IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la decisione 96/25/CE che approva il piano per l'eradicazione
e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna;
  Vista la decisione 95/108/CE  di  modifica  della  decisione  della
Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CE);
  Visto  il  decreto ministeriale 4 luglio 1995, contenente misure di
protezione  contro  la  peste  suina  africana  in  Sardegna,  ed  in
particolare  l'art.  12  che  prevede  il  riesame delle disposizioni
contenute nel decreto  alla  luce  dell'evoluzione  della  situazione
epidemiologica;
  Considerato  che, dalla data di adozione della decisione 95/108/CE,
a seguito dei controlli sierologici sino ad oggi  effettuati,  si  e'
riscontrato un miglioramento della situazione epidemiologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'art.   2,  comma  2,  lettera  b),  punto  1),  del  decreto
ministeriale 4 luglio 1995, relativo a misure di protezione contro la
peste suina africana in Sardegna, e' sostituito come di seguito:
   "1) allevati in un'azienda, situata  nelle  province  di  Sassari,
Oristano  o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del
piano di eradicazione e  sorveglianza  della  peste  suina  africana,
approvato con decisione n. 96/25/CE;".