IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato  Fondo  di
rotazione;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/08 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180  del
1  luglio  1994),  che  ha  stabilito  gli orientamenti dei programmi
operativi e delle sovvenzioni globali  nell'ambito  di  un'iniziativa
comunitaria   concernente   la   riconversione   economica   di  zone
carbonifere (Rechar II);
  Viste  le  decisioni  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(95)1785, in data 14 settembre 1995 e C(95)2885, in data 12 dicembre
1995,  con  le  quali la medesima ha concesso un contributo del Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR)  per  un  programma  operativo
relativo  all'iniziativa  comunitaria  Rechar  II,  in  favore  delle
regioni Sardegna e Toscana;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Commissione   europea   nel   contesto  delle  suddette  decisioni  -
ammontanti a 1,681 Mecu a valere complessivamente sul  Fondo  europeo
di   sviluppo   regionale  -  occorre  provvedere  ad  assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 3,364 miliardi  di
lire per il periodo 1995-1997;
  Considerata  l'opportunita'  di  applicare la procedura comunitaria
dell'impegno  unico  prevista  dall'art.   20,   paragrafo   3,   del
regolamento   CEE   n.  2082/93  atteso  il  limitato  ammontare  dei
contributi comunitari;
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tali  interventi  alle
disponibilita'   del   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato n. 153068 in data 12 marzo 1996;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di intervento dell'iniziativa comunitaria Rechar II,
richiamata in premessa, sono finalizzate alla riconversione economica
di zone carbonifere ed in particolare al risanamento ambientale delle
aree gravemente deteriorate dall'attivita' estrattiva, anche  tramite
il  recupero  di  siti un tempo utilizzati da industrie carbonifere e
l'ammodernamento delle strutture ivi esistenti per la  promozione  di
nuove  attivita'  in  favore di piccole e medie imprese, al riassetto
paesaggistico, alla promozione  dell'offerta  turistica,  al  rinnovo
delle  infrastrutture  socio-economiche  in  villaggi  minerari, alla
costruzione di nuovi stabilimenti e locali industriali, allo sviluppo
delle risorse tecnologiche e umane.
  2.  Le  risorse   finanziarie   nazionali   pubbliche,   necessarie
all'attuazione  delle  predette  linee di intervento, sono riportate,
per le regioni interessate, nella tabella allegata, che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  3.  Il  complessivo  finanziamento  della quota nazionale pubblica,
pari a 3,364 miliardi di lire per gli  anni  dal  1995  al  1997,  e'
assicurato  a  valere  sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  4. La quota nazionale  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  verra'
erogata  secondo  le  modalita' previste dalla normativa vigente, con
riferimento  all'annualita'  1996  ed  attesa  l'applicazione   della
procedura  di  cui  all'art.  20, paragrafo 3, del regolamento CEE n.
2082/93 (impegno unico). L'anticipo relativo alla prima annualita'  e
i  trasferimenti  successivi  sono  disposti  sulla  base di motivate
richieste inoltrate dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato al Fondo medesimo.
  5.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  6.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con le regioni, adotta tutte le misure ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine
essi  dovranno  adeguarsi  tempestivamente  alle iniziative assunte -
nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre
1995  con  la  Commissione  europea  ed   in   sede   di   conferenza
Stato-regioni   -   in   ordine   al  rafforzamento  delle  strutture
amministrative,  all'attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica  e  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, nonche' alla revisione delle procedure
ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  I comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
riunisce almeno una volta l'anno  i  presidenti  e  i  segretari  dei
comitati  di  sorveglianza, nonche' le amministrazioni centrali dello
Stato interessate e i servizi  della  commissione,  per  la  verifica
complessiva  dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in
parola.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le  somme  assegnate  con  la   presente   deliberazione   per   il
cofinanziamento  nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel
corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284/1994,  in  funzione
dell'avanzamento  del  programma,  anche  in  applicazione  di quanto
disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.
  7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
le   regioni   interessate   effettuano   i  necessari  controlli  di
competenza. Il Fondo  di  rotazione  potra'  procedere  ad  ulteriori
controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello
Stato.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115