IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle   deliberazioni   delle   predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  43,  concernente il corso di laurea in chimica industriale,
e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "Art. 43 (Corso di laurea in chimica industriale). -  1.  L'accesso
al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  2. La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale
e'  fissata  in  cinque  anni,  articolati in un triennio a carattere
formativo di base, ed in  successivi  distinti  indirizzi  di  durata
biennale   e   di   contenuti  piu'  specifici  sia  sotto  l'aspetto
scientifico che sotto quello applicativo, di cui ai successivi  commi
13 e 14 del presente articolo.
  3.  Il  consiglio  di  corso di laurea puo' articolare ciascuno dei
cinque anni di corso in due  periodi  didattici  (semestri)  ciascuno
comprendente   almeno   tredici   settimane  di  effettiva  attivita'
didattica.
  4. L'attivita' didattico-formativa, comportera' un totale di almeno
220 ore annue di laboratorio e di almeno 340 ore  annue  di  lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali  di
accertamento,  correzione  e  discussione  di  elaborati,  ecc. Parte
dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e
centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa
stipula  di  apposite  convenzioni.  Lo  studente  dovra'  effettuare
inoltre un lavoro di tesi sperimentale.
  5.  I  contenuti  didattico-formativi  del  corso  di  laurea  sono
articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo  comma
13 del presente articolo.
  6.  L'attivita'  didattico-formativa  e' di norma organizzata sulla
base di annualita' costituite  da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari  o  integrati.  Gli  indirizzi  hanno la funzione di
approfondire, in un particolare campo, sia  competenze  metodologiche
che  teorico-pratiche.  Il corso di insegnamento e' di almeno 70 ore,
di cui almeno 20 di esercitazioni. Il  corso  di  laboratorio  e'  di
almeno  90  ore  di  attivita'  didattiche  sperimentali. Il corso di
insegnamento  integrato  e'  costituito  da  due   moduli   didattici
coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame
finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  7.   Per  l'accertamento  finale  di  profitto,  i  consigli  delle
strutture  didattiche  potranno  accorpare  due  corsi  dello  stesso
settore  scientifico-disciplinare  in un unico esame. Comunque, nello
stabilire le prove di valutazione della preparazione degli  studenti,
si  fara'  ricorso  al  criterio  di  continuita', di globalita' e di
accorpamento in modo da limitare il numero degli esami  convenzionali
tra 24 e 28.
  8.  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre, l'esame di laurea che
consistera' nella discussione della tesi sperimentale.
  9. Superato l'esame di laurea lo studente  consegue  il  titolo  di
dottore  in  chimica  industriale,  indipendentemente  dall'indirizzo
seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella  attestazione
della carriera scolastica.
  10.  Durante  il  primo  triennio  del  corso di laurea lo studente
dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione  di  almeno
una  lingua  straniera  di  rilevanza  scientifica.  Le  modalita' di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  11. Il secondo semestre del quinto anno deve essere  tenuto  libero
da  insegnamenti,  al fine di consentire allo studente di dedicarsi a
tempo pieno  al  lavoro  di  tesi,  che  potra'  essere  svolto,  con
l'accordo  del  consiglio  del  corso di laurea, presso laboratori di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al comma 4 del presente articolo.
  12. All'atto della  predisposizione  del  manifesto  annuale  degli
studi,  i  consigli  delle  strutture  didattiche determineranno, con
apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio  di
facolta':
    a)  definisce,  su  proposta del consiglio di corso di laurea, il
piano di  studi  ufficiale  del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o  integrati)  che  costituiscono  le  singole annualita', i cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    c)  sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei
settori di cui ai successivi commi 13 e 14;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti esami dovra' avere
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
Triennio di base.
  13.  Il  triennio  di  base  prevede  aree  disciplinari, obiettivi
didattico-formativi,   raggruppamenti   disciplinari   attinenti    e
insegnamenti consigliati.
Area A - Matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le  conoscenze  di  base del calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi  numerici  per
la  risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  tre nei settori scientifico-disciplinari:
   A01A Algebra e logica matematica;
   A01B Geometria;
   A01C Matematiche complementari;
   A02A Analisi matematica;
   A02B Probabilita' e statistica matematica;
   A03X Fisica matematica;
   A04A Analisi numerica.
Area B - Fisica.
