IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente le modalita' di individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali calamita' atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987; Visto l'art. 11 del citato decreto-legge recante, tra l'altro, la previsione di applicabilita', fino al 30 settembre 1988, dell'aliquota IVA ridotta a determinate importazioni di beni, cessioni di beni e prestazioni di servizi collegate alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato interessato dalle calamita' naturali che hanno colpito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, numerosi comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e di altre zone dell'Italia settentrionale; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1988, n. 3, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1988, n. 65, recanti la definitiva individuazione dei comuni interessati alle provvidenze di cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384; Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, recante la proroga, fino al 31 dicembre 1992, delle agevolazioni previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987; Visto l'art. 36, comma 13, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che reca l'ulteriore differimento al 29 agosto 1993 dell'agevolazione prevista, ai fini dell'IVA, dall'art. 11 del richiamato decreto-legge n. 384 del 1987; Considerato che il predetto art. 36, comma 13, del decreto-legge n. 331 del 1993, prevede, a decorrere dal 30 agosto 1993 fino al 31 dicembre 1996, in luogo della predetta agevolazione, ai fini dell'IVA, il riconoscimento agli aventi diritto di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le operazioni previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987; Considerato che le modalita' per la concessione del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 36, comma 13, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, debbono essere determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di cui all'art. 36, comma 13, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, viene riconosciuto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonche' per le importazioni, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 4 dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, effettuate nei confronti dei soggetti che, in base ad attestazione rilasciata dal comune competente, risultino danneggiati dagli eventi calamitosi, nonche' nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficienza e di associazioni di categoria che destinano i beni e i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.