IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE
  Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1953, con il quale,
in  considerazione  della  scarsa disponibilita' del personale con la
qualifica di commissario di bordo e'  stato  elevato  a  35  anni  il
limite massimo di eta' per le iscrizioni in matricola;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono
state delegate al direttore generale  della  direzione  generale  del
lavoro  marittimo  e  portuale  del  Ministero  dei trasporti e della
navigazione  (soppresso  Ministero  della   marina   mercantile)   le
attribuzioni  relative  alle  autorizzazioni  previste dell'art. 119,
terzo comma, del codice della navigazione.
  Preso atto delle risultanze dell'indagine  effettuata  a  tal  fine
presso gli uffici periferici;
  Considerata  l'opportunita'  di  eliminare  il  suddetto limite per
l'immatricolazione  del  personale  che  aspira  alla  qualifica   di
commissario di bordo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita  l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di
2a categoria oltre il limite di eta' di cui all'art. 119  del  codice
della  navigazione  dei  commissari di bordo che siano in possesso di
tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.