IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la societa' cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996; Decreta: La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: societa' cooperativa edilizia "La Rinascita edilizia calabrese" - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Sergi in data 22 febbraio 1985, rep. 5053, reg. soc. 183/85, tribunale di Reggio Calabria. Reggio Calabria, 6 maggio 1996 Il direttore: LAGANA'