IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio   1994,   recante   "Principi   sull'erogazione  del  servizi
pubblici";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373;
  Considerato che la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita',
istituisce  autorita'  di  regolazione  per  i  settori  dell'energia
elettrica  e  gas  e  delle  telecomunicazioni  e   definisce   norme
specifiche di regolazione per il solo settore dell'energia e gas;
  Considerato  che  la  regolazione  dei servizi di pubblica utilita'
deve perseguire finalita' di efficiente allocazione delle risorse, in
coerenza con gli obiettivi della politica dei  redditi  definiti  nel
protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 ed
in   particolare   con   l'obiettivo  di  riduzione  dell'inflazione,
realizzando condizioni di  efficienza  produttiva  delle  imprese  ed
inducendo  a tal fine comportamenti aziendali rivolti a minimizzare i
costi e a garantire adeguati "standard" di qualita' dei servizi;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di applicare tali principi anche
ai settori per i quali non e' attualmente prevista  l'istituzione  di
autorita'  di  regolazione,  in  particolare ove caratterizzati dalla
presenza  di  imprese  ancora  distanti  da  "standard"  adeguati  di
efficienza e qualita';
  Individuato  il  contratto  di  programma  quale strumento idoneo a
definire il processo  di  evoluzione  delle  imprese  interessate  da
situazioni   di   inefficienza  e  distorsione  verso  condizioni  di
efficienza prossime a quelle  garantite  da  mercati  concorrenziali,
nonche' verso condizioni di equilibrio finanziario compatibili con la
realizzazione anche di iniziative straordinarie di investimento volte
alla modernizzazione dei servizi;
  Riconosciuto  lo  strumento del "price-cap" quale criterio generale
di definizione tariffaria piu' idoneo  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi sopra indicati;
  Osservato che il "price-cap", attraverso l'applicazione di un tetto
alla  dinamica media di un paniere di tariffe per le singole aziende,
assegna a queste  ultime  la  responsabilita'  di  una  gestione  del
singoli  segmenti  tariffari  orientata  al mercato e alla efficiente
erogazione del servizio;
  Considerato che, ad  oggi,  i  predetti  strumenti  di  regolazione
contrattata  hanno  trovato  applicazione parziale, disomogenea e non
sempre rispondente ai principi sopraindicati e che pertanto si palesa
l'esigenza  di  stabilire  principi  comuni  per  le  amministrazioni
competenti  alla  regolazione del servizi di pubblica utilita', anche
nei settori per i quali e' prevista  l'istituzione  di  autorita'  di
regolazione,  sino alla emanazione della normativa specifica prevista
dall'art. 2, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la  quale,  alla
luce  del  criteri  suesposti,  sono state dettate linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Considerato  che  la  Corte  del conti ha formulato osservazioni in
merito  alla  citata  delibera  ed  in  particolare  in  ordine  alla
previsione  del  silenzio-assenso  nel procedimento di determinazione
delle  tariffe,  rilevando  che  tale  istituto  non   puo'   trovare
applicazione  al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dalla
legge;
  Ritenuto di  adeguare  il  contenuto  della  citata  delibera  alle
indicazioni della Corte;
                              Delibera:
  La  delibera  adottata  da  questo  comitato il 20 novembre 1995 ed
avente il medesimo titolo della presente delibera viene modificata  e
sostituita nel testo seguente:
  1) La presente delibera definisce linee guida e principi comuni per
le   amministrazioni  competenti  alla  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'. Essa non si applica al settore dell'energia e  del
gas,  gia'  disciplinato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n.
481, nonche' alle altre funzioni attribuite alla primaria  competenza
delle  autorita'  di  regolazione  a  partire dal momento in cui tali
funzioni sono pienamente  esercitate  dalle  autorita'  medesime.  In
particolare  le disposizioni di cui ai punti 8) e 9) non si applicano
a tutti i settori per i quali sia prevista  una  analoga  dettagliata
normativa regolante l'applicazione del metodo del "price-cap".
