IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/1987 e  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accelerare   il   completamento   degli   interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/8/8, come modificato dal regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
Fondo sociale europeo;
  Vista  la  comunicazione  della commissione delle Comunita' europee
94/C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180  del
1  luglio  1994),  che  ha  definito gli orientamenti per i programmi
operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria  "Adattamento  della
forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)";
  Vista  la  decisione  della  commissione  delle  Comunita'  europee
C(95)110 del 18 maggio 1995, relativa alla concessione del contributo
del Fondo sociale  europeo  per  il  finanziamento  di  un  programma
operativo   da   realizzare  in  Italia  nell'ambito  dell'iniziativa
comunitaria "Adapt", le cui linee di intervento, da realizzarsi nelle
regioni italiane del centro-nord e  del  Mezzogiorno,  riguardano  la
promozione  dell'occupazionee  l'adeguamento  della forza lavoro alle
trasformazioni industriali;
  Considerato che a fronte delle risorse  rese  disponibili  in  tale
contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 190
Mecu  a  valere  sul  Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999,
occorre provvedere ad  assicurare  le  necessarie  risorse  nazionali
valutate  in  lire 340,972 miliardi, di cui lire 146,618 miliardi per
il  periodo  1995-1996  e  lire  194,354  miliardi  per  il  triennio
1997-1999;
  Considerato  che  a  titolo di assistenza tecnica e' riconosciuto a
totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo  1995-1999  un
contributo  di  7.600.000  Ecu,  di  cui 3.268.000 Ecu per il periodo
1995-1996 e 4.332.000 Ecu per il triennio 1997-1999;
  Valutato che  per  il  periodo  1995-1996  a  fronte  del  predetto
fabbisogno   di   risorse  nazionali  pari  a  lire  146,618  occorre
assicurare una contribuzione pubblica pari a  lire  80,896  miliardi,
rimanendo  a  carico  dei  "privati" la restante quota di lire 65,722
miliardi;
  Considerata l'opportunita' di far ricorso alle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo complessivo  di
lire 80,896 miliardi per gli anni 1995-1996;
  Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta
contribuzione  a  carico  del  Fondo  di  rotazione in distinte quote
annuali  riferite  agli  anni  1995  e  1996,  rinviando   ad   altre
deliberazioni  la  determinazione  delle  restanti  quote relative al
triennio 1997-1999;
  Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
1032/AD del 21 febbraio 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria  richiamata  in
premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 - pari
a lire 80,896 miliardi - e' assicurata dalle disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come indicato
nella  allegata  tabella  che  forma  parte integrante della presente
delibera.
  2. I pagamenti da parte del Fondo  di  rotazione  in  favore  degli
aventi diritto vengono effettuati secondo le modalita' previste dalla
normativa  vigente,  con  riferimento  a ciascuna delle annualita', e
sono disposti sulla base di richieste  del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale.
  3.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte
le iniziative ed i provvedimenti necessari per  utilizzare  entro  le
scadenze  previste  i  finanziamenti  comunitari e nazionali relativi
agli interventi in questione.  A  tal  fine,  esso  dovra'  adeguarsi
tempestivamente  alle  iniziative  assunte - nell'ambito delle intese
sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la  Commissione
europea  ed  in  sede  di  conferenza  Stato-regioni  -  in ordine al
rafforzamento delle strutture amministrative,  alla  attivazione  del
monitoraggio  centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero
del tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  d'intesa  con  il
Ministero   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  alla
revisione   delle   procedure  ed  al  potenziamento  ed  ampliamento
dell'azione di "Assistenza tecnica".
  5. Il comitato di accompagnamento, entro il 30  aprile  di  ciascun
anno,  definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati
al 31 dicembre dell'esercizio precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio  di cui sopra. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  e  con il Ministro del tesoro, effettua la
verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi.  Nel
caso  siano  rilevati  ritardi nell'avvio o nella realizzazione delle
azioni, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione
dirette a garantire il pieno  e  tempestivo  utilizzo  delle  risorse
assegnate,  nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 341.
  6. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  effettua  i
necessari controlli di competenza.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 99