IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina"; Visti in particolare gli articoli 15 e 24 della predetta legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1995 recante la delega al Sottosegretario di Stato, prof. Mario D'Addio, in materia di turismo e spettacolo; Viste le comunicazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania e delle province autonome di Trento e Bolzano circa l'avvenuta istituzione degli albi professionali delle guide alpine maestri d'alpinismo ed aspiranti guida e dei relativi collegi regionali; Viste altresi' le comunicazioni delle restanti regioni circa la non avvenuta istituzione dei suddetti albi professionali e dei relativi collegi regionali; Ritenuta la necessita' di dover indire le elezioni dei componenti elettivi del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida; Decreta: Art. 1. Le elezioni dei componenti elettivi del primo direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida sono indette per il giorno 28 ottobre 1996. Le votazioni avranno inizio alle ore 16 e termineranno alle ore 21.