IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il decreto ministeriale 6 agosto 1963, concernente norme per
la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione  o  dalla
corrispondente  sovraimposta  di confine sulla benzina, sul petrolio,
sugli  oli  da  gas  e  sui  residui  della   lavorazione   destinati
all'azionamento  delle  macchine  agricole, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963;
  Visto l'art. 20, terzo comma, del predetto decreto  ministeriale  6
agosto  1963,  sostituito  con  l'art.  1 del decreto ministeriale 26
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76  del  31  marzo
1992,  con  il  quale  e'  stato stabilito l'obbligo di effettuare il
prelevamento dei carburanti e  dei  combustibili  agevolati  per  uso
agricolo,  di  norma,  nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
che ha emesso il buono con la possibilita'  di  concedere  deroghe  a
tale  obbligo  in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed
alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende;
  Ritenuta l'opportunita' di eleminare tale  obbligo  per  assicurare
maggiore  concorrenzialita'  nel  commercio  dei prodotti petroliferi
agevolati per uso agricolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto ministeriale 6  agosto  1963
e' soppresso.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 8 maggio 1996
                                  Il Ministro delle finanze
                                           FANTOZZI
    Il Ministro delle risorse
 agricole, alimentari e forestali
           LUCHETTI