Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Ai commissari di Governo
  In   relazione   a   numerosi  quesiti  che  pervengono  in  ordine
all'applicazione dell'art. 15 del decreto  legislativo  n.  502/92  e
successive  modificazioni  per  la  parte che attiene al conferimento
dell'incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello  si
ritiene  utile  ed  opportuno  fornire  alcune  indicazioni  per  una
applicazione della normativa in maniera omogenea ed univoca in  tutto
il territorio nazionale.
  Dette  indicazioni  sono  state  concordate  con  la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e  con
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
  Va,  anzitutto,  precisato  che,  ad avviso di questo Ministero, la
disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 del  decreto  legislativo
n.  502/92  e  successive  modificazioni e' di immediata applicazione
ritenendosi esaustivi  gli  elementi  essenziali  ivi  contenuti  per
addivenire alla selezione.
  E'   previsto   il   requisito   essenziale   per  il  conferimento
dell'incarico  che  e'  costituito  dall'idoneita'  nazionale   nella
specifica disciplina.
  E'  previsto  il meccanismo di pubblicita' della volonta' dell'Ente
di ricoprire il posto per incarico.
  E'  disciplinata  compiutamente  la   commissione   incaricata   di
procedere  all'esame  degli  aspiranti  e di formulare l'elenco degli
idonei ed e', altresi', disciplinato  il  meccanismo  sostitutivo  in
caso di mancata designazione degli esperti nei termini.
  Sono indicate, inoltre, le prove sulla cui base la commissione deve
formulare   l'elenco  degli  idonei.  Esse  sono  costituite  da  una
valutazione del curriculum professionale e da un colloquio.
  Si ritiene che l'avviso  pubblico  sia  assimilabile  a  tutti  gli
effetti  al bando di concorso e costituisca, quindi, l'atto normativo
disciplinante  il  concorso  stesso.   Conseguentemente   esso   deve
contenere  gli  elementi  essenziali  che  servono  quale indicazione
specifica e vincolante per la  commissione  esaminatrice,  oltre  che
utile  o  necessaria guida per gli aspiranti che intendono presentare
la domanda.
 L'avviso pubblico  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  deve,
pertanto,  contenere, a parere di questo Ministero, almeno i seguenti
elementi:
   estremi dell'atto deliberativo di  indizione  dell'avviso  per  il
conferimento dell'incarico;
   il posto di funzione, vacante in pianta organica, da ricoprire;
   i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi ricavabili dal
decreto  ministeriale  30  gennaio 1982 che e' l'atto regolamentare a
cui si puo' fare riferimento per  le  altre  parti  non  disciplinate
direttamente  dall'art.  15  su  indicato  o  da specifiche direttive
regionali;
   la  specifica  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione di cui  all'art.  17  del  decreto  legislativo  n.  502/92
ovvero,  in mancanza di questa, la corrispondente idoneita' nazionale
conseguita ai sensi della normativa vigente al  momento  dell'entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  su  indicato.  Alla  idoneita'
nazionale si ritiene debba essere equiparata, altresi', la situazione
di quei dirigenti apicali che, assegnati  alle  USL  in  applicazione
delle  norme  transitorie  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
diventati titolari di un posto di ruolo a  prescindere  dal  possesso
della  idoneita'  nazionale,  in  quanto esonerati dal possesso della
idoneita' stessa ai sensi dell'art. 20,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761, nonche' la
situazione dei  dirigenti  apicali  per  i  quali  non  era  prevista
idoneita' nazionale (biologi, chimici, fisici e psicologi);
   l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove esistente;
   i  limiti  massimi  di  eta': eta' non superiore ad anni 50, fatte
salve le maggiorazioni e le esenzioni previste  dalla  legge.  Tenuto
conto  dei  limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  pensione  dei
dipendenti e della durata quinquennale del contratto si  ritiene  che
il  primo  incarico  possa essere conferito qualora il termine finale
dei 5 anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno;
solo il rinnovo puo' protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno  fino
al  settantesimo anno sempreche' ricorrano i presupposti di legge per
la permanenza in servizio fino a tale eta' ovvero puo' protrarsi fino
al minor tempo, rispetto ai 70 anni ed alla durata  quinquennale  del
contratto,   correlato   alla  possibilita'  giuridica  del  soggetto
interessato di rimanere  in  servizio  oltre  i  65  anni  (legge  19
febbraio 1991, n. 50);
   l'indicazione  della  prova, consistente in un colloquio nel quale
sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici  nella  disciplina,
ed  elementi  tendenti  ad accertare la preparazione manageriale e di
direzione;
   il curriculum professionale, che  dovra'  essere  documentato  con
riferimento sia all'attivita' assistenziale correlata alla disciplina
per  un  periodo  non  inferiore  all'ultimo  quinquennio  e sia alle
attivita' professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali
assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o  il  settore
di   specifico  interesse  in  relazione  al  posto  di  funzione  da
ricoprire;
   eventuali elementi relativi al contenuto del contratto  (compenso,
obiettivi  da  raggiungere  in  relazione  alle  risorse  umane, alla
dotazione strumentale, ai beni e  servizi,  alle  risorse  economiche
assegnate, eventuali incompatibilita').
