IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la decisione 96/25/CE che approva il piano per l'eradicazione e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna; Vista la decisione 95/108/CE di modifica della decisione della Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CE); Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995, contenente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, ed in particolare l'art. 12 che prevede il riesame delle disposizioni contenute nel decreto alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica; Considerato che, dalla data di adozione della decisione 95/108/CE, a seguito dei controlli sierologici sino ad oggi effettuati, si e' riscontrato un miglioramento della situazione epidemiologica; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1), del decreto ministeriale 4 luglio 1995, relativo a misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, e' sostituito come di seguito: "1) allevati in un'azienda, situata nelle province di Sassari, Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione n. 96/25/CE;".