IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, concernente norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963; Visto l'art. 20, terzo comma, del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963, sostituito con l'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, con il quale e' stato stabilito l'obbligo di effettuare il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati per uso agricolo, di norma, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono con la possibilita' di concedere deroghe a tale obbligo in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende; Ritenuta l'opportunita' di eleminare tale obbligo per assicurare maggiore concorrenzialita' nel commercio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e' soppresso. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 1996 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali LUCHETTI