LA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, ed in particolare l'art. 1;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940,  n.
1357, per l'applicazione della legge predetta;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista la legge regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  e  successive
modificazioni;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
   che  la  commissione  provinciale  di  Milano  per la tutela delle
bellezze naturali con verbale n. 6 del 7 luglio 1993 ha deliberato di
proporre per l'inserimento nell'elenco  relativo  alla  provincia  di
Milano  di cui ai punti 3 e 4, art. 1, della legge n. 1497/1939 e per
il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze
naturali, l'area  ubicata  nel  comune  di  Locate  Triulzi  (Milano)
ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:
    dall'incontro  del  viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla
Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il  tracciato  dei
binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre
tutto  il  confine  comunale  al  lato ovest fino all'incontro con la
strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale
e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si
percorre fino all'incontro con la strada provinciale  n.  164  questa
compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e
percorrendo  il  lato  sud di quest'ultima si raggiungono i binari di
servizio della stessa industria questi compresi;
   che a seguito della pubblicazione del suddetto verbale n. 6 del  7
luglio  1993  all'albo pretorio, a cura del comune di Locate Triulzi,
sono pervenute alla regione le seguenti osservazioni:
    Iemmolo Maria Ausilia (prot.  reg.  n.  43078  del  22  settembre
1993);
    Edilmilano  Ponteggi  S.r.l. (prot. reg. n. 56920 del 14 dicembre
1993);
    Docks d'Italia S.r.l. (prot. reg. n. 5022 del 4 febbraio 1994);
    Societa' Carla S.a.s. e Betulla S.a.s. (prot. reg.  n. 5149 del 7
febbraio 1994);
   che  con  verbale  n.  1  del  25  gennaio  1994  la   commissione
provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle  bellezze naturali ha
deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui  all'art.
2  della  legge  27  maggio 1985, n. 57, le modalita' di gestione del
vincolo  proposto  con  la  citata  deliberazione  della  commissione
provinciale  di  Milano assunta nella seduta del 7 luglio 1993, cosi'
come di seguito riportate:
    1)  ogni  porzione  territoriale  dell'area  perimetrata  risulta
qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la
Chiesa di Santa Maria della Fontana sia di tipo storico-culturale che
anche  di  tipo  visivo.  Per  questo  la mutazione di tali relazioni
riduce la qualita' paesistica dell'ambito che, pertanto, deve  essere
mantenuto  quanto  piu' possibile a verde, con la preminente funzione
agricola   ed   i  tracciati  alberati  che  allo  stato  attuale  lo
caratterizzano;
    2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale
della Chiesa di Santa Maria  alla  Fontana  dalla  linea  ferroviaria
Milano-Genova  che  rappresenta  il  punto preferenziale di fruizione
visiva del monumento;
    3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato
cartografico, che fa parte integrante e  sostanziale  della  presente
deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana
ed  il  suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro,
ad est dai binari di raccordo della  ferrovia  Milano-Genova  per  lo
stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso
stabilimento  anche  nel suo ideale proseguimento in linea retta fino
al fiume Lambro, ogni  edificazione  dovra'  collocarsi  in  modo  da
garantire  il  massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord
sul perimetro dell'ambito edificato, non superando  i  metri  3,5  di
altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovra' essere
orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest. Il prospetto sud di
tale  edificazione  non  deve recare aperture ne' aggetti di gronda e
deve essere realizzato con materiali tradizionali  quali  il  mattone
faccia  a  vista.  L'eventuale  corpo di fabbrica non deve superare i
metri 10 di  larghezza  in  senso  nord/sud  e  deve  essere  ubicato
all'interno  di  un'area  (campita  in  giallo e tratteggiata a linee
oblique nell'allegato cartografico) sopra citato  delimitata  a  nord
dalla  recinzione  meridionale  dello  stabilimento  Saiwa, a est dal
raccordo  ferroviario   della   linea   Milano-Genova   allo   stesso
stabilimento,  a  sud  da  una  parallela alla recinzione meridionale
dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla
strada  provinciale  n.  164.  L'ambito  nel  quale  puo'  collocarsi
l'edificazione e' individuato graficamente nella planimetria allegata
(allegato  2)  che  fa  parte  integrante  e sostanziale del presente
provvedimento;
    4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle
attuali dimensioni ed andamento,  ed  inoltre  non  potranno  esserne
realizzati  altri, cosi' come non potranno essere costruite superfici
comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da
quelli agricoli;
   che il comune  di  Locate  Triulzi  (Milano)  ha  provveduto  alla
pubblicazione  della deliberazione numero 1/1994 e relativi allegati,
in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 2,  ultimo  comma,  della
legge n. 1497/1939;
   che  a  seguito  di  detta  pubblicazione e' stata presentata alla
regione un'osservazione e precisamente da parte  di:  Docks  d'Italia
S.r.l. (protocollo regionale n. 45580 del 20 settembre 1994);
   che  la commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano
nella seduta del 14 dicembre 1995 con verbale di deliberazione  n.  5
dopo  attento  esame  delle  osservazioni ed opposizioni pervenute ha
ritenuto di non poter accoglierle in  quanto  la  zona  in  esame  e'
senz'altro   meritevole   di   tutela   e  quindi  ritiene  di  dover
riconfermare in toto la precedente proposta  di  vincolo  e  anche  i
relativi criteri di gestione;
   che  a  seguito dell'esame delle osservazioni presentate la stessa
commissione  provinciale  per  le  bellezze  naturali  di  Milano  ha
ritenuto di doverle respingere in quanto:
    l'apposizione  del  vincolo  non  significa  divieto  assoluto di
edificabilita', ma sottopone all'applicazione delle procedure di  cui
all'art.  7  della  legge  n.  1497/1939  ogni intervento comportante
modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi;
    l'area proposta per il vincolo  ha  notevole  interesse  pubblico
poiche'  costituisce  un quadro naturale di suggestiva bellezza ed un
insieme  di  grande  valore  paesistico-tradizionale,  caratterizzato
dalla   presenza   del  Santuario  S.  Maria  alla  Fontana  da  ampi
appezzamenti di terreno adibiti a produzioni agricole, prati, macchie
boschive, strutture abitative e produttive;
    l'asse viabile ferroviario, in particolare il tratto compreso tra
le due barriere, costituisce il  punto  di  vista  preferenziale  dal
quale e' possibile abbracciare il quadro panoramico sopra descritto;
  Preso  atto  che  il dirigente del servizio proponente, dichiara di
far  proprie  le  suddette  valutazioni  espresse  dalla  commissione
provinciale per le bellezze naturali di Milano e di doversi procedere
pertanto  all'approvazione  definitiva  del  vincolo  e  dei relativi
criteri di gestione ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  della  legge
regionale  n. 57 del 27 maggio 1985 cosi' come modificata dalla legge
regionale n. 54 del 12 settembre 1986;
  Vagliate ed assunte come proprie tali valutazioni;
  Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  punto  a),  del  decreto
legislativo  n.  40/1993,  come  modificato  dall'art.  1 del decreto
legislativo n. 479/1993, la  presente  deliberazione  e'  soggetta  a
controllo;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   di  inserire  nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui
ai punti 3 e 4  dell'art.  1  della  legge  n.  1497/1939  e  per  il
conseguente  assoggettamento  alle  norme sulla tutela delle bellezze
naturali l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi  (Milano)  cosi'
delimitata:
    dall'incontro  del  viale d'accesso al Santuario Santa Maria alla
Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il  tracciato  dei
binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre
tutto  il  confine  comunale  al  lato ovest fino all'incontro con la
strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale
e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si
percorre fino all'incontro con la strada provinciale  n.  164  questa
compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e
percorrendo  il  lato  sud di quest'ultima si raggiungono i binari di
servizio della stessa industria questi compresi;
   di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso sopra
indicato;
   di disporre che ogni intervento da attuarsi  nel  predetto  ambito
vincolato, come riportato nella cartografia allegata (allegato 1) che
si   considera   parte   integrante   e  sostanziale  della  presente
deliberazione, dovra' attenersi a  quanto  disposto  dai  criteri  di
gestione del vincolo, come di seguito specificati:
    1)  ogni  porzione  territoriale  dell'area  perimetrata  risulta
qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la
Chiesa di Santa Maria alla Fontana sia di tipo storico-culturale  che
anche  di  tipo  visivo.  Per  questo  la mutazione di tali relazioni
riduce la qualita' paesistica dell'ambito che, pertanto, deve  essere
mantenuto  quanto  piu' possibile a verde, con la preminente funzione
agricola  ed  i  tracciati  alberati  che  allo  stato   attuale   lo
caratterizzano;
    2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale
della  Chiesa  di  Santa  Maria  alla Fontana dalla linea ferroviaria
Milano-Genova che rappresenta il  punto  preferenziale  di  fruizione
visiva del monumento;
    3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato
cartografico,  che  fa  parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana
ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al  fiume  Lambro,
ad  est  dai  binari  di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo
stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso
stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea  retta  fino
al  fiume  Lambro,  ogni  edificazione  dovra'  collocarsi in modo da
garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi  verso  nord
sul  perimetro  dell'ambito  edificato,  non superando i metri 3,5 di
altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovra' essere
orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest.
  Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture  ne'
aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali
quali il mattone faccia a vista.
  L'eventuale  corpo  di  fabbrica  non  deve  superare i metri 10 di
larghezza in senso nord/sud e  deve  essere  ubicato  all'interno  di
un'area   (campita   in   giallo   e  tratteggiata  a  linee  oblique
nell'allegato cartografico 2 che e' parte  integrante  e  sostanziale
del  presente  provvedimento)  delimitata  a  nord  dalla  recinzione
meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo  ferroviario
della  linea  Milano-Genova  allo  stesso  stabilimento, a sud da una
parallela alla recinzione  meridionale  dello  stabilimento  Saiwa  e
distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164.
L'ambito  nel  quale  puo'  collocarsi  l'edificazione e' individuato
graficamente nel citato allegato cartografico;
    4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle
attuali dimensioni ed andamento,  ed  inoltre  non  potranno  esserne
realizzati  altri, cosi' come non potranno essere costruite superfici
comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da
quelli agricoli;
   di  disporre  la  pubblicazione   della   presente   deliberazione
unitamente alla allegata cartografia (allegati 1 e 2), ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  12  del  regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  nel
Bollettino ufficiale della regione Lombardia;
   di  inviare  al  sindaco  del comune di Locate Triulzi copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  Comunale; il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  le  relative  planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
                                                Il segretario: MIGLIO