IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con propri decreti il Ministro del tesoro puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi; Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, puo' procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri; Visto il decreto ministeriale n. 100718 dell'8 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993, come modificato dal decreto ministeriale n. 100819 del 23 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993, con il quale e' stata disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un importo pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi della durata di cinque anni, al tasso variabile pari al Libor a tre mesi maggiorato dello 0,25%; Visti gli accordi (Subscription Agreement e Fiscal Agency Agreement) stipulati rispettivamente in data 24 e 25 giugno 1993, tra il Tesoro e le controparti all'atto di accensione del prestito, in base ai quali il Tesoro si e' riservata la facolta' di rimborsare anticipatamente il prestito rispetto alla scadenza, dandone notizia ai sottoscrittori entro e non oltre trenta giorni prima della data di rimborso anticipato; Visto il decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato; Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, e' stato previsto sul capitolo 9537, un adeguato stanziamento tale da consentire l'eventuale rimborso anticipato del prestito suddetto; Attesa l'opportunita' di procedere al rimborso anticipato del predetto prestito, in considerazione delle mutate condizioni del mercato del dollaro che non risultano essere piu' vantaggiose per il Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, il Tesoro provvedera', il 28 giugno 1996, al rimborso anticipato del prestito di importo pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 1993. Il rimborso verra' effettuato alla pari.