IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come
integrato dall'art. 1  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  del  decreto  stesso,  che  prevede  il  diritto per gli
stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale  alle  cure   urgenti
ospedaliere   per  malattia,  infortunio  e  maternita'  nei  presidi
pubblici e convenzionati;
  Considerato che il richiamato  art.  5  prevede  che  le  rette  di
degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate
cure  urgenti  ospedaliere  dai cittadini stranieri non aventi titolo
all'assistenza sanitaria a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
sono  determinate  con  il  provvedimento  di cui all'art. 63, quarto
comma, della richiamata legge n. 833 del 1978, nel  testo  modificato
dall'art.  15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;
  Ritenuto necessario stabilire che le tariffe determinate  ai  sensi
del  predetto art. 5 della legge n. 33/1980 debbano essere applicate,
in caso di temporaneo soggiorno in Italia, anche  nei  confronti  dei
cittadini  italiani residenti all'estero e non assicurati al Servizio
sanitario  nazionale  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
  Visto  l'art.  19,  ultimo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, che prevede per gli emigrati, che rientrino  temporaneamente  in
patria,  il  diritto  di  accesso  ai servizi di assistenza sanitaria
della localita' in cui si trovano;
  Visto il precedente decreto 8 settembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
304 del 30 dicembre 1994), con il quale sono  state  determinate  per
gli  anni  1993  e  1994  le  rette di degenza e le tariffe dovute al
Servizio  sanitario  nazionale  dai  predetti  cittadini  italiani  e
stranieri per le cure urgenti ospedaliere;
  Vista  la  nuova  disciplina  di  determinazione  del  costo  delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie del Servizio  sanitario
nazionale,  prevista  dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro della sanita' in data 15
aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1994),  con  il
quale,  in  esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 soprarichiamato
del decreto legislativo n. 502/1992, sono stati determinati i criteri
generali  per  la  fissazione   delle   tariffe   delle   prestazioni
ospedaliere,   specialistiche,   di   diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio e riabilitative;
  Visto il decreto adottato dal Ministro della  sanita'  in  data  14
dicembre  1994  (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994), che
in esecuzione dell'art. 11, comma 1,  del  decreto-legge  29  ottobre
1994,  n.  603, determina le tariffe per le prestazioni di assistenza
ospedaliera che devono essere corrisposte ai  soggetti  erogatori  di
cui  all'art.  8,  commi  5  e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive integrazioni e modificazioni, a fronte
delle singole prestazioni rese agli assistiti, da parte delle regioni
e province autonome che alla data del  1  gennaio  1995  non  abbiano
adottato   propri  provvedimenti  di  determinazione  delle  suddette
tariffe;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 agosto 1995, n.  362  (Gazzetta
Ufficiale  n.  202  del 30 agosto 1995), che reitera ulteriormente le
disposizioni di cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto-legge  29
ottobre 1994, n. 603;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dall'anno  1995,  per  le prestazioni ospedaliere
urgenti per malattia, infortunio e maternita',  erogate  -  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33  -  ai  cittadini  stranieri  non
assicurati al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposte
dai  soggetti  tenuti  al pagamento di tali prestazioni, in base alle
disposizioni vigenti, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7, del decreto  legislativo
30   dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  2. Le regioni e le province autonome, che alla data di  entrata  in
vigore  del presente decreto, non abbiano adottato i provvedimenti di
determinazione  delle  nuove  tariffe  secondo  le  prescrizioni  del
soprarichiamato   art.   8   del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
applicano, in via transitoria, le tariffe  fissate  con  decreto  del
Ministro  della  sanita' emanato in data 14 dicembre 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  24
dicembre 1994.