IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal  regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
Fondo sociale europeo;
  Visto  in particolare l'art. 6 del predetto regolamento n. 2084/93,
che prevede la possibilita' che il Fondo sociale europeo finanzi,  al
di  fuori  dei quadri comunitari di sostegno, azioni di preparazione,
valutazione e sorveglianza, necessarie  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 1 del medesimo regolamento;
  Vista  la  decisione  C(95)  531  della Commissione delle Comunita'
europee relativa alla concessione del contributo  del  Fondo  sociale
europeo per il finanziamento del progetto pilota rientrante nel campo
di applicazione del predetto art. 6 del regolamento n. 2084/93;
  Considerato  che  a  fronte  delle risorse rese disponibili in tale
contesto dalla Commissione  europea,  ammontanti  complessivamente  a
454.000  ECU  a  valere  sul  Fondo  sociale europeo per l'anno 1994,
occorre provvedere ad  assicurare  le  necessarie  risorse  pubbliche
nazionali valutate in 908 milioni di lire;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere per tali interventi alle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla  legge  n.  183/87,
per l'importo complessivo di 908 milioni di lire per l'anno 1994;
  Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
808/Segr del 22 febbraio 1996;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Per la realizzazione del progetto pilota rientrante nel campo di
applicazione  dell'art.  6 del regolamento CEE n. 2084/93, richiamato
in premessa, la quota nazionale pubblica per l'anno 1994 - pari a 908
milioni di lire - e' assicurata dalle risorse  recate  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.
  2.  I  pagamenti da parte del Fondo di rotazione vengono effettuati
secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente,  e  sono
disposti  sulla  base  di  richieste del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  la  quota
nazionale  relativa all'anno 1994, stabilita dalla presente delibera,
anche negli  anni  successivi  fino  a  quando  perdura  l'intervento
comunitario.
  4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte
le iniziative ed i provvedimenti necessari per  utilizzare  entro  le
scadenze  previste  i  finanziamenti  comunitari e nazionale relativi
agli interventi in questione.
  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  effettua  i
necessari controlli di competenza.
   Roma, 13 marzo 1996
                                      Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110