IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita' nei presidi pubblici e convenzionati; Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate cure urgenti ospedaliere dai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, sono determinate con il provvedimento di cui all'art. 63, quarto comma, della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Ritenuto necessario stabilire che le tariffe determinate ai sensi del predetto art. 5 della legge n. 33/1980 debbano essere applicate, in caso di temporaneo soggiorno in Italia, anche nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e non assicurati al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618; Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede per gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria della localita' in cui si trovano; Visto il precedente decreto 8 settembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994), con il quale sono state determinate per gli anni 1993 e 1994 le rette di degenza e le tariffe dovute al Servizio sanitario nazionale dai predetti cittadini italiani e stranieri per le cure urgenti ospedaliere; Vista la nuova disciplina di determinazione del costo delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Visto il decreto emanato dal Ministro della sanita' in data 15 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994), con il quale, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 soprarichiamato del decreto legislativo n. 502/1992, sono stati determinati i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative; Visto il decreto adottato dal Ministro della sanita' in data 14 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994), che in esecuzione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, determina le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera che devono essere corrisposte ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, da parte delle regioni e province autonome che alla data del 1 gennaio 1995 non abbiano adottato propri provvedimenti di determinazione delle suddette tariffe; Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1995), che reitera ulteriormente le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1995, per le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternita', erogate - ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - ai cittadini stranieri non assicurati al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposte dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, in base alle disposizioni vigenti, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 2. Le regioni e le province autonome, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano adottato i provvedimenti di determinazione delle nuove tariffe secondo le prescrizioni del soprarichiamato art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanita' emanato in data 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.