IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro  e'
autorizzato   ad   effettuare   operazioni   di  indebitamento  anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto il secondo comma dell'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 237, con il quale si e'  stabilito,  fra  l'altro,  che  con
propri  decreti  il  Ministro  del  tesoro puo' procedere al rimborso
anticipato dei titoli emessi;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
in virtu' del quale  il  Ministro  del  tesoro,  tenuto  conto  delle
condizioni  di  mercato,  puo'  procedere  alla  ristrutturazione dei
propri debiti esteri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  100718  dell'8  giugno  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993, come
modificato dal decreto ministeriale n. 100819  del  23  giugno  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993, con il
quale  e'  stata  disposta un'emissione sui mercati internazionali di
titoli del Tesoro per un importo pari  a  2.000  milioni  di  dollari
statunitensi  della durata di cinque anni, al tasso variabile pari al
Libor a tre mesi maggiorato dello 0,25%;
  Visti  gli  accordi  (Subscription  Agreement   e   Fiscal   Agency
Agreement) stipulati rispettivamente in data 24 e 25 giugno 1993, tra
il  Tesoro  e  le controparti all'atto di accensione del prestito, in
base ai quali il Tesoro si e' riservata  la  facolta'  di  rimborsare
anticipatamente  il  prestito rispetto alla scadenza, dandone notizia
ai sottoscrittori entro e non oltre trenta giorni prima della data di
rimborso anticipato;
  Visto il decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, con il
quale sono stati regolati  i  rapporti  tra  il  Tesoro  e  la  Banca
d'Italia,  relativamente  al  servizio  finanziario  del  prestito su
menzionato;
  Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro  per  l'anno  finanziario  1996,  e'  stato  previsto  sul
capitolo   9537,   un   adeguato   stanziamento  tale  da  consentire
l'eventuale rimborso anticipato del prestito suddetto;
  Attesa l'opportunita'  di  procedere  al  rimborso  anticipato  del
predetto  prestito,  in  considerazione  delle  mutate condizioni del
mercato del dollaro che non risultano essere piu' vantaggiose per  il
Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
237, il Tesoro provvedera', il 28 giugno 1996, al rimborso anticipato
del prestito di importo pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi,
di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 1993.
  Il rimborso verra' effettuato alla pari.