IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  19  settembre  1987,  n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.  470,
concernente  le  modalita' di individuazione dei comuni colpiti dalle
eccezionali calamita' atmosferiche  nei  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 1987;
  Visto  l'art.  11 del citato decreto-legge recante, tra l'altro, la
previsione  di   applicabilita',   fino   al   30   settembre   1988,
dell'aliquota   IVA  ridotta  a  determinate  importazioni  di  beni,
cessioni  di  beni  e   prestazioni   di   servizi   collegate   alla
ricostruzione  del  patrimonio  pubblico  e privato interessato dalle
calamita' naturali che hanno colpito, nei mesi di  luglio,  agosto  e
settembre 1987, numerosi comuni della Valtellina, della Val Formazza,
della  Val  Brembana,  della Val Camonica e di altre zone dell'Italia
settentrionale;
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1988, n.
3,  e  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  1988,  n.  65,
recanti  la  definitiva  individuazione  dei  comuni interessati alle
provvidenze di  cui  al  richiamato  art.  11  del  decreto-legge  19
settembre 1987, n. 384;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  29  maggio  1989,  n.  202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio  1989,  n.  263,
recante  la  proroga,  fino  al  31 dicembre 1992, delle agevolazioni
previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987;
  Visto l'art. 36, comma 13, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  che  reca  l'ulteriore   differimento   al   29   agosto   1993
dell'agevolazione  prevista,  ai  fini  dell'IVA,  dall'art.  11  del
richiamato decreto-legge n. 384 del 1987;
  Considerato che il predetto art. 36, comma 13, del decreto-legge n.
331 del 1993, prevede, a decorrere dal 30  agosto  1993  fino  al  31
dicembre   1996,  in  luogo  della  predetta  agevolazione,  ai  fini
dell'IVA, il riconoscimento agli  aventi  diritto  di  un  contributo
nella  misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per  le  operazioni
previste dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 384 del 1987;
  Considerato  che  le  modalita'  per  la  concessione  del suddetto
contributo, ai sensi dell'art. 36, comma 13, del citato decreto-legge
n. 331 del 1993, debbono essere determinate con decreto del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il contributo di cui all'art. 36, comma 13, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, viene riconosciuto per le cessioni di beni e le
prestazioni  di  servizi,  nonche'  per  le  importazioni,  di   cui,
rispettivamente,  ai  commi  1  e 4 dell'art. 11 del decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre  1987, n. 470, effettuate nei confronti dei soggetti che, in
base ad attestazione  rilasciata  dal  comune  competente,  risultino
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi,  nonche'  nei confronti della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   il
coordinamento  della  protezione civile, di enti pubblici, di enti di
assistenza  e  beneficienza  e  di  associazioni  di  categoria   che
destinano i beni e i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione
deve risultare da certificazione del comune.