IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1971; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584, relativo al regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici; Considerata la necessita' di adeguare modifiche al decreto ministeriale 7 gennaio 1971, in relazione alle nuove qualifiche professionali previste dal regolamento sopracitato; Decreta: Art. 1. E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1a categoria oltre il limite di eta', di cui all'art. 119 del codice della navigazione, del personale che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'immatricolazione, si trovi nelle condizioni richieste dalle vigenti norme sul collocamento della gente di mare per conseguire le seguenti qualifiche: ottonaio - carpentiere - stipettaio - frigorista - operaio meccanico - operaio motorista - elettricista.