IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/8/8, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee 94/C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria "Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)"; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C(95)110 del 18 maggio 1995, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Adapt", le cui linee di intervento, da realizzarsi nelle regioni italiane del centro-nord e del Mezzogiorno, riguardano la promozione dell'occupazionee l'adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni industriali; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 190 Mecu a valere sul Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 340,972 miliardi, di cui lire 146,618 miliardi per il periodo 1995-1996 e lire 194,354 miliardi per il triennio 1997-1999; Considerato che a titolo di assistenza tecnica e' riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999 un contributo di 7.600.000 Ecu, di cui 3.268.000 Ecu per il periodo 1995-1996 e 4.332.000 Ecu per il triennio 1997-1999; Valutato che per il periodo 1995-1996 a fronte del predetto fabbisogno di risorse nazionali pari a lire 146,618 occorre assicurare una contribuzione pubblica pari a lire 80,896 miliardi, rimanendo a carico dei "privati" la restante quota di lire 65,722 miliardi; Considerata l'opportunita' di far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo complessivo di lire 80,896 miliardi per gli anni 1995-1996; Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1995 e 1996, rinviando ad altre deliberazioni la determinazione delle restanti quote relative al triennio 1997-1999; Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 1032/AD del 21 febbraio 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 - pari a lire 80,896 miliardi - e' assicurata dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come indicato nella allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera. 2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita', e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, esso dovra' adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di conferenza Stato-regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di "Assistenza tecnica". 5. Il comitato di accompagnamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione delle azioni, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 99