  Lo studente deve acquisire le nozioni  della  fisica  classica,  le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio  di  fisica,  le nozioni di base delle proprieta' fisiche
dei  solidi  e  delle  loro  interazioni  con   le   radiazioni.   In
particolare,  dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del
continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e
statistica,   dell'elettromagnetismo   e   dell'ottica   classica   e
quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  tre nel settore scientifico-disciplinare:
   B01A Fisica generale, delle quali una di laboratorio.
Area C - Chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire i principi fondamentali della chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica  inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici
e sperimentali.
  Sono contenuti irrinunciabili: calcoli stechiometrici;  il  sistema
periodico  degli  elementi  e  la  struttura  atomica;  la  struttura
molecolare ed il legame chimico;  chimica  nucleare  e  radiochimica;
termodinamica  chimica;  le  soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e
basi; fenomeni redox; gas, liquidi e  solidi;  cambiamenti  di  fase;
cinetica  chimica;  elettrochimica;  principi  ed  applicazioni delle
spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi  ed
applicazioni   della  quanto-meccanica;  relazioni  tra  struttura  e
proprieta'; chimica degli elementi nei  vari  stati  di  ossidazione;
chimica  dei  composti  metallorganici;  meccanismi  di  reazione  in
chimica inorganica ed organica; composti organici a struttura  aperta
e  ciclica;  aromaticita'; stereochimica; gruppi funzionali organici;
criteri  e  pratica  della  sintesi  organica;   zuccheri;   peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Lo   studente   deve   acquisire  gli  strumenti  fondamentali  per
affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale  quali:
bilanci  integrali  di  materia  ed  energia;  catalisi  industriale;
criteri  di  condotta  delle  reazioni  industriali  e  principi   di
funzionamento  dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia
ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione
fisica (elementi di progettazione, verifica  e  criteri  di  scelta);
basi    economiche   dell'industria   chimica;   impatto   ambientale
dell'industria  chimica  e  di   processo;   criteri   di   sicurezza
nell'industria chimica.
  Lo   studente   deve,  inoltre,  acquisire  i  principi  teorici  e
sperimentali per lo studio delle  principali  molecole  di  interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni fra
struttura e proprieta'. Sulla base di  tali  conoscenze  lo  studente
dovra'  essere  in  grado  di  comprendere  i meccanismi dei fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C01A Chimica analitica;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C02X Chimica fisica;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C03X Chimica generale ed inorganica;
  quattro nei settori scientifico-disciplinari:
   C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;
   I15C Impianti chimici;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C05X Chimica organica.
  Delle venti annualita' almeno otto saranno di laboratorio:
  una nel settore scientifico-disciplinare:
   E05A Biochimica.
Biennio di indirizzo.
  E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto  di  due  soli
esami  del  triennio,  che  peraltro devono essere sostenuti prima di
quelli del biennio.
  14. Il biennio si articola in due indirizzi:
    a) Ricerca e sviluppo di materiali;
    b) Ricerca e sviluppo di prodotti.
  Sono obbligatorie  le  seguenti  annualita',  comuni  a  tutti  gli
indirizzi:
  tre nei settori scientifico-disciplinari:
   C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;
   I15C Impianti chimici, delle quali almeno una di laboratorio.
  15.  Gli  indirizzi prevedono, inoltre, sei annualita' da scegliere
tra quelle attivate  nella  universita'  e  presenti  o  nei  settori
scientifico-disciplinari che inizino con le lettere A, B, C, D, E, I,
K, o nei settori scientifico-disciplinari:
   F22A Igiene generale ed applicata;
   F22C Medicina del lavoro;
   G07A Chimica agraria;
   G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
   G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
   P02C Finanza aziendale;
   N02X Diritto privato comparato;
   N03X Diritto agrario;
   N05X Diritto dell'economia;
   L18C Linguistica inglese;
   M08E Storia della scienza.
Norme transitorie.
  16.  Quando la facolta' si sara' adeguata al nuovo ordinamento, gli
studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del  presente
ordinamento  potranno  completare  gli  studi previsti dal precedente
ordinamento. Gli studenti  iscritti  precedentemente  all'entrata  in
vigore del presente ordinamento potranno altresi' optare per il nuovo
ordinamento  secondo  le modalita' previste dalla facolta' sentito il
parere del consiglio di corso  di  laurea.  L'opzione  potra'  essere
esercitata  fino  ad  un termine pari alla durata legale del corso di
studi. Il presente ordinamento sara' applicato agli studenti iscritti
al  primo  anno  di  corso  e  successivamente  esteso,  negli   anni
accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 15 maggio 1996
                                                   Il rettore: MURARO