IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1953, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilita' del personale con la qualifica di commissario di bordo e' stato elevato a 35 anni il limite massimo di eta' per le iscrizioni in matricola; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dell'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione. Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata a tal fine presso gli uffici periferici; Considerata l'opportunita' di eliminare il suddetto limite per l'immatricolazione del personale che aspira alla qualifica di commissario di bordo; Decreta: Art. 1. E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2a categoria oltre il limite di eta' di cui all'art. 119 del codice della navigazione dei commissari di bordo che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.