IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162; Considerato che a seguito del crollo della copertura della basilica di Noto ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, per gli interventi di urgenza volti alla eliminazione del pericolo e per la successiva ricostruzione e restauro della basilica e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi ed e' inoltre disposto che all'attuazione degli interventi si provveda tramite il prefetto di Siracusa con ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti; Considerato che, per evitare situazioni di pericolo e per snellire l'attuazione del recupero e conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge si provvede d'intesa con la regione siciliana ad emanare ordinanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento; Considerato che le norme citate vengono ad integrare e modificare le disposizioni della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e che la presente ordinanza tiene conto dello stato di attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 della citata legge n. 433; Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione siciliana promuove la programmazione ed il coordinamento delle attivita' per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto da realizzare con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e con quelli di cui alla delibera CIPE del 13 marzo 1996.