Agli assessori alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli assessori alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo In relazione a numerosi quesiti che pervengono in ordine all'applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni per la parte che attiene al conferimento dell'incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello si ritiene utile ed opportuno fornire alcune indicazioni per una applicazione della normativa in maniera omogenea ed univoca in tutto il territorio nazionale. Dette indicazioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. Va, anzitutto, precisato che, ad avviso di questo Ministero, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e' di immediata applicazione ritenendosi esaustivi gli elementi essenziali ivi contenuti per addivenire alla selezione. E' previsto il requisito essenziale per il conferimento dell'incarico che e' costituito dall'idoneita' nazionale nella specifica disciplina. E' previsto il meccanismo di pubblicita' della volonta' dell'Ente di ricoprire il posto per incarico. E' disciplinata compiutamente la commissione incaricata di procedere all'esame degli aspiranti e di formulare l'elenco degli idonei ed e', altresi', disciplinato il meccanismo sostitutivo in caso di mancata designazione degli esperti nei termini. Sono indicate, inoltre, le prove sulla cui base la commissione deve formulare l'elenco degli idonei. Esse sono costituite da una valutazione del curriculum professionale e da un colloquio. Si ritiene che l'avviso pubblico sia assimilabile a tutti gli effetti al bando di concorso e costituisca, quindi, l'atto normativo disciplinante il concorso stesso. Conseguentemente esso deve contenere gli elementi essenziali che servono quale indicazione specifica e vincolante per la commissione esaminatrice, oltre che utile o necessaria guida per gli aspiranti che intendono presentare la domanda. L'avviso pubblico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale deve, pertanto, contenere, a parere di questo Ministero, almeno i seguenti elementi: estremi dell'atto deliberativo di indizione dell'avviso per il conferimento dell'incarico; il posto di funzione, vacante in pianta organica, da ricoprire; i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi ricavabili dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 che e' l'atto regolamentare a cui si puo' fare riferimento per le altre parti non disciplinate direttamente dall'art. 15 su indicato o da specifiche direttive regionali; la specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/92 ovvero, in mancanza di questa, la corrispondente idoneita' nazionale conseguita ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo su indicato. Alla idoneita' nazionale si ritiene debba essere equiparata, altresi', la situazione di quei dirigenti apicali che, assegnati alle USL in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono diventati titolari di un posto di ruolo a prescindere dal possesso della idoneita' nazionale, in quanto esonerati dal possesso della idoneita' stessa ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' la situazione dei dirigenti apicali per i quali non era prevista idoneita' nazionale (biologi, chimici, fisici e psicologi); l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove esistente; i limiti massimi di eta': eta' non superiore ad anni 50, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni previste dalla legge. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto si ritiene che il primo incarico possa essere conferito qualora il termine finale dei 5 anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno; solo il rinnovo puo' protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno fino al settantesimo anno sempreche' ricorrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio fino a tale eta' ovvero puo' protrarsi fino al minor tempo, rispetto ai 70 anni ed alla durata quinquennale del contratto, correlato alla possibilita' giuridica del soggetto interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni (legge 19 febbraio 1991, n. 50); l'indicazione della prova, consistente in un colloquio nel quale sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici nella disciplina, ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione; il curriculum professionale, che dovra' essere documentato con riferimento sia all'attivita' assistenziale correlata alla disciplina per un periodo non inferiore all'ultimo quinquennio e sia alle attivita' professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire; eventuali elementi relativi al contenuto del contratto (compenso, obiettivi da raggiungere in relazione alle risorse umane, alla dotazione strumentale, ai beni e servizi, alle risorse economiche assegnate, eventuali incompatibilita'). A titolo esemplificativo si indicano gli elementi del curriculum cosi' come sono previsti nell'emanando regolamento della disciplina degli esami di idoneita': 1. Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative, relative all'ultimo quinquennio antecedente alla data del bando di esame, formalmente documentate con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali; c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi; e) alla attivita' didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento. 2. Nel curriculum e' valutata, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere. Al curriculum, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute piu' significative fino ad un massimo di 5. 3. Nel curriculum non si valutano idoneita' e tirocini ne' partecipazioni a congressi, convegni e seminari. Per quanto riguarda la composizione della commissione non vi sono particolari problemi in quanto la commissione trova nel disposto dell'art. 15 puntuale e compiuta disciplina. Ad evitare, comunque, diversita' di comportamenti pare utile precisare che i due esperti, fermo restando che devono essere della stessa disciplina oggetto del posto di funzione da ricoprire, devono essere dipendenti di secondo livello dirigenziale delle USL o delle aziende ospedaliere e cioe' personale di ruolo appartenente alle posizioni funzionali apicali ed i titolari di incarico quinquennale ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, limitatamente alla durata dell'incarico stesso. La disposizione non attribuisce funzioni differenziate ai componenti nell'ambito della commissione, ma in ragione dell'esigenza di un coordinamento dei lavori e delle iniziative correlate allo svolgimento della procedura si ritiene che un membro debba necessariamente assumere la funzione di presidente e che detta funzione debba essere riconosciuta al direttore sanitario essendo lo stesso membro di diritto della commissione. Per quanto attiene all'attivita' della commissione si ritiene che la stessa, in analogia con i principi generali, debba, prima di procedere alla valutazione del curriculum professionale ed alla effettuazione del colloquio, predisporre i criteri di massima per la valutazione del curriculum e per lo svolgimento del colloquio. Ad avviso di questo Ministero sembra opportuno svolgere il colloquio dopo la valutazione del curriculum per consentire alla commissione di tenere conto degli elementi costituenti il curriculum stesso. Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente motivato in relazione ai singoli elementi documentali che sono stati presi in considerazione e che hanno contribuito a determinarlo. Va tenuto presente che la commissione non puo' prendere in considerazione titoli non documentati formalmente. E' essenziale, con riguardo al dettato normativo che affida alla commissione la formulazione del parere e la predisposizione dell'elenco degli idonei, che la commissione espliciti la sua determinazione in un giudizio complessivo motivato con particolare riferimento alla preparazione professionale e alla capacita' di direzione e organizzativa, evitando, comunque, di formulare direttamente o indirettamente una graduatoria, atteso che la norma di legge si riferisce esplicitamente ad un elenco di idonei. E' appena il caso di rilevare, infatti, che il direttore generale opera la scelta sulla base del parere della commissione e quindi deve poter disporre di tutti gli elementi di valutazione che consentono tale scelta. Pertanto, al termine delle operazioni di valutazione la commissione formula per ciascun candidato un giudizio di idoneita' predisponendo l'elenco degli idonei dal quale il direttore generale operera' la scelta del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato. Nel ritenere di avere dato indicazioni sufficienti per consentire la uniforme applicazione della normativa in oggetto e per risolvere i numerosi quesiti nel settore, si pregano le SS.LL. di voler disporre per la diramazione delle presenti indicazioni alle USL ed alle aziende del rispettivo territorio. Il Ministro: GUZZANTI