IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;
  Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162;
  Considerato che a seguito del crollo della copertura della basilica
di Noto ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge 25  marzo  1996,
n.  162,  per  gli  interventi di urgenza volti alla eliminazione del
pericolo e per la successiva ricostruzione e restauro della  basilica
e'  autorizzata  la  spesa di lire 20 miliardi ed e' inoltre disposto
che all'attuazione degli interventi si provveda tramite  il  prefetto
di  Siracusa  con ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, anche in deroga ad  ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento che disciplinano le
modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti;
  Considerato che, per evitare situazioni di pericolo e per  snellire
l'attuazione  del  recupero  e conservazione del patrimonio culturale
della Val di Noto, ai sensi dell'art. 3 del citato  decreto-legge  si
provvede  d'intesa  con la regione siciliana ad emanare ordinanze, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  in  deroga  ad  ogni
disposizione   vigente   e   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento;
  Considerato che le norme citate vengono ad integrare  e  modificare
le  disposizioni  della  legge  31  dicembre  1991,  n. 433, e che la
presente ordinanza  tiene  conto  dello  stato  di  attuazione  degli
interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 della citata legge n.
433;
  Vista  la  relazione  predisposta dal Dipartimento della protezione
civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della regione siciliana promuove la programmazione
ed  il  coordinamento  delle  attivita'  per   il   recupero   e   la
conservazione   del   patrimonio  culturale  della  Val  di  Noto  da
realizzare con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433,  e
con quelli di cui alla delibera CIPE del 13 marzo 1996.