  A  titolo  esemplificativo  si indicano gli elementi del curriculum
cosi' come sono previsti nell'emanando regolamento  della  disciplina
degli esami di idoneita':
  1.  Nel  curriculum  professionale  sono  valutate distintamente le
attivita'   professionali   di   studio,   direzionali-organizzative,
relative  all'ultimo  quinquennio  antecedente alla data del bando di
esame, formalmente documentate con riferimento:
    a) alla tipologia delle  istituzioni  in  cui  sono  allocate  le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
    b)  alla  posizione  funzionale  del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti  di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
    c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
    d)  ai  soggiorni  di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi;
    e) alla attivita' didattica presso scuole  universitarie  per  il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso   scuole   per   la  formazione  di  personale  sanitario  con
indicazione delle ore annue di insegnamento.
  2. Nel curriculum e' valutata, altresi', la produzione  scientifica
strettamente  pertinente  alla  disciplina  di esame edita su riviste
italiane e straniere. Al  curriculum,  oltre  all'elenco  cronologico
delle  pubblicazioni,  vanno  allegate le pubblicazioni ritenute piu'
significative fino ad un massimo di 5.
  3.  Nel  curriculum  non  si  valutano  idoneita'  e  tirocini  ne'
partecipazioni a congressi, convegni e seminari.
  Per  quanto  riguarda la composizione della commissione non vi sono
particolari problemi in quanto  la  commissione  trova  nel  disposto
dell'art. 15 puntuale e compiuta disciplina.
  Ad  evitare,  comunque,  diversita'  di  comportamenti  pare  utile
precisare che i due esperti, fermo restando che devono  essere  della
stessa  disciplina oggetto del posto di funzione da ricoprire, devono
essere dipendenti di secondo livello dirigenziale delle USL  o  delle
aziende  ospedaliere  e  cioe'  personale  di ruolo appartenente alle
posizioni funzionali apicali ed i titolari di  incarico  quinquennale
ai   sensi   dell'art.   15  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
limitatamente alla durata dell'incarico stesso.
  La  disposizione  non   attribuisce   funzioni   differenziate   ai
componenti nell'ambito della commissione, ma in ragione dell'esigenza
di  un  coordinamento  dei  lavori  e delle iniziative correlate allo
svolgimento  della  procedura  si  ritiene  che   un   membro   debba
necessariamente  assumere  la  funzione  di  presidente  e  che detta
funzione debba essere riconosciuta al direttore sanitario essendo  lo
stesso membro di diritto della commissione.
  Per  quanto  attiene all'attivita' della commissione si ritiene che
la stessa, in analogia con  i  principi  generali,  debba,  prima  di
procedere  alla  valutazione  del  curriculum  professionale  ed alla
effettuazione del colloquio, predisporre i criteri di massima per  la
valutazione del curriculum e per lo svolgimento del colloquio.
  Ad   avviso  di  questo  Ministero  sembra  opportuno  svolgere  il
colloquio dopo la valutazione  del  curriculum  per  consentire  alla
commissione  di tenere conto degli elementi costituenti il curriculum
stesso.
  Il  giudizio  riferito  al  curriculum  deve  essere  adeguatamente
motivato  in relazione ai singoli elementi documentali che sono stati
presi in considerazione e che hanno contribuito a determinarlo.
  Va  tenuto  presente  che  la  commissione  non  puo'  prendere  in
considerazione titoli non documentati formalmente.
  E'  essenziale,  con  riguardo al dettato normativo che affida alla
commissione  la  formulazione  del  parere   e   la   predisposizione
dell'elenco  degli  idonei,  che  la  commissione  espliciti  la  sua
determinazione in un giudizio complessivo  motivato  con  particolare
riferimento  alla  preparazione  professionale  e  alla  capacita' di
direzione  e  organizzativa,   evitando,   comunque,   di   formulare
direttamente o indirettamente una graduatoria, atteso che la norma di
legge si riferisce esplicitamente ad un elenco di idonei.
  E'  appena  il caso di rilevare, infatti, che il direttore generale
opera la scelta sulla base del parere della commissione e quindi deve
poter disporre di tutti gli elementi di  valutazione  che  consentono
tale scelta.
  Pertanto, al termine delle operazioni di valutazione la commissione
formula  per ciascun candidato un giudizio di idoneita' predisponendo
l'elenco degli idonei dal quale il  direttore  generale  operera'  la
scelta   del  soggetto  cui  affidare  l'incarico  con  provvedimento
motivato.
  Nel ritenere di avere dato indicazioni sufficienti  per  consentire
la uniforme applicazione della normativa in oggetto e per risolvere i
numerosi  quesiti nel settore, si pregano le SS.LL. di voler disporre
per la diramazione  delle  presenti  indicazioni  alle  USL  ed  alle
aziende del rispettivo territorio.
                                                Il Ministro: GUZZANTI