IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203: "Conversione in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97, recante
riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6,  recante:  "Ordinamento  della
professione di guida alpina";
  Visti in particolare gli articoli 15 e 24 della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo
1995  recante  la  delega  al  Sottosegretario  di Stato, prof. Mario
D'Addio, in materia di turismo e spettacolo;
  Viste le comunicazioni delle regioni Piemonte,  Lombardia,  Veneto,
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Toscana,  Marche,  Abruzzo,
Campania  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  circa
l'avvenuta  istituzione  degli  albi professionali delle guide alpine
maestri  d'alpinismo  ed  aspiranti  guida  e  dei  relativi  collegi
regionali;
  Viste altresi' le comunicazioni delle restanti regioni circa la non
avvenuta  istituzione  dei suddetti albi professionali e dei relativi
collegi regionali;
  Ritenuta la necessita' di dover indire le elezioni  dei  componenti
elettivi  del  primo  direttivo  del  Collegio  nazionale delle guide
alpine - maestri d'alpinismo ed aspiranti guida;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  elezioni  dei  componenti  elettivi  del  primo  direttivo  del
Collegio  nazionale  delle  guide  alpine  -  maestri  d'alpinismo ed
aspiranti guida sono indette  per  il  giorno  28  ottobre  1996.  Le
votazioni avranno inizio alle ore 16 e termineranno alle ore 21.