Agli assessorati agricoltura  delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e alle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  risorse   forestali,   montane    e
                                  idriche
                                  Ai commissari di Governo
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                  Al     Ministero      dell'ambiente
                                  D.G.A.R.S.
                                  Alle prefetture
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione    produttori
                                  agricoli
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidratatori foraggi verdi
                                  All'Associazione          nazionale
                                  sfarinatori fieni
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche         agricole        e
                                  agroindustriali nazionali
                                  Al Comando carabinieri tutela norme
                                  comunitarie e agroalimentari
  Il regolamento CE n. 658/96 del 9 aprile 1996 della Commissione CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  n.  L91
del  12  aprile  1996,  prevede alcune modalita' di concessione delle
compensazioni al reddito di cui al regime di  sostegno  previsto  dal
regolamento  CE  del  Consiglio  n. 1765/92 in favore dei coltivatori
delle grandi colture (cereali, semi oleosi, piante proteiche  e  lino
non tessile)
  In  particolare,  l'art.  3,  paragrafo 1, lettera c), del predetto
regolamento  stabilisce  che,   ai   fini   dell'acquisizione   delle
compensazioni  al  reddito per i semi oleosi, le piante proteiche, il
lino da olio ed il  grano  duro  (compensazione  ordinaria  ed  aiuto
supplementare),  i coltivatori interessati sono obbligati a mantenere
in campo la relativa produzione almeno fino al 30  giugno  precedente
l'inizio  della  campagna di commercializzazione, salvo che sia stato
raggiunto, prima di quella data, lo  stadio  vegetativo  di  completa
maturazione  e  realizzate, quindi, le condizioni per l'effettuazione
delle operazioni di raccolta.
  Il rispetto  di  tale  normativa  impone  la  realizzazione  di  un
programma di verifica, gia' messo a punto dalla competente Azienda di
Stato  (A.I.M.A.)  nell'ambito del sistema integrato di gestione e di
controllo comunitario.
  Sulla base anche dell'avviso  favorevole  del  competente  servizio
dell'esecutivo  comunitario,  la  materia  e'  disciplinata  nel modo
seguente.
  Qualora dal sopralluogo aziendale, effettuato in data anteriore  al
30  giugno,  dovesse  risultare  che  le  operazioni  di raccolta dei
prodotti in causa sono state gia' realizzate,  l'organo  preposto  al
controllo,  oltre  ad  acquisire  tutte  le informazioni utili per la
verifica di tale condizione, avra' cura, ove ritenuto necessario,  di
consultare  il  locale  comando  di  stazione  del corpo forestale in
ordine alla data di inizio, negli areali ricadenti nel territorio  di
competenza, delle operazioni di trebbiatura.
  Per  quanto  riguarda,  in particolare, le piante proteiche, per le
quali  la  soprarichiamata  normativa  comunitaria  prevede  che   il
raccolto  deve  essere  effettuato  solo  dopo la fase di maturazione
lattea, dovra'  essere  accertato  il  periodo  in  cui,  nell'ambito
territoriale di competenza, interviene lo stadio vegetativo in causa.
  Il  funzionario  incaricato  del  controllo avra' cura di rimettere
all'A.I.M.A.,  per  i  conseguenti   provvedimenti   di   competenza,
l'eventuale  attestazione  resa  a tal riguardo dal predetto ufficio,
congiuntamente al verbale di sopralluogo.
  L'A.I.M.A.,  nella  fattispecie,  provvedera'  al  pagamento  delle
compensazioni  al  reddito in causa, salvo ovviamente la verifica del
rispetto di tutte le altre condizioni poste dalla normativa  vigente,
qualora risulti che:
   1)  Il  prodotto  e'  stato effettivamente raccolto allo stadio di
completa maturazione come richiesto dall'art. 3 parag. 1  lettera  c)
del predetto regolamento CE n. 658/96;
   2)  la  raccolta  anticipata  e'  giustificata  dalle  particolari
condizioni climatiche  degli  areali  interessati  e  che,  nel  caso
specifico delle piante proteiche, la stessa sia stata effettuata dopo
la fase di maturazione lattea.
  La  Direzione  generale delle risorse forestali, montane e idriche,
sentite al riguardo anche le regioni a statuto speciale e le province
autonome dalle quali dipendono direttamente  i  comandi  di  stazione
forestali  operanti  nel  rispettivo  territorio di competenza, avra'
cura di provvedere alla migliore organizzazione del servizio  di  cui
trattasi.
  Le  organizzazioni professionali agricole e gli uffici in indirizzo
sono pregati  di  dare  la  massima  diffusione  al  contenuto  della
presente  circolare,  in  modo  che  i produttori interessati vengano
compiutamente informati in ordine alla normativa sopra  illustrata  e
alle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza
della stessa.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135