,
realizzati da piu' organizzazioni, operanti anche in settori diversi.
  Particolare attenzione inoltre verra'  posta  per  i  progetti  con
riferimento  al  requisito della specifica "emergenza sociale" che si
intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.
 C)  Termini  e  modalita'  di  presentazione  delle   richieste   di
contributo.
  Le  organizzazioni  di  volontariato aventi i requisiti di cui alla
lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le loro richieste di contributo, redatte in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema  Allegato  1  che  e'   parte
integrante   della   presente   circolare   ed  inoltrate  attraverso
spedizione postale a mezzo raccomandata (la data deve  risultare  dal
timbro  postale)  indirizzandole  a:  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali  -  Osservatorio
nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma.
  All'istanza  dovra'  essere  allegata  copia autentica dell'atto di
iscrizione al registro generale regionale del volontariato.
  In   particolare,   debbono   essere   forniti    elementi    utili
all'individuazione  del  soggetto  proponente  e all'attivita' svolta
(nome dell'organizzazione e  dei  responsabili,  regione  e  sede  di
residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con
l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale
di  associazioni  e gruppi di volontariato operanti in territori e in
campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.
D) Descrizione del progetto.
  Le domande  devono  contenere  una  dettagliata  descrizione  degli
obiettivi,  dei  contenuti,  delle caratteristiche, dei tempi e delle
fasi di realizzazione dell'intervento.
  In particolare:
   1)  qualora  si  tratti  di  progetto  volto  a  sperimentare  una
metodologia particolarmente avanzata,  occorre  descrivere  anche  le
tecniche ed i modi peculiari di intervento;
   2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza
sociale  dovranno  essere  indicate  le motivazioni che consentono di
identificare l'emergenza.
  In ogni caso devono essere indicati:
   i destinatari dell'intervento ed il loro numero;
   l'ambito territoriale di realizzazione;
   la durata del progetto (qualora  il  progetto  avesse  una  durata
diversa dall'annualita' l'eventuale finanziamento verra' disposto per
l'esercizio finanziario corrente);
   il  numero dei volontari, il livello e l'entita' di coinvolgimento
nel progetto e la loro preparazione;
   eventuali  altri  soggetti  non  volontari  coinvolti,   la   loro
qualificazione,  il  ruolo da essi svolto nel progetto e le modalita'
di partecipazione;
   il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita'  di
partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;
   il  piano economico complessivo documentato, con la specificazione
delle singole voci di spesa  (materiali  ed  attrezzature  -  esclusi
quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per
l'utilizzo   dei   locali   funzionali   al   progetto,   oneri   per
collaborazioni autonome non continuative, altro);
   l'entita' del contributo richiesto;
   la parte a carico della stessa organizzazione proponente, che  non
dovra'  essere  inferiore  al  30%  dell'importo  del progetto che si
intende realizzare, specificando l'origine delle risorse proprie e  i
tempi  di  acquisizione  se non immediatamente disponibili al momento
della presentazione  del  progetto.  Nel  caso  in  cui  il  progetto
presentato  sia  cofinanziato  da  altri  soggetti, indicare la quota
parte cofinanziata ed il soggetto finanziatore.
E) Motivi di inammissibilita'.
  Non saranno prese in considerazione le istanze:
   spedite oltre il termine fissato  della  data  di  scadenza  della
presentazione della domanda;
   prive in tutto o in parte della richiesta documentazione;
   concernenti  richieste  generiche  di finanziamento, prive di ogni
requisito progettuale;
   inoltrate  da  organizzazioni  di  volontariato  che  non  abbiano
provveduto  a presentare all'Osservatorio le relazioni sullo stato di
attuazione  dei  progetti  ammessi   a   finanziamento   negli   anni
precedenti;
   concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente
limitati  ad  ambiti  prevalenti di interventi gia' previsti da altre
apposite leggi.
F) Oneri non ammissibili a contributo.
   Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati:
   gli oneri relativi ad attivita'  promozionali  dell'organizzazione
proponente;
   gli  oneri  relativi  a  seminari,  convegni  e  ad  ogni forma di
pubblicita';
   le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;
   ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata  alla
realizzazione del progetto.
G) Documentazione da allegare alla domanda.
   Atto costitutivo con eventuali modificazioni;
   Statuto o accordo con eventuali modificazioni;
   Attuale composizione dell'organo rappresentativo;
   Certificati (in originale) penale e dei carichi pendenti  (pretura
e   tribunale)   del   rappresentante   legale   dell'organizzazione,
rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;
   Bilancio consuntivo 1995;
   Bilancio preventivo 1996;
   Copia autentica del documento attestante l'iscrizione al  registro
generale    del    volontariato    della   regione   dove   ha   sede
l'organizzazione;
   Codice fiscale dell'organizzazione nonche' conto corrente bancario
o altra forma  ai  fini  dell'  accreditamento  dell'eventuale  somma
concessa.
H) Parere delle regioni o degli enti locali.
  Qualora     il     progetto    da    sottoporre    all'approvazione
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e' realizzato con  la
collaborazione  ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre
acquisire la delibera di giunta di tale ente.
   Nel caso in cui il progetto riguardi  piu'  realta'  territoriali,
diverse   da   quella   ove   ha  sede  l'organizzazione,  e  per  la
realizzazione di esso occorra la collaborazione  degli  enti  locali,
l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti
coinvolti nel progetto.
   I) Informativa intermedia e finale.
  Per   i   progetti   ammessi  a  finanziamento,  le  organizzazioni
proponenti  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale  per   il
volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo,
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del progetto ed entro i
successivi sei  mesi  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
specifica dimostrazione dell'utilizzo del contributo stesso.
                                  Il Ministro per la famiglia
                                   e la solidarieta' sociale
                                           OSSICINI