IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5,  comma 2, lettere b) ed e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto il regio decreto  legislativo  18  gennaio  1923,  n.  94,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni   sulla  costituzione  del
Provveditorato generale dello Stato;
  Visto il regio  decreto  20  giugno  1929,  n.  1058  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  sui  servizi del Provveditorato generale
dello Stato;
  Visto il regio decreto 3  aprile  1926,  n.  746,  che  approva  il
regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello
Stato;
  Visto l'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
luglio 1994 - Direttiva in materia di riduzione degli autoveicoli  in
dotazione alle amministrazioni dello Stato;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  impartire  delle  disposizioni  per
assicurare  una  maggiore  uniformita'  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
Premessa.
  Il  regio  decreto-legge  18  gennaio  1923, n. 94, ha istituito il
Provveditorato generale dello Stato con il  compito  di  regolare  il
servizio delle provviste dello Stato.
  A  tale  ufficio,  pertanto, e' demandata la funzione di assicurare
l'unicita' dei criteri comportamentali delle amministrazioni  statali
nella  materia  delle  forniture  e  dei servizi, al fine di ottenere
anche economie di scala.
Oggetto e ambito di applicazione.
  La   presente   direttiva   si   rivolge   in   particolare    alle
amministrazioni civili dello Stato, dotate dalla legge di bilancio di
appositi  capitoli  destinati  alle  spese  per acquisti, forniture e
servizi,  ed  ha   lo   scopo   di   conseguire   l'uniformita'   dei
comportamenti,  lo  snellimento  delle procedure e l'economicita' dei
risultati specialmente in materia di acquisto di autoveicoli  per  le
necessita' degli uffici statali.
Contenuto.
  Le   amministrazioni   civili  dello  Stato  per  l'acquisto  degli
autoveicoli  di  servizio  debbono  far  ricorso  al   Provveditorato
generale   dello   Stato,   al  quale  viene  demandata  in  generale
l'acquisizione la conservazione e la distribuzione  di  quanto  possa
occorrere agli uffici statali.
  Il  ricorso  al Provveditorato generale dello Stato e' obbligatorio
anche nel caso di acquisti di autoveicoli motivati dalla necessita' e
dall'urgenza.
  Il  Provveditorato  generale  dello  Stato  nell'espletamento   del
servizio   adotta   ogni   misura   gestionale   atta  ad  assicurare
l'economicita' dei risultati.
Modalita' di realizzazione.
  Le singole amministrazioni presentano entro il  31  marzo  di  ogni
anno,  al  Provveditorato  generale dello Stato i propri programmi di
acquisto nel settore degli autoveicoli in  relazione  alle  effettive
necessita'.
  Le  amministrazioni,  inoltre,  quando  siano  dotate  di  appositi
capitoli di bilancio per  le  spese  destinate  agli  acquisti,  alle
forniture   e   ai  servizi,  chiedono  al  Ministro  del  tesoro  il
trasferimento,  dai  propri  stati  di  previsione   a   quello   del
Provveditorato  generale,  delle  somme occorrenti all'esecuzione dei
programmi di acquisto.
  Il Provveditorato  generale  dello  Stato,  annualmente,  rileva  i
fabbisogni  avendo  cura,  inoltre, sulla base di criteri univoci, di
assicurare l'uniformita' e l'economicita'  delle  forniture  per  gli
uffici statali.
  Va,   infine,   richiamata   l'attenzione   delle   amministrazioni
destinatarie della presente direttiva, sull'esigenza  che  le  stesse
amministrazioni  si  attengano  ad analoghi criteri di concentrazione
delle forniture e servizi, necessari al funzionamento  degli  uffici,
per  il  tramite dei Provveditorato generale dello Stato, perseguendo
obiettivi di uniformita' ed economicita'.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso per la registrazione alla
Corte dei conti.
   Roma, 8 gennaio 1996
                                                  Il Presidente: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 267