IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "fior di conio" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica - entro il 30 settembre 1996 - sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma - alle condizioni suddette: prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete: a) In versione fior di conio: da 1 a 100 pezzi . . . . . . . . . . L. 37.000 da 101 a 2.000 pezzi . . . . . . . . " 36.250 oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi . . . . " 35.150 b) In versione proof: da 1 a 100 pezzi . . . . . . . . . . " 64.000 da 101 a 1.000 pezzi . . . . . . . . " 62.750 oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi . . . . " 60.800 Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 1996 p. Il direttore generale: PAOLILLO