IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione del servizi pubblici"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Considerato che la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', istituisce autorita' di regolazione per i settori dell'energia elettrica e gas e delle telecomunicazioni e definisce norme specifiche di regolazione per il solo settore dell'energia e gas; Considerato che la regolazione dei servizi di pubblica utilita' deve perseguire finalita' di efficiente allocazione delle risorse, in coerenza con gli obiettivi della politica dei redditi definiti nel protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 ed in particolare con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione, realizzando condizioni di efficienza produttiva delle imprese ed inducendo a tal fine comportamenti aziendali rivolti a minimizzare i costi e a garantire adeguati "standard" di qualita' dei servizi; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di applicare tali principi anche ai settori per i quali non e' attualmente prevista l'istituzione di autorita' di regolazione, in particolare ove caratterizzati dalla presenza di imprese ancora distanti da "standard" adeguati di efficienza e qualita'; Individuato il contratto di programma quale strumento idoneo a definire il processo di evoluzione delle imprese interessate da situazioni di inefficienza e distorsione verso condizioni di efficienza prossime a quelle garantite da mercati concorrenziali, nonche' verso condizioni di equilibrio finanziario compatibili con la realizzazione anche di iniziative straordinarie di investimento volte alla modernizzazione dei servizi; Riconosciuto lo strumento del "price-cap" quale criterio generale di definizione tariffaria piu' idoneo per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati; Osservato che il "price-cap", attraverso l'applicazione di un tetto alla dinamica media di un paniere di tariffe per le singole aziende, assegna a queste ultime la responsabilita' di una gestione del singoli segmenti tariffari orientata al mercato e alla efficiente erogazione del servizio; Considerato che, ad oggi, i predetti strumenti di regolazione contrattata hanno trovato applicazione parziale, disomogenea e non sempre rispondente ai principi sopraindicati e che pertanto si palesa l'esigenza di stabilire principi comuni per le amministrazioni competenti alla regolazione del servizi di pubblica utilita', anche nei settori per i quali e' prevista l'istituzione di autorita' di regolazione, sino alla emanazione della normativa specifica prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale, alla luce del criteri suesposti, sono state dettate linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Considerato che la Corte del conti ha formulato osservazioni in merito alla citata delibera ed in particolare in ordine alla previsione del silenzio-assenso nel procedimento di determinazione delle tariffe, rilevando che tale istituto non puo' trovare applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dalla legge; Ritenuto di adeguare il contenuto della citata delibera alle indicazioni della Corte; Delibera: La delibera adottata da questo comitato il 20 novembre 1995 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene modificata e sostituita nel testo seguente: 1) La presente delibera definisce linee guida e principi comuni per le amministrazioni competenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Essa non si applica al settore dell'energia e del gas, gia' disciplinato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' alle altre funzioni attribuite alla primaria competenza delle autorita' di regolazione a partire dal momento in cui tali funzioni sono pienamente esercitate dalle autorita' medesime. In particolare le disposizioni di cui ai punti 8) e 9) non si applicano a tutti i settori per i quali sia prevista una analoga dettagliata normativa regolante l'applicazione del metodo del "price-cap". 2) La regolazione del servizi di pubblica utilita', ove non diversamente disciplinato per legge, e' effettuata dalle amministrazioni competenti attraverso la stipula di contratti di programma con le aziende erogatrici dei servizi. Il contratto di programma e' strumento finalizzato a tutelare gli interessi dei consumatori attraverso adeguate condizioni di concorrenza, efficienza ed economicita' dei servizi medesimi. 3) Il contratto di programma osserva le prescrizioni delle vigenti disposizioni, nonche' quelle comunitarie. 