IL MINISTRO DEL TESORO Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che stabilisce che il Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale; Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico; Ravvisata l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari esercenti attivita' di assunzione di partecipazioni; Considerata l'opportunita' di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni; Considerato che la finalita' di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia e' perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1, del testo unico; Ritenuto che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati; Avuta presente l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti; Tenuto conto dell'opportunita' di prevedere termini temporali piu' ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico; Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1, del testo unico; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "testo unico", il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per "elenco generale", l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico; c) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico; d) per "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo e' verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico.