Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche Ai commissari di Governo Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero dell'ambiente D.G.A.R.S. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione produttori agricoli A tutte le altre organizzazioni professionali agricole All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione nazionale sfarinatori fieni Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari Il regolamento CE n. 658/96 del 9 aprile 1996 della Commissione CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L91 del 12 aprile 1996, prevede alcune modalita' di concessione delle compensazioni al reddito di cui al regime di sostegno previsto dal regolamento CE del Consiglio n. 1765/92 in favore dei coltivatori delle grandi colture (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile) In particolare, l'art. 3, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento stabilisce che, ai fini dell'acquisizione delle compensazioni al reddito per i semi oleosi, le piante proteiche, il lino da olio ed il grano duro (compensazione ordinaria ed aiuto supplementare), i coltivatori interessati sono obbligati a mantenere in campo la relativa produzione almeno fino al 30 giugno precedente l'inizio della campagna di commercializzazione, salvo che sia stato raggiunto, prima di quella data, lo stadio vegetativo di completa maturazione e realizzate, quindi, le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di raccolta. Il rispetto di tale normativa impone la realizzazione di un programma di verifica, gia' messo a punto dalla competente Azienda di Stato (A.I.M.A.) nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo comunitario. Sulla base anche dell'avviso favorevole del competente servizio dell'esecutivo comunitario, la materia e' disciplinata nel modo seguente. Qualora dal sopralluogo aziendale, effettuato in data anteriore al 30 giugno, dovesse risultare che le operazioni di raccolta dei prodotti in causa sono state gia' realizzate, l'organo preposto al controllo, oltre ad acquisire tutte le informazioni utili per la verifica di tale condizione, avra' cura, ove ritenuto necessario, di consultare il locale comando di stazione del corpo forestale in ordine alla data di inizio, negli areali ricadenti nel territorio di competenza, delle operazioni di trebbiatura. Per quanto riguarda, in particolare, le piante proteiche, per le quali la soprarichiamata normativa comunitaria prevede che il raccolto deve essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea, dovra' essere accertato il periodo in cui, nell'ambito territoriale di competenza, interviene lo stadio vegetativo in causa. Il funzionario incaricato del controllo avra' cura di rimettere all'A.I.M.A., per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'eventuale attestazione resa a tal riguardo dal predetto ufficio, congiuntamente al verbale di sopralluogo. L'A.I.M.A., nella fattispecie, provvedera' al pagamento delle compensazioni al reddito in causa, salvo ovviamente la verifica del rispetto di tutte le altre condizioni poste dalla normativa vigente, qualora risulti che: 1) Il prodotto e' stato effettivamente raccolto allo stadio di completa maturazione come richiesto dall'art. 3 parag. 1 lettera c) del predetto regolamento CE n. 658/96; 2) la raccolta anticipata e' giustificata dalle particolari condizioni climatiche degli areali interessati e che, nel caso specifico delle piante proteiche, la stessa sia stata effettuata dopo la fase di maturazione lattea. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, sentite al riguardo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome dalle quali dipendono direttamente i comandi di stazione forestali operanti nel rispettivo territorio di competenza, avra' cura di provvedere alla migliore organizzazione del servizio di cui trattasi. Le organizzazioni professionali agricole e gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, in modo che i produttori interessati vengano compiutamente informati in ordine alla normativa sopra illustrata e alle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della stessa. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 135