4) Qualora non diversamente stabilito dalla normativa vigente, il contratto di programma e' stipulato, previo parere del CIPE, tra l'amministrazione competente per il settore, di concerto con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, ed il soggetto esercente il servizio. Nel caso di pluralita' di soggetti esercenti il servizio, esso viene stipulato direttamente con questi ultimi o con associazioni di categoria in loro rappresentanza. Nel contratto di programma deve essere indicata una sede giurisdizionale nell'ipotesi di insorgenza di controversie. 5) La durata del contratto di programma coincide, di norma, con quella dei piani pluriennali elaborati dal soggetto esercente il servizio e, comunque, non e' inferiore a tre anni. 6) Il contratto di programma viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito nei documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso d'inflazione, nonche' ad altri eventuali specifici parametri di settore. 7) Il contratto di programma stabilisce le modalita' di raggiungimento degli obiettivi generali indicati nella convenzione di concessione, ove prevista. In particolare, esso definisce gli "standard", desunti dai migliori risultati delle corrispondenti realta' europee, relativi alle seguenti variabili: caratteristiche e qualita' dei servizi; livelli medi delle tariffe praticate; produttivita' dei principali fattori produttivi impiegati; costi unitari di produzione. Nell'ipotesi che tali "standard" non siano rispettati nel caso regolato, il contratto di programma definisce precise tappe obbligatorie di avvicinamento ai medesimi. 8) Il contratto di programma definisce i criteri di determinazione delle tariffe, stabilendo per ogni azienda un paniere di tariffe rappresentativo dei servizi erogati sottoposti a regolazione. Tale paniere, che deve rappresentare almeno il 90% dei consumi degli utenti, espressi in valore, costituisce base per l'adeguamento delle tariffe nel tempo, da effettuarsi tramite l'applicazione del "price-cap", e per la comparazione tariffaria con le tariffe di riferimento scaturenti dalle rilevazioni e dalle analisi degli istituti del Sistema statistico nazionale, ove esistenti, nonche' con le corrispondenti realta' europee. Quest'ultima comparazione e' effettuata tenendo conto, come valore del tasso di cambio, delle parita' di potere d'acquisto. Qualora l'azienda svolga attivita' sia in comparti nei quali opera in condizioni di monopolio sia in comparti ove e' in atto un regime di concorrenza, saranno identificati separatamente i costi e i ricavi rientranti nell'attivita' oggetto di regolazione. 9) Il metodo del "price-cap" fissa, per un periodo pluriennale predeterminato e non inferiore a tre anni, la variazione massima annuale consentita in media alle tariffe che compongono il paniere di cui al punto 8), intese come prezzi massimi applicabili per ogni servizio. Tale adeguamento e' definito prendendo a riferimento il tasso di crescita, nei dodici mesi precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ridotto di un valore (x), predeterminato per tutto il periodo pluriennale di validita' della regola, il quale rappresenta l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato all'azienda. Tale recupero deve consentire, entro un arco di tempo predefinito, il raggiungimento degli "standard" di cui al precedente punto 7. 10) Qualora il servizio regolato comporti, tra i suoi costi, componenti rilevanti derivanti da investimenti di preminente interesse nazionale o da fattori produttivi i cui prezzi, determinati al di fuori del controllo dell'azienda regolata, sono soggetti a dinamiche non adeguatamente rappresentate dall'indice generale dei prezzi, tali componenti possono essere, ove strettamente necessario, specificatamente considerate nella formulazione del "price-cap". 11) In considerazione del fatto che sulla variazione della produttivita' incidono tre distinte componenti (progresso tecnico, variazione di efficienza produttiva, rendimenti di scala) la componente (x) del metodo del "price-cap" puo' essere definita stabilendo analiticamente le tre componenti. 12) Qualora l'azienda interessata registri squilibri di bilancio non recuperabili nel periodo di vigenza del contratto attraverso l'incremento della produttivita' massima perseguibile, il contratto di programma potra' stabilire termini e condizioni per il recupero dell'ulteriore squilibrio. 