IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/05 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito orientamenti dell'iniziativa comunitaria Retex; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(95) 2876, in data 12 dicembre 1995, che modifica la decisione della Commissione C(93) 2155, in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex, in favore delle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(95) 3434, in data 21 dicembre 1995, che modifica la decisione della Commissione C(93) 2167, in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex, in favore delle regioni italiane interessate dagli obiettivi 2 e 5b; Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, recante definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione della iniziativa comunitaria Retex; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni - ammontanti a 66,938 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 101,808 miliardi di lire per il periodo 1994-1997; Considerata la necessita' di ricorrere per tali interventi alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione per il periodo 1994-1997; Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153068 in data 12 marzo 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Retex, richiamata in premessa, sono finalizzate al sostegno delle zone ricadenti nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ed in particolare alla diversificazione delle attivita' economiche, onde ridurre tale dipendenza. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per le misure di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera. 3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 25,410 miliardi per gli anni dal 1994 al 1997, e' assicurato a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 4. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni degli obiettivi 2 e 5b, pari a lire 76,398 miliardi per gli anni dal 1994 al 1997, e' assicurato per lire 27,152 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 49,246 miliardi a valere sulle disponibilita' del citato Fondo di rotazione. 5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita' dal 1994 al 1997. L'anticipo relativo alla prima annualita' e i trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo. 6. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 7. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, adotta tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della Commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995. 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 106