IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/05 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180  del
1   luglio  1994),  che  ha  stabilito  orientamenti  dell'iniziativa
comunitaria Retex;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(95)
2876,  in  data  12  dicembre  1995,  che modifica la decisione della
Commissione C(93) 2155, in data 27  luglio  1993,  con  la  quale  la
medesima  ha  concesso  un  contributo  del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per un programma operativo  relativo  all'iniziativa
comunitaria  Retex,  in  favore  delle  regioni  italiane interessate
dall'obiettivo 1;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee  C(95)
3434,  in  data  21  dicembre  1995,  che modifica la decisione della
Commissione C(93) 2167, in data 27  luglio  1993,  con  la  quale  la
medesima  ha  concesso  un  contributo  del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per un programma operativo  relativo  all'iniziativa
comunitaria Retex, in favore delle regioni italiane interessate dagli
obiettivi 2 e 5b;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  21  dicembre  1993, recante
definizione,  coordinamento  e  finanziamento  del  programma   degli
interventi   finanziari   per  l'anno  1993  per  l'attuazione  della
iniziativa comunitaria Retex;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Commissione   europea   nel   contesto  delle  suddette  decisioni  -
ammontanti a 66,938 Mecu a valere complessivamente sul Fondo  europeo
di   sviluppo   regionale  -  occorre  provvedere  ad  assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in  101,808  miliardi
di lire per il periodo 1994-1997;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tali interventi alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione per il
periodo 1994-1997;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato n. 153068 in data 12 marzo 1996;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  dell'iniziativa  comunitaria  Retex,
richiamata in premessa,  sono  finalizzate  al  sostegno  delle  zone
ricadenti  nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento
CEE n. 2052/88, come  modificato  dal  regolamento  CEE  n.  2081/93,
fortemente  dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ed in
particolare alla diversificazione delle  attivita'  economiche,  onde
ridurre tale dipendenza.
  2.   Le   risorse   finanziarie   nazionali  pubbliche,  necessarie
all'attuazione delle predette linee di  intervento,  sono  riportate,
per  ciascuna  regione  interessata  e  per  le  misure di assistenza
tecnica, valutazione e  monitoraggio,  nelle  tabelle  allegate,  che
formano parte integrante della presente delibera.
  3.  Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per
le regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 25,410 miliardi per gli anni
dal 1994 al 1997, e' assicurato a  valere  sulle  disponibilita'  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  4.  Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per
le regioni degli obiettivi 2 e 5b, pari a lire  76,398  miliardi  per
gli anni dal 1994 al 1997, e' assicurato per lire 27,152 miliardi con
disponibilita'   delle   regioni  e  degli  altri  enti  territoriali
interessati e per lire 49,246 miliardi a valere sulle  disponibilita'
del citato Fondo di rotazione.
  5.  La  quota  nazionale  a  carico  del  Fondo di rotazione verra'
erogata secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con
riferimento  a ciascuna delle annualita' dal 1994 al 1997. L'anticipo
relativo alla prima annualita'  e  i  trasferimenti  successivi  sono
disposti  sulla  base  di  motivate richieste inoltrate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo.
  6.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  7. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di
concerto  con  le  regioni, adotta tutte le misure ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine
essi  dovranno  adeguarsi  tempestivamente  alle iniziative assunte -
nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre
1995  con  la  Commissione  europea  ed   in   sede   di   Conferenza
Stato-regioni   -   in   ordine   al  rafforzamento  delle  strutture
amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica  e  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, nonche' alla revisione delle procedure
ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  I Comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
riunisce almeno una volta l'anno  i  presidenti  e  i  segretari  dei
comitati  di  sorveglianza, nonche' le amministrazioni centrali dello
Stato interessate e i servizi  della  Commissione,  per  la  verifica
complessiva  dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in
parola.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le  somme  assegnate  con  la   presente   deliberazione   per   il
cofinanziamento  nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel
corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284/1994,  in  funzione
dell'avanzamento  del  programma,  anche  in  applicazione  di quanto
disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.
  8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
le   regioni   interessate   effettuano   i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  potra'  effettuare   ulteriori
controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello
Stato.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 106