IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni sulla costituzione del Provveditorato generale dello Stato; Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modifiche ed integrazioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato; Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato; Visto l'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1994 - Direttiva in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato; Ritenuta l'opportunita' di impartire delle disposizioni per assicurare una maggiore uniformita' ed economicita' dell'azione amministrativa; E M A N A la seguente direttiva: Premessa. Il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, ha istituito il Provveditorato generale dello Stato con il compito di regolare il servizio delle provviste dello Stato. A tale ufficio, pertanto, e' demandata la funzione di assicurare l'unicita' dei criteri comportamentali delle amministrazioni statali nella materia delle forniture e dei servizi, al fine di ottenere anche economie di scala. Oggetto e ambito di applicazione. La presente direttiva si rivolge in particolare alle amministrazioni civili dello Stato, dotate dalla legge di bilancio di appositi capitoli destinati alle spese per acquisti, forniture e servizi, ed ha lo scopo di conseguire l'uniformita' dei comportamenti, lo snellimento delle procedure e l'economicita' dei risultati specialmente in materia di acquisto di autoveicoli per le necessita' degli uffici statali. Contenuto. Le amministrazioni civili dello Stato per l'acquisto degli autoveicoli di servizio debbono far ricorso al Provveditorato generale dello Stato, al quale viene demandata in generale l'acquisizione la conservazione e la distribuzione di quanto possa occorrere agli uffici statali. Il ricorso al Provveditorato generale dello Stato e' obbligatorio anche nel caso di acquisti di autoveicoli motivati dalla necessita' e dall'urgenza. Il Provveditorato generale dello Stato nell'espletamento del servizio adotta ogni misura gestionale atta ad assicurare l'economicita' dei risultati. Modalita' di realizzazione. Le singole amministrazioni presentano entro il 31 marzo di ogni anno, al Provveditorato generale dello Stato i propri programmi di acquisto nel settore degli autoveicoli in relazione alle effettive necessita'. Le amministrazioni, inoltre, quando siano dotate di appositi capitoli di bilancio per le spese destinate agli acquisti, alle forniture e ai servizi, chiedono al Ministro del tesoro il trasferimento, dai propri stati di previsione a quello del Provveditorato generale, delle somme occorrenti all'esecuzione dei programmi di acquisto. Il Provveditorato generale dello Stato, annualmente, rileva i fabbisogni avendo cura, inoltre, sulla base di criteri univoci, di assicurare l'uniformita' e l'economicita' delle forniture per gli uffici statali. Va, infine, richiamata l'attenzione delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sull'esigenza che le stesse amministrazioni si attengano ad analoghi criteri di concentrazione delle forniture e servizi, necessari al funzionamento degli uffici, per il tramite dei Provveditorato generale dello Stato, perseguendo obiettivi di uniformita' ed economicita'. Il presente provvedimento sara' trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti. Roma, 8 gennaio 1996 Il Presidente: DINI Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 267