IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista la circolare 25 febbraio 1993, n.  159258,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista  l'istanza con la quale la Societa' di fisica applicata Phiap
S.r.l., con sede in Forli', via Paradiso n. 3, ha chiesto  di  essere
autorizzata,  in  via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE
ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e 91/368;
  Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici  interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle  direttive  89/392 e 91/368 che la predisposizione del fascicolo
tecnico di cui all'allegato  V,  comma  3,  lettera  a),  qualora  il
costruttore  non  ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche
di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;
  Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto  richiesto
ai  punti  da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.
159258;
  Considerato che la Societa' di fisica  applicata  Phiap  S.r.l.  ha
dichiarato  di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della
direttiva n. 89/392/CEE;
  Valutate le attrezzature possedute in proprio e  la  collaborazione
esterna assicurata dal presidio multizonale di prevenzione di Forli';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  Societa' di fisica applicata Phiap S.r.l. e' autorizzata al
rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in  premessa,
per  i  prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parte
A, della direttiva 89/392/CEE, secondo  la  relativa  numerazione  di
classificazione   e  sottoposti  volontariamente  alla  procedura  di
certificazione CEE dagli operatori economici:
   A8 - seghe a catena portatili da legno;
   A13 - benne di raccolta di  rifiuti  domestici  a  carico  manuale
dotate di un meccanismo di compressione;
   A15 - ponti elevatori per veicoli.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare  in  conformita'  a  quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.