IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante:  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre  1994  e  del  1  febbraio  1995
impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazionenazionale  dei  comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
"Ministeri", "Aziende ed Amministrazioni dello Stato  ad  ordinamento
autonomo ..", "Scuola" e "Universita'";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica del 1
dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla  Gazzetta  Ufficiale
n.  298  del  22  dicembre  1994), con il quale si e' provveduto alla
"Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  che
partecipano   alla  trattativa  per  la  stipulazione  del  contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  della
"Scuola",  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  del
personale della "Scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995, a seguito del
provvedimento  di  autorizzazione  alla  sottoscrizione del 21 luglio
1995, registrato alla Corte dei conti  il  2  agosto  1995,  atti  di
Governo,  registro  n.  96,  foglio  n. 1, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207  del
5 settembre 1995;
  Vista  la  lettera prot. n. 1380 del 23 febbraio 1996 (pervenuta in
data 26 febbraio 1996), con la quale l'ARAN  -  in  attuazione  degli
articoli  51,  comma  1,  e  52,  comma  3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha
trasmesso, ai  fini  dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il
"Testo  concordato"  il  22  febbraio  1996  successivo  al  CCNL del
comparto del personale della "Scuola" sottoscritto il 4 agosto  1995,
unitamente ad una relazione in merito all'articolato;
  Visto  il  testo  dell'accordo  successivo concernente il personale
educativo  dipendente  da  istituzioni  educative  concordato  -   in
attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera a), del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  del  personale  della  "Scuola"
sottoscritto in data 4 agosto 1995 - il 22 febbraio 1996 tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CISAL  e  USPPI  e  le
organizzazioni    sindacali   di   categoria   CGIL-SNS,   CISL-SISM,
CISL-SINASCEL, UIL-Scuola e UNAMS;
  Visto l'art. 79 del CCNL del comparto del personale della  "Scuola"
sottoscritto  in  data  4  agosto  1995, che prevede: "Con successivo
accordo da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno
definiti gli istituti e le modalita' applicative rinviate a tale sede
dalle norme del presente CCNL. L'accordo di cui al presente  articolo
non  potra'  comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli
contemplati dal presente CCNL";
  Considerato che il  testo  concordato  in  data  22  febbraio  1996
dell'accordo   successivo   in   questione  contiene  una  disciplina
integrativa del  CCNL  del  comparto  del  personale  della  "Scuola"
sottoscritto  in  data  4  agosto 1995 e che non comporta alcun onere
aggiuntivo  rispetto  a  quelli  gia'  previsti   nel   citato   CCNL
sottoscritto  in  data  4  agosto  1995,  cosi'  come precisato nella
predetta lettera dell'ARAN n. 1380 del 23 febbraio 1996;
  Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470  e  dal  decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  7  marzo  1996,  concernente  l'"Autorizzazione   alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27
gennaio  1995,  con  il  quale  il Ministro per la funzione pubblica,
consigliere Franco Frattini, e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione  ..  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni .." e  ad  "esercitare  .  .
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica".
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  alla  sottoscrizione  del testo dell'accordo
successivo  concernente  il   personale   educativo   dipendente   da
istituzioni  educative, concordato - in attuazione dell'art. 1, comma
3, lettera a), del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  del  personale della "Scuola" sottoscritto in data 4 agosto
1995 - il 22 febbraio 1996 tra l'ARAN e le  confederazioni  sindacali
CGIL,  CISL,  UIL,  CISAL  e  USPPI  e le organizzazioni sindacali di
categoria
CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola e UNAMS.
  Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 7 marzo 1996
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Il Ministro per la funzione pubblica
                                            FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1996
Atti di Governo, Registro n. 100, foglio n. 1