IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia   (di   seguito   "testo   unico"),  emanato  con  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che  stabilisce  che  il
Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
criteri  oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto  dalla
Banca d'Italia;
  Visto  l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito
di applicazione del citato  art.  107  le  societa'  finanziarie  per
l'innovazione  e  lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
  Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17  novembre  1993,
che  hanno  determinato  i criteri oggettivi in base ai quali vengono
individuati  i  soggetti  da  iscrivere  nel   surrichiamato   elenco
speciale;
  Visto  il  proprio  decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il
contenuto delle attivita' di cui all'art. 106,  comma  1,  del  testo
unico  ed  in  quali  circostanze  le  medesime  sono  esercitate nei
confronti del pubblico;
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n.  87,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia il potere di emanare
istruzioni in  materia  di  bilancio  degli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;
  Ravvisata   l'esigenza  di  aggiornare,  alla  luce  dei  mutamenti
intervenuti nel contesto normativo di riferimento,  i  parametri  per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico
degli    intermediari    esercenti   attivita'   di   assunzione   di
partecipazioni;
  Considerata l'opportunita' di adeguare, al fine  di  preservare  il
quadro   generale   di  coerenza  della  disciplina,  i  criteri  per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico
degli intermediari  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
finanziamenti;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, le societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
devono   avere   come   oggetto  sociale  esclusivo  l'assunzione  di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di  piccole  imprese
costituite  in  forma  di  societa'  di  capitali. Esse pertanto sono
equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
  Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo  solo  gli
intermediari    finanziari   aventi   rilevanza   nei   circuiti   di
finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri
di selezione degli  intermediari  medesimi  riferiti  anche  solo  ad
alcuni  dei  parametri  indicati  dall'art.  107,  comma 1, del testo
unico;
  Ritenuto che per la determinazione  delle  singole  componenti  dei
parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.
107  del  testo  unico  si faccia riferimento sia alla disciplina del
bilancio degli enti finanziari  di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio  1992,  n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in
materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;
  Avuta   presente   l'esigenza   di   evitare   che,   per   effetto
dell'applicazione dei nuovi parametri,  possano  derivare  pregiudizi
agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di
cui  all'art.  107  del  testo  unico e che non siano in possesso dei
nuovi requisiti previsti;
  Tenuto conto dell'opportunita' di prevedere termini temporali  piu'
ampi  per  la  cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107
del testo unico;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma
1, del testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per "testo unico", il  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria  e  creditizia  emanato  con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
    b) per "elenco generale", l'elenco di cui all'articolo 106, comma
1, del testo unico;
    c) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'articolo 107, comma
1, del testo unico;
    d)  per  "intermediari",  gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco generale e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  il  rapporto  di controllo e'
verificato quando sussistono le condizioni  stabilite  dall'art.  59,
comma 1, lettera a), del testo unico.