  2)  La  regolazione  del  servizi  di  pubblica  utilita',  ove non
diversamente   disciplinato   per   legge,   e'   effettuata    dalle
amministrazioni  competenti  attraverso  la  stipula  di contratti di
programma con le aziende erogatrici  dei  servizi.  Il  contratto  di
programma  e'  strumento  finalizzato  a  tutelare  gli interessi dei
consumatori attraverso adeguate condizioni di concorrenza, efficienza
ed economicita' dei servizi medesimi.
  3) Il contratto di programma osserva le prescrizioni delle  vigenti
disposizioni, nonche' quelle comunitarie.
  4)  Qualora  non diversamente stabilito dalla normativa vigente, il
contratto di programma e' stipulato,  previo  parere  del  CIPE,  tra
l'amministrazione  competente  per  il  settore,  di  concerto  con i
Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
ed il soggetto esercente il  servizio.  Nel  caso  di  pluralita'  di
soggetti esercenti il servizio, esso viene stipulato direttamente con
questi ultimi o con associazioni di categoria in loro rappresentanza.
Nel   contratto   di   programma   deve   essere  indicata  una  sede
giurisdizionale nell'ipotesi di insorgenza di controversie.
  5) La durata del contratto di programma  coincide,  di  norma,  con
quella  dei  piani  pluriennali  elaborati  dal soggetto esercente il
servizio e, comunque, non e' inferiore a tre anni.
  6)  Il  contratto  di  programma  viene   stipulato   assumendo   a
riferimento  il  quadro  macroeconomico di medio termine definito nei
documenti di programmazione del  Governo,  con  particolare  riguardo
alla  dinamica  del  prodotto  interno  lordo, al tasso d'inflazione,
nonche' ad altri eventuali specifici parametri di settore.
  7)  Il  contratto  di  programma   stabilisce   le   modalita'   di
raggiungimento degli obiettivi generali indicati nella convenzione di
concessione,   ove  prevista.  In  particolare,  esso  definisce  gli
"standard",  desunti  dai  migliori  risultati  delle  corrispondenti
realta'  europee, relativi alle seguenti variabili: caratteristiche e
qualita'  dei  servizi;  livelli  medi   delle   tariffe   praticate;
produttivita'  dei  principali  fattori  produttivi  impiegati; costi
unitari di produzione. Nell'ipotesi che  tali  "standard"  non  siano
rispettati  nel  caso  regolato,  il contratto di programma definisce
precise tappe obbligatorie di avvicinamento ai medesimi.
  8) Il contratto di programma definisce i criteri di  determinazione
delle  tariffe,  stabilendo  per  ogni  azienda un paniere di tariffe
rappresentativo dei servizi erogati sottoposti  a  regolazione.  Tale
paniere,  che  deve  rappresentare  almeno  il  90% dei consumi degli
utenti, espressi in valore, costituisce base per l'adeguamento  delle
tariffe   nel   tempo,  da  effettuarsi  tramite  l'applicazione  del
"price-cap", e per la  comparazione  tariffaria  con  le  tariffe  di
riferimento  scaturenti  dalle  rilevazioni  e  dalle  analisi  degli
istituti del Sistema statistico nazionale, ove esistenti, nonche' con
le  corrispondenti  realta'  europee.  Quest'ultima  comparazione  e'
effettuata  tenendo  conto,  come  valore  del tasso di cambio, delle
parita' di potere d'acquisto. Qualora l'azienda svolga attivita'  sia
in  comparti  nei  quali  opera  in  condizioni  di  monopolio sia in
comparti  ove  e'  in  atto  un  regime   di   concorrenza,   saranno
identificati   separatamente   i   costi   e   i   ricavi  rientranti
nell'attivita' oggetto di regolazione.
