IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale la Societa' di fisica applicata Phiap S.r.l., con sede in Forli', via Paradiso n. 3, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive 89/392 e 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto ai punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la Societa' di fisica applicata Phiap S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Valutate le attrezzature possedute in proprio e la collaborazione esterna assicurata dal presidio multizonale di prevenzione di Forli'; Decreta: Art. 1. 1. La Societa' di fisica applicata Phiap S.r.l. e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parte A, della direttiva 89/392/CEE, secondo la relativa numerazione di classificazione e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: A8 - seghe a catena portatili da legno; A13 - benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione; A15 - ponti elevatori per veicoli. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.