IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SAVONA Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le societa' cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte; Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro concorsi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Decreta: La societa' cooperativa "Abitare" edilizia a r.l., con sede in Borghetto Santo Spirito (Savona), costituita per rogito notaio Romairone in data 12 luglio 1991, rep. 40036, reg. soc. n. 14597, tribunale di Savona, Busc n. 1030/254304, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400. Roma, 8 maggio 1996 Il direttore reggente: SAVOIA