  9) Il metodo del "price-cap"  fissa,  per  un  periodo  pluriennale
predeterminato  e  non  inferiore  a  tre anni, la variazione massima
annuale consentita in media alle tariffe che compongono il paniere di
cui al punto 8), intese come  prezzi  massimi  applicabili  per  ogni
servizio.  Tale  adeguamento  e'  definito prendendo a riferimento il
tasso di crescita, nei dodici mesi precedenti, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati  ridotto  di  un
valore  (x),  predeterminato  per  tutto  il  periodo  pluriennale di
validita' della regola, il quale rappresenta l'obiettivo di  recupero
della   produttivita'   assegnato  all'azienda.  Tale  recupero  deve
consentire, entro un arco di  tempo  predefinito,  il  raggiungimento
degli "standard" di cui al precedente punto 7.
  10)  Qualora  il  servizio  regolato  comporti,  tra  i suoi costi,
componenti  rilevanti  derivanti  da   investimenti   di   preminente
interesse nazionale o da fattori produttivi i cui prezzi, determinati
al  di  fuori  del  controllo  dell'azienda regolata, sono soggetti a
dinamiche non adeguatamente rappresentate  dall'indice  generale  dei
prezzi,  tali componenti possono essere, ove strettamente necessario,
specificatamente considerate nella formulazione del "price-cap".
  11)  In  considerazione  del  fatto  che  sulla  variazione   della
produttivita'  incidono  tre  distinte componenti (progresso tecnico,
variazione  di  efficienza  produttiva,  rendimenti  di   scala)   la
componente  (x)  del  metodo  del  "price-cap"  puo'  essere definita
stabilendo analiticamente le tre componenti.
  12) Qualora l'azienda interessata registri  squilibri  di  bilancio
non  recuperabili  nel  periodo  di  vigenza del contratto attraverso
l'incremento della produttivita' massima perseguibile,  il  contratto
di  programma  potra'  stabilire termini e condizioni per il recupero
dell'ulteriore squilibrio.
  13) In sede di contratto di programma,  anche  in  ottemperanza  ai
principi  sull'erogazione  dei servizi pubblici di cui alla direttiva
del Presidente del Consiglio del Ministri del 27 gennaio  1994,  sono
definiti   precisi   "standard"   qualitativi  delle  prestazioni  da
garantire agli utenti. Il mancato rispetto di tali "standard"  dovra'
limitare la possibilita' di adeguare le tariffe secondo una delle due
modalita'  seguenti:  il  deterioramento qualitativo, superiore ad un
certo ammontare, dei servizi  di  cui  al  paniere  tariffario  fara'
decadere  la  possibilita'  di adeguare le tariffe sino al ripristino
degli "standard" in oggetto; in alternativa, dovra'  essere  inserita
nella  formula  del  "price-cap"  un'apposita  componente  al fine di
diminuire  l'adeguamento  tariffario  consentito  in  funzione  della
riduzione,  misurata,  della  qualita'  prestata. Tale componente, su
accordo delle parti, potra' operare anche  in  positivo,  consentendo
maggiori  aumenti  tariffari  in presenza di una crescita dei livelli
qualitativi forniti. L'amministrazione competente per la regolazione,
inoltre,  potra'  ridurre  a  titolo  di  sanzione  la  misura  degli
adeguamenti  tariffari  qualora  accerti, in sede di verifica annuale
del  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati   nel   contratto   di
programma, il mancato rispetto degli stessi.
  14)  Il  soggetto  esercente  il  servizio  e'  tenuto a comunicare
all'amministrazione competente per  il  settore,  per  ogni  anno  di
validita'  del  contratto  di programma ed entro un termine stabilito
nel contratto  stesso,  la  proposta  di  adeguamento  delle  tariffe
definita   sulla   base   del   disposto  del  precedente  punto  8).
