LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed in particolare l'art. 1; Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni; Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce: che la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 6 del 7 luglio 1993 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4, art. 1, della legge n. 1497/1939 e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi (Milano) ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue: dall'incontro del viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il lato sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio della stessa industria questi compresi; che a seguito della pubblicazione del suddetto verbale n. 6 del 7 luglio 1993 all'albo pretorio, a cura del comune di Locate Triulzi, sono pervenute alla regione le seguenti osservazioni: Iemmolo Maria Ausilia (prot. reg. n. 43078 del 22 settembre 1993); Edilmilano Ponteggi S.r.l. (prot. reg. n. 56920 del 14 dicembre 1993); Docks d'Italia S.r.l. (prot. reg. n. 5022 del 4 febbraio 1994); Societa' Carla S.a.s. e Betulla S.a.s. (prot. reg. n. 5149 del 7 febbraio 1994); che con verbale n. 1 del 25 gennaio 1994 la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, le modalita' di gestione del vincolo proposto con la citata deliberazione della commissione provinciale di Milano assunta nella seduta del 7 luglio 1993, cosi' come di seguito riportate: 1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata risulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la Chiesa di Santa Maria della Fontana sia di tipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo la mutazione di tali relazioni riduce la qualita' paesistica dell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto piu' possibile a verde, con la preminente funzione agricola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo caratterizzano; 2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento; 3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovra' collocarsi in modo da garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovra' essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest. Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture ne' aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista. L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico) sopra citato delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164. L'ambito nel quale puo' collocarsi l'edificazione e' individuato graficamente nella planimetria allegata (allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, cosi' come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli; che il comune di Locate Triulzi (Milano) ha provveduto alla pubblicazione della deliberazione numero 1/1994 e relativi allegati, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/1939; che a seguito di detta pubblicazione e' stata presentata alla regione un'osservazione e precisamente da parte di: Docks d'Italia S.r.l. (protocollo regionale n. 45580 del 20 settembre 1994); che la commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano nella seduta del 14 dicembre 1995 con verbale di deliberazione n. 5 dopo attento esame delle osservazioni ed opposizioni pervenute ha ritenuto di non poter accoglierle in quanto la zona in esame e' senz'altro meritevole di tutela e quindi ritiene di dover riconfermare in toto la precedente proposta di vincolo e anche i relativi criteri di gestione; che a seguito dell'esame delle osservazioni presentate la stessa commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano ha ritenuto di doverle respingere in quanto: l'apposizione del vincolo non significa divieto assoluto di edificabilita', ma sottopone all'applicazione delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 ogni intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi; l'area proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico poiche' costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza ed un insieme di grande valore paesistico-tradizionale, caratterizzato dalla presenza del Santuario S. Maria alla Fontana da ampi appezzamenti di terreno adibiti a produzioni agricole, prati, macchie boschive, strutture abitative e produttive; l'asse viabile ferroviario, in particolare il tratto compreso tra le due barriere, costituisce il punto di vista preferenziale dal quale e' possibile abbracciare il quadro panoramico sopra descritto; Preso atto che il dirigente del servizio proponente, dichiara di far proprie le suddette valutazioni espresse dalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano e di doversi procedere pertanto all'approvazione definitiva del vincolo e dei relativi criteri di gestione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985 cosi' come modificata dalla legge regionale n. 54 del 12 settembre 1986; Vagliate ed assunte come proprie tali valutazioni; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, punto a), del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione e' soggetta a controllo; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; Delibera: di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi (Milano) cosi' delimitata: dall'incontro del viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il lato sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio della stessa industria questi compresi; di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso sopra indicato; di disporre che ogni intervento da attuarsi nel predetto ambito vincolato, come riportato nella cartografia allegata (allegato 1) che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovra' attenersi a quanto disposto dai criteri di gestione del vincolo, come di seguito specificati: 1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata risulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la Chiesa di Santa Maria alla Fontana sia di tipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo la mutazione di tali relazioni riduce la qualita' paesistica dell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto piu' possibile a verde, con la preminente funzione agricola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo caratterizzano; 2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento; 3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovra' collocarsi in modo da garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovra' essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest. Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture ne' aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista. L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico 2 che e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164. L'ambito nel quale puo' collocarsi l'edificazione e' individuato graficamente nel citato allegato cartografico; 4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, cosi' come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli; di disporre la pubblicazione della presente deliberazione unitamente alla allegata cartografia (allegati 1 e 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia; di inviare al sindaco del comune di Locate Triulzi copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo Comunale; il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con le relative planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il segretario: MIGLIO