Con  decreto  13 aprile 1996, la riscossione del carico tributario
di L. 417.007.242, dovuto dalla Cordivari S.r.l., con sede  in  Morro
d'Oro,  e'  stata  sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La
direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata  di
Teramo,  nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra'
prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per  l'eventuale  parte
del  credito  erariale  non  tutelato dai predetti atti esecutivi. La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.