L'amministrazione   valuta,   entro   quarantacinque   giorni   dalla
comunicazione, la corretta applicazione dei criteri di determinazione
delle  tariffe  concordati;  le  tariffe  entrano  in  vigore  previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a  cura  dell'amministrazione
medesima, entro una data stabilita nel contratto di programma.
  15)   Il   soggetto   esercente   il  servizio  non  puo'  ricevere
trasferimenti di parte corrente dal settore pubblico salvo il caso in
cui sia tenuto a praticare tariffe agevolate. In  questa  ipotesi  il
rimborso  per  l'applicazione delle tariffe agevolate non puo' essere
superiore  alla  differenza  tra  il  costo  unitario  di  produzione
efficiente  e la tariffa agevolata. Ove i trasferimenti in essere non
rispondano ai predetti criteri, il contratto di programma  stabilisce
un  dettagliato  piano  di rientro da realizzare in un arco temporale
predeterminato.
  16) I gestori di  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico  sono
tenuti   a   dotarsi   di   uno  specifico  sistema  di  contabilita'
industriale,  secondo  le  indicazioni  che  saranno   definite   nei
contratti di programma o nelle convenzioni, al fine di consentire una
verifica  dell'allocazione  dei costi tra i diversi servizi, utili ad
evitare sussidi  incrociati  tali  da  ostacolare  impropriamente  lo
sviluppo  della  concorrenza,  nonche'  a consentire l'evidenziazione
delle componenti oggetto della regolazione.
  17) A richiesta di una delle parti, in presenza di  una  evoluzione
dello  scenario  di  riferimento  che comporti scostamenti rispetto a
quello fissato nel contratto  di  programma  in  misura  superiore  a
intervalli  di tolleranza stabiliti nel contratto medesimo, ovvero in
caso di emanazione di provvedimenti aventi contenuto in  tutto  o  in
parte  innovatore della materia disciplinata dal contratto stesso, si
procedera'  agli  aggiornamenti  ed  alle  revisioni  necessari   per
ridefinire  ed  adeguare  sia  gli  obiettivi,  sia  la  misura degli
adeguamenti  tariffari   stabiliti   nel   contratto   medesimo.   Le
amministrazioni    adotteranno    le    iniziative   necessarie   per
l'adeguamento dei contratti di programma attualmente  in  vigore  che
non rispondano alle presenti linee guida.
  18)  Nei  limiti  della  normativa vigente, le presenti linee guida
costituiscono riferimento per gli enti locali nella  regolazione  dei
servizi e nella definizione delle relative tariffe.
  19) Qualora materie regolate dalla presente delibera siano definite
nell'ambito  di  contratti  di  servizio, le disposizioni precedenti,
relative a tali materie, si intendono valevoli anche per i  contratti
di servizio.
  20) Con successiva delibera di questo comitato e' istituito, presso
la  segreteria  del  CIPE,  un  nucleo  di  consulenza,  composto  da
rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  del  Ministri  e  dei
Ministeri  del bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   dei   lavori
pubblici,  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni, dei trasporti e
della navigazione.
  Il nucleo ha lo scopo, ferma restando la competenza  delle  singole
amministrazioni   interessate,  di  promuovere  l'applicazione  delle
presenti linee guida, di favorire  l'omogeneita'  dei  contenuti  dei
diversi  contratti  di  programma,  di eseguire il monitoraggio degli
effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal  modo,
il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica.
  Il nucleo predispone periodicamente una relazione a questo comitato
sugli  esiti  del  monitoraggio eseguito, sulla corretta applicazione
della presente direttiva, nonche' sul raggiungimento degli  obiettivi
dei  contratti  di programma. Il nucleo formula, altresi', proposte a
questo comitato, per eventuali modifiche e integrazioni alla presente
delibera, e al Governo, per ulteriori provvedimenti di cui ravvisi la
necessita', anche ai fini della piu' ampia  e  compiuta  applicazione
dei principi contenuti nelle presenti linee guida.
   Roma, 24 aprile 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113