13) In sede di contratto di programma, anche in ottemperanza ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri del 27 gennaio 1994, sono definiti precisi "standard" qualitativi delle prestazioni da garantire agli utenti. Il mancato rispetto di tali "standard" dovra' limitare la possibilita' di adeguare le tariffe secondo una delle due modalita' seguenti: il deterioramento qualitativo, superiore ad un certo ammontare, dei servizi di cui al paniere tariffario fara' decadere la possibilita' di adeguare le tariffe sino al ripristino degli "standard" in oggetto; in alternativa, dovra' essere inserita nella formula del "price-cap" un'apposita componente al fine di diminuire l'adeguamento tariffario consentito in funzione della riduzione, misurata, della qualita' prestata. Tale componente, su accordo delle parti, potra' operare anche in positivo, consentendo maggiori aumenti tariffari in presenza di una crescita dei livelli qualitativi forniti. L'amministrazione competente per la regolazione, inoltre, potra' ridurre a titolo di sanzione la misura degli adeguamenti tariffari qualora accerti, in sede di verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di programma, il mancato rispetto degli stessi. 14) Il soggetto esercente il servizio e' tenuto a comunicare all'amministrazione competente per il settore, per ogni anno di validita' del contratto di programma ed entro un termine stabilito nel contratto stesso, la proposta di adeguamento delle tariffe definita sulla base del disposto del precedente punto 8). L'amministrazione valuta, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe concordati; le tariffe entrano in vigore previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura dell'amministrazione medesima, entro una data stabilita nel contratto di programma. 15) Il soggetto esercente il servizio non puo' ricevere trasferimenti di parte corrente dal settore pubblico salvo il caso in cui sia tenuto a praticare tariffe agevolate. In questa ipotesi il rimborso per l'applicazione delle tariffe agevolate non puo' essere superiore alla differenza tra il costo unitario di produzione efficiente e la tariffa agevolata. Ove i trasferimenti in essere non rispondano ai predetti criteri, il contratto di programma stabilisce un dettagliato piano di rientro da realizzare in un arco temporale predeterminato. 16) I gestori di servizi di rilevante interesse pubblico sono tenuti a dotarsi di uno specifico sistema di contabilita' industriale, secondo le indicazioni che saranno definite nei contratti di programma o nelle convenzioni, al fine di consentire una verifica dell'allocazione dei costi tra i diversi servizi, utili ad evitare sussidi incrociati tali da ostacolare impropriamente lo sviluppo della concorrenza, nonche' a consentire l'evidenziazione delle componenti oggetto della regolazione. 17) A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti rispetto a quello fissato nel contratto di programma in misura superiore a intervalli di tolleranza stabiliti nel contratto medesimo, ovvero in caso di emanazione di provvedimenti aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dal contratto stesso, si procedera' agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti tariffari stabiliti nel contratto medesimo. Le amministrazioni adotteranno le iniziative necessarie per l'adeguamento dei contratti di programma attualmente in vigore che non rispondano alle presenti linee guida. 18) Nei limiti della normativa vigente, le presenti linee guida costituiscono riferimento per gli enti locali nella regolazione dei servizi e nella definizione delle relative tariffe. 19) Qualora materie regolate dalla presente delibera siano definite nell'ambito di contratti di servizio, le disposizioni precedenti, relative a tali materie, si intendono valevoli anche per i contratti di servizio. 20) Con successiva delibera di questo comitato e' istituito, presso la segreteria del CIPE, un nucleo di consulenza, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio del Ministri e dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione. Il nucleo ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle presenti linee guida, di favorire l'omogeneita' dei contenuti dei diversi contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica. Il nucleo predispone periodicamente una relazione a questo comitato sugli esiti del monitoraggio eseguito, sulla corretta applicazione della presente direttiva, nonche' sul raggiungimento degli obiettivi dei contratti di programma. Il nucleo formula, altresi', proposte a questo comitato, per eventuali modifiche e integrazioni alla presente delibera, e al Governo, per ulteriori provvedimenti di cui ravvisi la necessita', anche ai fini della piu' ampia e compiuta applicazione dei principi contenuti nelle presenti linee guida. Roma, 24 aprile 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113