IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE
  Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1971;
  Visto  il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584, relativo al
regolamento recante  norme  per  il  funzionamento  degli  uffici  di
collocamento della gente di mare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono
state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e  portuale
del  Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero
della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni
previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Preso atto delle risultanze  dell'indagine  effettuata  presso  gli
uffici periferici;
  Considerata   la   necessita'  di  adeguare  modifiche  al  decreto
ministeriale 7 gennaio  1971,  in  relazione  alle  nuove  qualifiche
professionali previste dal regolamento sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita  l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di
1a categoria oltre il limite di eta', di cui all'art. 119 del  codice
della  navigazione, del personale che, oltre ad essere in possesso di
tutti gli altri requisiti previsti per l'immatricolazione,  si  trovi
nelle condizioni richieste dalle vigenti norme sul collocamento della
gente  di  mare  per  conseguire  le  seguenti qualifiche: ottonaio -
carpentiere - stipettaio - frigorista - operaio meccanico  -  operaio
motorista - elettricista.